Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|6 giugno 2022| n. 18034.

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza.

In tema di concorrenza sleale, l’art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che si avvalga – direttamente o indirettamente – di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda – è norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione, i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualità di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l’esistenza – tra di essi – di una situazione di competizione o concorrenzialità sul piano imprenditoriale. In particolare, la speciale responsabilità contemplata dalla norma in esame richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore. Più precisamente, il giudizio di responsabilità richiama i principi di correttezza professionale cogenti nell’ambito della categoria imprenditoriale: la norma impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, dall’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali. Metro di valutazione della liceità della condotta sono – in concreto – gli interessi imprenditoriali concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti fissati dall’art. 41 della Costituzione ed oggi anche dalla disciplina comunitaria, finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per chiunque pretenda di esercitare un’impresa (Nel caso di specie, relativo ad un’ipotesi di sviamento di clientela realizzata da ex dipendenti dell’imprenditore danneggiato, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto che correttamente la responsabilità delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ. fosse stata affermata dalla corte del merito pur in assenza di un patto di non concorrenza, fondandosi il giudizio di responsabilità non già sulla violazione di un impegno a non svolgere attività concorrenziale, volontariamente assunto dall’ex collaboratore, ma sulla consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della libertà dell’imprenditore concorrente)

Sentenza|6 giugno 2022| n. 18034. Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza.

Data udienza 31 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Mercati – Concorrenza sleale – Assenza di un patto di non concorrenza – Dipendenti – Divieto di utilizzazione per una propria attività delle informazioni aziendali – Informazioni non coperte da segreto ma contenenti dati riservati – Art. 2598 comma 1 n. 3 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6042/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1496/2015, depositata in data 3.8.2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto di respingere il ricorso.

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex articolo 700 c.p.c., (OMISSIS), titolare dell’impresa individuale Informativa (operante nel settore dei servizi di trattamento dei dati personali mediante il sito (OMISSIS)) ha adito il Tribunale di Torino, lamentando che le dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS), recedute dal rapporto di lavoro nell’agosto 2010, avevano creato un loro sito del tutto analogo a quello dell’attore per la gestione dei dati personali dei Condomini (registrato con domain name “(OMISSIS) e (OMISSIS)) e avevano utilizzato dati riservati dell’impresa per stornare clienti.
Ha chiesto di inibire alle convenute l’illegittima attivita’ concorrenziale, con condanna alle spese.
Instaurato il contraddittorio, il tribunale, con ordinanza 11.1.11, ha ordinato a (OMISSIS) e (OMISSIS), “in proprio e quali collaboratrici della (OMISSIS)”, “di non utilizzare in qualsiasi forma informazioni inerenti ai clienti del (OMISSIS) e, precisamente, di tutti coloro che avessero stipulato contratti di trattamento dati Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 13” e di non “prendere contatti con i clienti con i quali Informativa aveva rapporti in corso fino al 30 giugno 2011”, disponendo la pubblicazione per estratto del provvedimento.
L’ordinanza, sottoposta a reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., e’ stata confermata dal Collegio con provvedimento del 25.2.2011.
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2011, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno evocato in giudizio il (OMISSIS) per sentir dichiarare la legittimita’ dell’attivita’ imprenditoriale svolta nel medesimo settore del convenuto e per ordinare al (OMISSIS) la cessazione dell’attivita’ denigratoria svolta nei loro confronti.

