Con riguardo alla corretta interpretazione delle convenzioni tra la Regione Lazio e Roma Capitalia per il finanziamento di progetti

Consiglio di Stato, Sentenza|7 maggio 2021| n. 3577.

Con riguardo alla corretta interpretazione delle convenzioni tra la Regione Lazio e Roma Capitalia per il finanziamento di progetti di incentivazione all’utilizzo di prossimità delle biomasse provenienti dalle potature arboree delle aree verdi comunali, per trasformarle da rifiuti in energia, vanno applicati i principi del Codice Civile in materia di interpretazione dei contratti, ai sensi dell’articolo 1362, per cui l’interpretazione deve ricostruire la comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole, ma tenendo presente il comportamento complessivo delle parti, e la norma dell’articolo 1367, che impone di preferire l’interpretazione per cui una clausola produce effetto, rispetto a quella per cui la clausola non ne produce alcuno. Pertanto, non avendo il Comune realizzato il progetto di valorizzazione delle biomasse ed essendo la manutenzione, lo sfalcio e le potature degli alberi e del verde un compito istituzionale del Comune, quale manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio alla quale ogni Ente pubblico è tenuto, se non altro per il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 97 Cost, è legittima la pretesa di restituzione dei finanziamenti concessi da parte della Regione Lazio nei confronti di Roma Capitale, non potendo le convenzioni contrattuali, correttamente interpretate, finanziare con mezzi eccezionali un’attività normale dell’Ente finanziato, che si sarebbe dovuta comunque porre in essere.

Sentenza|7 maggio 2021| n. 3577

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Contributi pubblici – Incentivazione utilizzo biomasse provenienti da potature arboree – Finanziamenti – Accordi e convenzioni tar Regione e Comune – Disciplina – Controversia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2227 del 2020, proposto da Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato An. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fi. Fu., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
l’Università degli studi “Roma Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
della società Am. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gi. Ma. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
della società Se. Am. Gr. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma
previa sospensione
della sentenza T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I quater, 18 dicembre 2019 n. 8267, che ha respinto i ricorsi riuniti n. 8132/2016 e 11265/2018 R.G. proposti per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti della Regione Lazio, relativi al contributo concesso a favore di Roma Capitale per il progetto biomasse 2010/2011:
(ricorso n. 8132/2016)
a) della determinazione dirigenziale 30 ottobre 2015 n. G13192, notificata il giorno 10 dicembre 2015, con la quale il Direttore regionale Infrastrutture, ambiente e politiche abitative – IAPA ha disposto la revoca parziale del contributo predetto;
b) dei disimpegni degli impegni di spesa n. 2015/12697 di 3.600.000,00 e n. 2015/12699 di 400.000,00 sul capitolo E 12 512 Missione 17 Programma 01 – DE n. G02880/2014 e DE n. G04138/2014;
c) della nota 16 ottobre 2015 prot. n. 556181 della Direzione regionale predetta;
d) della nota 22 settembre 2015 prot. n. 50324 della Regione Lazio;
e) della circolare congiunta 20 gennaio 2015 prot. n. 147/sp dell’Assessorato alle Politiche del bilancio, demanio e patrimonio e dell’Assessorato alle Infrastrutture, politiche abitative e ambiente, avente ad oggetto “art. 2 commi da 10 a 18 della legge regionale n. 17 del 30.12.2014 (legge di stabilità regionale 2015) – definanziamento delle opere pubbliche”;
(ricorso n. 11265/2018)
a) della determinazione dirigenziale 23 maggio 2018 n. G06529, notificata via pec il giorno 21 giugno 2018, avente ad oggetto l’estensione degli effetti della revoca parziale di cui alla d.d. n. G13192/2015 di cui sopra all’intero finanziamento, e il conseguente accertamento in entrata nell’esercizio finanziario 2018 dell’importo di Euro 7.200.000,00 sul capitolo 331525 per il recupero delle somme già erogate;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2021 il Cons. Francesco Gambato Spisani e dato atto che per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Si controverte dei finanziamenti corrisposti dalla Regione Lazio a Roma Capitale nell’ambito del cd progetto biomasse, nominalmente inteso a incentivare l’utilizzo delle biomasse provenienti dalle potature arboree delle aree verdi di proprietà di Roma Capitale stessa, ovvero in parole semplici delle ramaglie e della legna che si ricavano dalla potatura delle piante. A titolo indicativo (cfr. doc. 4.1 in I grado Regione in proc. n. 8132/2016), si tratta di circa 320.000 alberi di alto fusto e di aree da gestire con un ciclo decennale. La vicenda si è svolta nel corso di alcuni anni ed ha coinvolto a vario titolo le parti di questo processo, ovvero la Regione, il Comune, l’azienda comunale che materialmente esegue le potature e l’Università di Tor Vergata, il tutto nei termini che seguono, sostanzialmente non contestati come fatti storici e riassunti dalla sentenza di I grado.
2. La vicenda stessa ha inizio il giorno 21 dicembre 2006, con la stipula di un primo accordo fra la Regione, quale finanziatrice, il Comune e l’azienda comunale, con il quale il Comune si impegna ad affidare all’azienda “l’utilizzazione a fini energetici della frazione verde proveniente dalla manutenzione del verde arboreo comunale” e la Regione “si impegna a finanziare con 1.000.000,00 per il triennio 2006/2008 il progetto biomasse, valutando insieme al Comune… il piano degli interventi, le tecnologie utilizzate, i costi di realizzazione e l’attuazione del progetto” (doc. 1 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016).
3. Successivamente, il giorno 23 ottobre 2007 viene stipulato un secondo accordo. Alle parti del precedente, ovvero Regione, Comune e azienda comunale, si aggiunge l’Università Tor Vergata, nei termini che seguono. Il Comune si impegna a “trasferire all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” le risorse per l’elaborazione dello studio di fattibilità e di impatto ambientale dell’impianto a biomasse di potenza 2-3 MW e per l’attivazione delle procedure di project financing” e l’università si impegna a “realizzare lo studio di fattibilità e di impatto ambientale dell’impianto a biomasse di potenza 2-3 MW e ad supervisionare l’attivazione delle procedure di project financing”; di conseguenza, la Regione rimodula il finanziamento, destinando 100.000 euro annui, sul milione già stanziato, all’Università per il progetto in questione. In sintesi e in parole semplici, si intende che l’Università con il finanziamento concesso realizzi un inceneritore per le ramaglie in questione, dal quale ricavare energia di un qualche valore economico (doc. 3 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016)
4. Con atto 29 ottobre 2007 prot. n. B4534, la Regione ha quindi impegnato a tale titolo l’importo di 2.000.000 di euro per il biennio 2007/2008 a favore del Comune, che consta averli a sua volta impegnati in entrata e affidati all’azienda (doc. 13 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016 atto regionale, per l’impegno da parte del Comune v. sentenza di I grado p. 5 decimo rigo, il fatto in sé è incontestato).
5. Il 9 marzo 2010, viene stipulata una terza convenzione, fra tutte le parti della seconda convenzione, ovvero Regione, Comune, azienda comunale e università, a valere per il periodo successivo, ovvero per il biennio 2010/2011. In questa convenzione, sempre in sintesi, il Comune si impegna, all’art. 1, a “destinare alla valorizzazione energetica la biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione programmata del verde arboreo comunale” tramite la propria azienda e con l’uso dell’impianto da costruire a cura dell’università e di altri da realizzare. L’azienda all’art. 2 si impegna in particolare a trasportare “la biomassa dalle aree attrezzate alle centrali di recupero e valorizzazione energetica (impianto di Tor Vergata, impianto di Maccarese, altri impianti autorizzati). Per parte sua, la Regione Lazio si impegna all’art. 3 a finanziare il progetto con 6.000.000 di euro annui, di cui nel 2010 4.800.000 al Comune e 1.200.000 all’università, la quale si impegna a sua volta a progettare l’impianto di valorizzazione e a promuovere le procedure per realizzarlo (doc. 4.1 in I grado Regione in proc. n. .8132/2016).
6. Consta che successivamente, con deliberazione 12 marzo 2010 prot. n. B1290, la Regione abbia impegnato le somme corrispondenti, ovvero, per l’anno 2010, 4.800.00 euro a favore del Comune e 1.200.000 euro a favore dell’università di Tor Vergata e, per l’anno 2011, 6.000.000 euro interamente a favore del Comune (fatto storico non contestato, v. sentenza impugnata p. 6 all’inizio).