 

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

 

Il convenuto si e’ costituito, istando per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, per far dichiarare che le controparti avevano posto in essere atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., n. 3, mediante storno di clientela, con ordine di inibitoria e con condanna al risarcimento del danno.
Con ulteriore citazione notificata il 9 marzo 2011, (OMISSIS) ha instaurato il giudizio di merito conseguente al provvedimento ex articolo 700 c.p.c., reiterando le richieste gia’ proposte in via riconvenzionale nel giudizio instaurato dalle controparti in data 4.3.2011. Si sono costituite le convenute, resistendo alle domande e chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare il loro diritto di svolgere l’attivita’ economica in concorrenza con la controparte e di ordinare la cessazione di ogni attivita’ denigratoria da late del (OMISSIS), con condanna di quest’ultimo risarcimento dei danni.
Disposta la riunione delle cause, acquisita documentazione ed espletata la prova orale, all’esito il tribunale ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del compimento di atti di concorrenza sleale ex articolo 2598 c.c., n. 3 ai danni di (OMISSIS); ha confermato i provvedimenti cautelari e ha condannato le convenute, in solido, al risarcimento del danno pari ad Euro 90.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, dichiarando Salvatore (OMISSIS) responsabile di atti di denigrazione ex articolo 2598 c.c., n. 2, con obbligo di risarcire il danno, quantificato in Euro 15.000,00, oltre accessori.
Su appello delle attuali ricorrenti, la Corte distrettuale di Torino ha parzialmente riformato la decisione.
Respinta l’eccezione di estinzione del giudizio e dichiarata l’ammissibilita’ dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., il giudice territoriale ha confermato la responsabilita’ di (OMISSIS) e (OMISSIS) per aver illegittimamente stornato clientela dall’impresa di provenienza.
Secondo la pronuncia non era rilevante che, come eccepito dalle appellanti, un servizio analogo a quello svolto da Informativa fosse fornito da altre aziende e che quello offerto dal resistente non avesse carattere innovativo, essendo le ricorrenti comunque tenute, pur in mancanza di un patto di non concorrenza, a rispettare i canoni correttezza e lealta’ e ad astenersi dal porre in essere condotte (ancorche’ non tipizzate) volte a dirottare verso la loro impresa la clientela della controparte.

 

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

 

Nello specifico era emerso che la collaborazione con il (OMISSIS) era cessata nell’agosto 2010 ma che, nell’aprile dello stesso anno, le ricorrenti avevano registrato il proprio sito internet, avviando contatti con i clienti di (OMISSIS) a partire dal mese di settembre. A dicembre 2010 erano gia’ transitati alla nuova impresa 23 clienti su 125, dato numerico particolarmente significativo, trattandosi di clienti che gestivano centinaia di condomini e un numero corrispondente di abbonamenti.
Il breve lasso di tempo intercorso dall’avvio della nuova impresa lasciava presumere il compimento di un’attivita’ di promozione e di accaparramento attraverso un illegittimo utilizzo dei dati raccolti da (OMISSIS).
Di nessun rilievo era poi la circostanza che l’elenco dei condomini fosse stato fornito direttamente dai singoli amministratori: l’illecito consisteva nello sviamento della clientela realizzato in virtu’ della conoscenza degli amministratori di condominio che si avvalevano del servizio di (OMISSIS), acquisita per il fatto che proprio le ricorrenti erano addette al procacciamento degli affari per l’impresa di appartenenza ed erano edotte del numero dei condomini e dei dati relativi ai singoli contratti (scadenza, condizioni particolari, etc.).
La Corte di merito ha reputato – invece – eccessiva la liquidazione del danno operata dal tribunale ed ha condannato le resistenti al pagamento di Euro 45.000,00, regolando le spese.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) non ha svolto difese.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, e’ stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 20541/2021.

 

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2598 c.c., n. 3 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte distrettuale ritenuto che le ricorrenti avessero posto in essere atti di concorrenza sleale mediante sviamento della clientela, senza che fosse emersa alcuna condotta finalizzata a determinare un effettivo accaparramento di vantaggi economici indebiti ai danni dell’impresa concorrente, dato che i clienti erano spontaneamente transitati alla nuova impresa, senza ricevere, in tal senso, alcuna sollecitazione illecita.
Il motivo e’ infondato.
La Corte di merito – richiamando le motivazioni del tribunale – ha evidenziato come gia’ in primo grado fosse stato accertato che la (OMISSIS), quando era ancora in essere il rapporto di lavoro con il (OMISSIS) (e cioe’ gia’ dal 30.4.2010), aveva provveduto alla registrazione del dominio “(OMISSIS)” e ad informare gli amministratori di condominio della prossima creazione di una impresa di servizi analoga ad (OMISSIS).
Appena avviata la nuova attivita’, le ricorrenti avevano proposto ai clienti offerte tempestive e personalizzate, costruita sulle specifiche esigenze di questi ultimi, sfruttando dati ed informazioni acquisite nel corso del pregresso rapporto di collaborazione.
La (OMISSIS) aveva, difatti, accesso all’archivio dei dati che i clienti intendevano gestire tramite il sito “(OMISSIS)”, avvantaggiandosi di una notevole facilitazione nell’avvio di nuovi rapporti contrattuali. Dette considerazioni anziche’ confutate, appaiono rafforzate nella pronuncia di secondo grado, rimarcando il rilievo – ai fini della configurazione dell’illecito – del consistente numero di clienti passati alla nuova impresa e del numero di condomini che avevano stipulato un abbonamento con il nuovo servizio (767), oltre che del breve lasso di tempo intercorso dalla data di cessazione dei rapporti con Informatica, sintomatico dell’accaparramento di clientela con metodi illeciti.
Appare dunque confermato e ancor piu’ circostanziato nella pronuncia di appello il fatto che lo sfruttamento delle informazioni acquisite nel corso di rapporto alle dipendenze dell'(OMISSIS), aveva consentito alle ricorrenti di ottenere un illecito vantaggio competitivo, “con risparmio di tempo e delle risorse che sarebbe stato necessario impiegare per procurarsi autonomamente i dati dei clienti ed avviare correttamente la nuova impresa”.

 

Concorrenza sleale ed assenza di un patto di non concorrenza

 