7. Consta ancora che la Regione, con atto successivo 28 ottobre 2011 prot. n. A10259, abbia impegnato a favore del Comune per il progetto in esame ulteriori 1.000.000 euro (fatto storico non contestato, v. sentenza impugnata p. 6 all’inizio)
8. Peraltro, delle somme indicate relative appunto al biennio 2010/2011, consta che la Regione abbia effettivamente corrisposto al Comune solo 4.800.000 euro per l’anno 2010 e 1.000.000 per il 2011 (fatto storico non contestato, v. sentenza impugnata p. 7 all’inizio)
9. Infine, il giorno 25 settembre 2012, soltanto due delle parti, ovvero la Regione ed il Comune, hanno sottoscritto un “rinnovo dell’accordo progetto biomasse”, con cui il Comune “si impegna ad una prosecuzione fattiva del progetto” e in particolare a destinare “alla valorizzazione energetica la biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione programmata del verde arboreo comunale” tramite la propria azienda e a sviluppare la “tecnologia bruciatori multifuel… in collaborazione con l’Università di Tor Vergata, sia mediante investimenti interni che tramite l’utilizzo di fondi comunitari per la ricerca e lo sviluppo a beneficio delle PMI ed ottenimento del brevetto sulla tecnologia sviluppata” e inoltre a mettere in opera “almeno n. 5 impianti in forma diretta e di altri 10 in forma indiretta, tramite l’attivazione di partnerships”. Di contro, la Regione Lazio si impegna a finanziare il progetto con 2.000.000 euro per l’esercizio 2012/2013 (doc. 5 in I grado Regione in proc. n. 8132/2016)
10. Il contenzioso si inizia, sostanzialmente, con il provvedimento 30 ottobre 2015 n. G13192 di cui in epigrafe, con cui la Regione ha disposto la revoca parziale del finanziamento, per la somma di 4.000.000 euro, in sintesi per due ragioni, dei quali dà atto in motivazione. In primo luogo, risulta che l’università, interpellata in proposito, abbia comunicato “l’impossibilità a realizzare l’impianto di valorizzazione termica della biomassa raccolta”, che in effetti è rimasto sulla carta per tutto il periodo in esame. In secondo luogo, risulta che il Comune ha trasmesso documentazione “esclusivamente riferita alla mera raccolta delle biomasse legnose del verde arboreo comunale che, come anche dichiarato da tale municipalità, veniva trasferita all’impianto di (omissis) in Molise, annullando di fatto lo scopo principale del nuovo “Accordo Biomasse 2010/2011″ che era la valorizzazione energetica della biomassa raccolta attraverso una filiera corta nel territorio comunale di Roma”. In altre parole, il Comune, secondo il provvedimento in esame, si era limitato ad eseguire le potature, raccogliere le ramaglie e smaltirle presso impianti autorizzati gestiti da altri soggetti, e non realizzati a sua cura e a suo vantaggio (doc. 17 in I grado Regione in proc. n. 8132/2016).
11. Il Comune ha impugnato questo provvedimento con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale con il procedimento 8132/2016 in I grado.
12. Nel corso di questo giudizio, la Regione ha adottato l’ulteriore provvedimento 23 maggio 2018 n. G06529, pure indicato in epigrafe, con cui ha revocato per intero il finanziamento, per motivi in sostanza identici a quelli appena esposti: è emerso infatti, nei termini spiegati nel provvedimento, che il Comune non ha fatto costruire alcun impianto di valorizzazione, ma si è limitato a smaltire le ramaglie inviandole ad impianti già esistenti, segnatamente il già ricordato inceneritore di (omissis) e l’impianto di compostaggio di (omissis) , senza quindi dar luogo ad alcuna “filiera corta” (doc. 1 in I grado Comune in proc. n. 11265/2018).
13. Il Comune ha impugnato questo provvedimento con il ricorso n. 11265/2018 in I grado.
14. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il TAR ha riunito e respinto i due ricorsi suddetti. In motivazione, ha ritenuto in sintesi, sulla base degli accordi sottoscritti fra le parti, che scopo del progetto fosse effettivamente la valorizzazione energetica delle biomasse descritte, che tale scopo non sia stato raggiunto e che ciò fosse sufficiente a giustificare la revoca dei finanziamenti per cui è causa. Il TAR ha invece ritenuto non condivisibile la tesi difensiva del Comune, secondo la quale il progetto, se pure in origine nato per la valorizzazione energetica delle biomasse, avrebbe assunto connotati diversi, fino a coprire ulteriori finalità ambientali, tutte meritevoli di ricevere il finanziamento regionale. Ha infatti osservato che la potatura e la manutenzione delle piante di proprietà è un compito istituzionale dell’amministrazione comunale, e che quindi il finanziamento regionale non si sarebbe potuto ritenere giustificato se non per coprire i maggiori oneri necessari per avviare la valorizzazione energetica.