La consumazione di atti di concorrenza illecita non appare – percio’ desunta esclusivamente dal passaggio di clienti alla nuova impresa, avendo la Corte di merito puntualmente individuato le condotte illegittime riconducibili alla previsione dell’articolo 2598 c.c., n. 3.
Risulta correttamente valorizzato l’utilizzo di informazioni relative al numero, ai nominativi, alla scadenza dei rapporti e al contenuto dei rapporti dei clienti dell'(OMISSIS), sottolineando il fatto che l’impiego di tali informazioni aveva consentito di formulare tempestivamente – ai clienti in scadenza – offerte personalizzate, sfruttando un vantaggio competitivo che traeva origine dalla disponibilita’ delle informazioni carpite all’impresa di provenienza. L’articolo 2598 c.c., dopo aver delineato ai nn. 1 e 2, figure specifiche di concorrenza sleale, contiene, al n. 3, una previsione aperta, che il giudice deve riempire con riferimento alla naturale atipicita’ della realta’ del mercato, ma comunque comportanti la rottura della regola della correttezza commerciale. In tale previsione rientrano tutte le condotte, ancorche’ non tipizzate, che siano coerenti con la descritta ratio legis e che abbiano come effetto l’appropriazione illecita del risultato di mercato dell’impresa concorrente (Cass. 3787/1996; Cass. 182/1988).
L’imprenditore deve ritenersi tutelato nei confronti di atti di concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o in genere attinenti all’organizzazione dell’impresa, oltre che degli atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano veri e propri segreti, l’impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico (cosi’ gia’ Cass. 2199/1971; Cass. 3010/1974).
Il fatto che le ricorrenti avessero utilizzato informazioni non oggetto di segreto industriale secondo la nozione recepita nel Decreto Legislativo n. 30 del 2005, articolo 98 non escludeva la configurabilita’ dell’illecito, trattandosi comunque di “dati riservati” (cfr. sentenza, pag. 7 e 8).
Lo sviamento di clientela, posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di una pregressa attivita’ lavorativa svolta alle dipendenze di quest’ultimo, costituisce – difatti – concotta anticoncorrenziale, ove trattasi di notizie che, sebbene normalmente accessibili ai dipendenti, non siano destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda (Cass. 12681/2007; Cass. 3011/1991; da ultimo, anche Cass. 6274/2016; Cass. 13550/2017), quando dal loro impiego consegua, come nello specifico, un indebito vantaggio competitivo.
Come si e’ osservato in dottrina, impedire lo sfruttamento di tali dati obiettivamente inerenti alla sfera del patrimonio aziendale non significa restringere le opportunita’ professionali dell’ex dipendente, ma costituisce un punto di equilibrio tra protezione dell’impresa e la valorizzazione della concorrenza.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 2956 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito ritenuto che, in caso di cessazione dei rapporti alle dipendenze delle imprese concorrenti, non e’ richiesta la sussistenza di un patto di non concorrenza per sanzionare eventuali atti di sviamento della clientela. Sarebbe in ogni caso lecito il mero svolgimento di un’attivita’ analoga da quella dell’impresa di provenienza, in mancanza di prova del compimento di condotte a carattere predatorio.
Anche tale motivo e’ infondato.
L’articolo 2598 c.c., comma 1, n. 3, stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l’imprenditore che si avvalga – direttamente o indirettamente – di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda – e’ norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione (Cass. 25652/2014; Cass. 14793/2008), i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualita’ di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l’esistenza – tra di essi di una situazione di competizione o concorrenzialita’ sul piano imprenditoriale (Cass. 1259/1999; Cass. 17144/2009; Cass. 12364/2018).
La speciale responsabilita’ contemplata dalla norma richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore (Cass. 8215/2007).
Piu’ precisamente il giudizio di responsabilita’ richiama i principi di correttezza professionale cogenti nell’ambito della categoria imprenditoriale: la norma impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealta’, in modo che nessuna di esse si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, dall’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali (Cass. 4739/2012; Cass. 4458/1997).
Metro di valutazione della liceita’ della condotta sono – in concreto gli interessi imprenditoriali concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti fissati dall’articolo 41 Cost. ed oggi anche dalla disciplina comunitaria, finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualita’ strutturale di luogo della liberta’ di iniziativa economica per chiunque pretenda di esercitare un’impresa commerciale (Cass. 2634/1983; Cass. 11589/1997; Cass. 10684/2000).
Il criterio della correttezza professionale, non piu’ riconducibile ad una concezione corporativa dell’impresa, va dunque tratto dalla posizione della concorrenza nel sistema: la concorrenza libera viene lesa ogni volta che l’equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso con mezzi non consentiti.
L’articolo 2598 c.c. e ss. costituisce – in tal modo – specificazione del generale dovere di non cagionare danni ingiusti ad altri (articolo 2043 c.c.), riferito al campo della tutela dei prodotti dell’azienda e all’attivita’ di impresa (in tal senso anche Cass. 2501/1922; Cass. 5901/2001).
La presenza di un patto di non concorrenza consente invece di configurare una responsabilita’ esclusivamente contrattuale, che deriva dalla mera violazione del patto stesso (cfr. Cass. 2501/1992 in tema di agenzia; Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001; Cass. 2677/1985, secondo cui “fuori dell’ipotesi di formale stipulazione di patto di non concorrenza a norma dell’articolo 2125 c.c., gli atti di concorrenza sleale (articolo 2598 c.c.) compiuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro dall’ex dipendente in danno dell’ex datore di lavoro configurano un illecito extracontrattuale non ricollegabile al pregresso rapporto di lavoro).
Correttamente, quindi, la responsabilita’ delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 2598 c.c., n. 3 e’ stata affermata pur in assenza di un patto di non concorrenza, fondandosi il giudizio di responsabilita’ non sulla violazione di un impegno a non svolgere attivita’ concorrenziale, volontariamente assunto dall’ex collaboratore, ma sulla consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della liberta’ dell’imprenditore concorrente.
Il ricorso e’ – per tali ragioni – respinto.
Nulla sulle spese, non avendo il resistente svolto difese.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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