15. Contro questa sentenza, Roma Capitale ha proposto impugnazione, con appello che contiene cinque motivi, di cui due di dichiarata riproposizione di quelli dedotti in I grado nel ricorso n. 8132/2016, nei termini che seguono:
– con il primo di essi, deduce travisamento del fatto da parte della sentenza di I grado. A suo avviso, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza stessa, l’obiettivo del progetto biomasse non sarebbe stato la valorizzazione energetica dei residui di potatura attraverso la costruzione di uno o più inceneritori. Lo si desumerebbe, a dire della ricorrente appellante, dalla deliberazione della Regione 22 ottobre 2006 n. 686 (doc. 2 in I grado Regione in proc. n. 8132/2016), di cui il progetto sarebbe attuativo, che intende incentivare la produzione di biocarburanti, ma non appunto far costruire termovalorizzatori
– con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 21 quinquies della l. 7 agosto 1990 n. 241, e sostiene che i presupposti della revoca non vi sarebbero. Sostiene infatti che sarebbe stata evidente l’impossibilità della valorizzazione energetica del materiale in questione, sì che la Regione non se ne potrebbe dolere;
– con il terzo motivo, deduce difetto di motivazione da parte della sentenza impugnata, sostenendo che la causa della mancata realizzazione dell’accordo sarebbe non la sua condotta, ma la sola mancata realizzazione degli impianti, non a lei ascrivibile;
– con il quarto motivo, deduce violazione delle descritte convenzioni del 9 marzo 2010 e 25 settembre 2012, nel senso che il progetto biomasse avrebbe avuto obiettivi ben più ampi di quello della sola valorizzazione energetica delle biomasse in impianti oltretutto ancora tutti da realizzare. Obiettivo del progetto sarebbe stata invece una serie più ampia di obiettivi riconducibili alla tutela dell’ambiente, alla corretta raccolta dei rifiuti ed alla sicurezza dei cittadini, tanto che la revoca del finanziamento non sarebbe giustificata dalla sola mancata realizzazione dell’impianto energetico;
– con il quinto motivo, deduce infine ulteriore violazione dell’art. 21 quinquies l. 241/1990, insistendo sulla prevedibilità della mancata realizzazione dell’impianto.
16. La Regione ha resistito, con atto 17 marzo e memoria 17 maggio 2020, ed ha chiesto che l’appello sia respinto, evidenziando in sintesi che il progetto per cui è causa prevedeva non la sola potatura del verde pubblico di Roma, ma “un’azione integrata di raccolta e valorizzazione energetica in ambito locale” (memoria, p. 9), e a questo scopo si giustificava il finanziamento regionale, dato che la potatura del verde pubblico di per sé è compito istituzionale del Comune; viceversa, l’accordo non è mai stato attuato, perché l’amministrazione si è limitata a proseguire le potature, inviando le ramaglie ad impianti già esistenti, anche fuori Regione, l’Università non ha realizzato l’impianto di valorizzazione energetica, né sono stati realizzati gli altri di cui si è detto, “annullando di fatto la finalità principale dell’Accordo che era la valorizzazione energetica della biomassa raccolta attraverso una filiera corta nel territorio comunale di Roma” (memoria citata, p. 9).
17. Si è costituita anche l’università, con atto 20 aprile 2020
18. Allo stesso modo, con atti 15 maggio e 18 maggio 2020, si sono costituite l’Azienda e la sua controllata che gestisce i servizi ambientali, ed hanno chiesto che l’appello venga accolto, sostanzialmente ripetendone le argomentazioni.
19. Con ordinanza 22 maggio 2020 n. 2837, la Sezione ha accolto la domanda cautelare, ritenendo il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dall’immediata esecuzione della sentenza impugnata.
20. Con memoria 25 febbraio 2021 per Roma Capitale, replica 9 marzo 2021 per la Regione e note 26 marzo 2021 per le aziende, le parti hanno insistito sulle rispettive difese.
21. All’udienza del 30 marzo 2021, fissata nei termini di cui si è detto, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.
22. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
23. In ordine logico, vanno esaminati congiuntamente i motivi primo e quarto, che sono connessi perché riguardano entrambi la questione relativa all’interpretazione degli accordi per cui è causa, e sono entrambi infondati.
23.1 Le quattro convenzioni per cui è causa, ovvero le convenzioni 21 dicembre 2006, 23 ottobre 2007, 9 marzo 2010 e 25 settembre 2012, concluse dal Comune di Roma, ora Roma Capitale, con la Regione e con l’università vanno qualificate come accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, dato che si tratta, all’evidenza, di accordi “Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti”, che disciplinano in particolare uno dei profili presi in specifica considerazione dalla norma, ovvero il “finanziamento” dell’iniziativa. Come tali, essi vanno interpretati applicando le norme del codice civile in materia di interpretazione dei contratti, previste dagli artt. 1362 e ss. del codice civile. In particolare, vanno applicate la norma dell’art. 1362, per cui l’interpretazione deve ricostruire la comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole, ma tenendo presente il comportamento complessivo delle parti, e la norma dell’art. 1367, che impone di preferire l’interpretazione per cui una clausola produce effetto, rispetto a quella per cui la clausola non ne produce alcuno. Così la costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 31 dicembre 2019 n. 8919 e sez. V 19 ottobre 2011 n. 5627.
23.2 Applicando al caso di specie le norme citata, occorre intanto ricordare quanto già evidenziato dal Giudice di I grado, ovvero che la manutenzione del verde è un compito istituzionale del Comune. Gli alberi e le piante verdi di cui si tratta infatti, siano o non siano destinati alla fruizione da parte dei cittadini, sono beni che fanno parte del patrimonio comunale, o come pertinenze di beni immobili quali ville e palazzi – e in questo caso si tratta di beni del patrimonio indisponibile- o comunque come beni immobili a sé stanti, nel caso di semplici aree alberate. Di conseguenza, attività come la potatura e lo sfalcio fanno parte evidentemente della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio alla quale ogni ente pubblico è tenuto, se non altro per il principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Non è quindi possibile ritenere che le convenzioni in esame avessero un effetto sostanzialmente nullo, ovvero finanziare con mezzi eccezionali un’attività normale dell’ente finanziato, che si sarebbe dovuta comunque porre in essere.
23.3 In secondo luogo, tutte le convenzioni citate sono chiare nel senso che il finanziamento avesse come scopo la “valorizzazione energetica” della biomassa, ovvero delle ramaglie, come risulta dalla terminologia sempre e costantemente adoperata negli atti: si vedano sia l’accordo iniziale del 2006 (doc. 1 I grado regione art. 2), sia l’accordo 9 marzo 2010 (doc. 4.1 I grado regione) sia l’accordo 25 settembre 2012 (doc. 5 I grado regione). Si tratta di una terminologia non equivoca, che certamente non allude alla semplice potatura, il cui significato è confermato dal contegno delle parti, dato che per la valorizzazione energetica esse hanno previsto di realizzare appositi impianti, ancora una volta diversi ed ulteriori rispetto a quelli impiegati per una normale manutenzione. Questa conclusione, ovviamente, non è esclusa dalla possibilità che il progetto biomasse avesse in origine, come sostiene la parte appellante, finalità più ampie; sta però di fatto che negli atti di causa, di queste finalità ulteriori non vi è traccia.
23.4 Entrambi i motivi vanno quindi respinti, restando confermato che gli accordi di programma fra le parti miravano, in parole semplici, a non eliminare più le ramaglie come rifiuti, ma a fare un investimento per tramutarle in energia di valore economico.
24. Vanno a loro volta esaminati congiuntamente i motivi restanti, secondo, terzo e quinto, i quali riguardano la stessa questione, ovvero la presunta non imputabilità al Comune della mancata realizzazione degli impianti che alla valorizzazione energetica sarebbero dovuti servire. Anche questi motivi sono infondati.
24.1 In primo luogo, va osservato che, quand’anche si trattasse di impossibilità per causa non imputabile, ciò potrebbe significare soltanto che il Comune non risponde di eventuali danni causati dall’inadempimento alla convenzione – danni che peraltro non risultano nemmeno dedotti. Non potrebbe invece significare che il Comune ha titolo per trattenere comunque le somme ricevute, perché comunque quanto prestato in esecuzione di un accordo risolto per impossibilità non imputabile va qualificato come indebito oggettivo, e come tale va restituito: così per tutte sul principio Cass. civ. sez. II 22 agosto 2007 n. 17844.
24.2 Va però escluso nel caso concreto che di impossibilità per causa non imputabile si potesse trattare, dato che gli impianti di termovalorizzazione, per comune esperienza, sono un prodotto ben noto della tecnologia, e possono anche essere acquistati sul mercato senza particolari difficoltà, sì che l’impossibilità di realizzarne uno non può di regola qualificarsi come assoluta. Va altresì escluso che questa impossibilità si possa ascrivere alla sola università, anche solo considerando che il Comune nell’accordo 25 settembre 2012 si era impegnato in proprio a realizzare un certo numero di impianti, e quindi dell’apporto dell’università, a torto o a ragione, aveva ritenuto di poter fare a meno, assumendosi direttamente la relativa responsabilità .
24.3 Tutti e tre i residui motivi vanno quindi respinti, e con essi le censure rivolte ai provvedimenti di revoca, che rimangono validi ed efficaci.
25. La natura della causa, di contenzioso fra pubbliche amministrazioni, è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 2227/2020), lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere, Estensore
Nicola D’Angelo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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