Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3803.
Competenza per territorio ed il terzo chiamato in causa.
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell’articolo 106 cod. proc. civ., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cosiddetta propria (Nel caso di specie, la s.a.s ricorrente aveva agito nei confronti della s.r.l. intimata per l’accertamento della proprietà di beni facenti parte di un complesso industriale divenuto di proprietà della convenuta che, in sede di costituzione, aveva chiamato in causa la resistente s.r.l. in liquidazione per far valere la garanzia per evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionato con quest’ultima; il tribunale di La Spezia adito, accogliendo l’eccezione di incompetenza formulata dalla s.r.l. in liquidazione terza chiamata ex art. 21 cod. proc. civ., trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili, aveva di conseguenza dichiarato la competenza del tribunale di Padova, con ordinanza ora cassata dalla Suprema Corte per effetto dell’impugnazione con regolamento di competenza proposto dalla s.a.s ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 giugno 2017, n. 14476; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 luglio 2004, n. 13968).
Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3803
Data udienza 18 novembre 2021. Competenza per territorio ed il terzo chiamato in causa
Integrale
Tag/parola chiave: Proprietà – Controversia civile – Competenza per territorio – Terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto – Articolo 106 c.p.c. – Richiesta di garanzia – Mancata eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge – Eccezione di incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato – Esclusione – Garanzia cosiddetta propria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13954-2021 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del socio accomandatario ed amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA SPEZIA, depositata il 28/04/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GIANNACCARI ROSSANA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il Tribunale di La Spezia giudice territorialmente competente alla trattazione della controversia di cui in epigrafe, con i conseguenti provvedimenti.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.a.s, con atto di citazione del 13.11.2019, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, la (OMISSIS) s.r.l. perche’ venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprieta’ su beni che la societa’ attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati in un complesso industriale ubicato a Galleria Veneta, concesso in locazione, dapprima dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ad (OMISSIS) srl in liquidazione e successivamente dalla (OMISSIS) sas – nel frattempo divenuta proprietaria dell’immobile- alla (OMISSIS) s.r.l..
La societa’ convenuta si costitui’ in giudizio e chiamo’ in causa (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, al fine di far valere la garanzia per evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionato con la medesima in data 3.12.2015.
Si costitui’ in giudizio (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ed eccepi’, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia in favore del Tribunale di Padova, ai sensi dell’articolo 21 c.p.c., trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili.
(OMISSIS) s.r.l. intervenne ad adiuvandum, riportandosi alle conclusioni della (OMISSIS) s.r.l..
Il Tribunale di La Spezia accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto dichiaro’ la competenza del Tribunale di Padova.
Ha proposto regolamento di competenza l’ (OMISSIS) sas Si sono costituiti, per resistere al ricorso la (OMISSIS) s.r.l. in e l’ (OMISSIS) s.r.l..
Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di La Spezia.
In prossimita’ dell’udienza, sono pervenute memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il regolamento di competenza censura l’ordinanza del Tribunale di La Spezia che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato in causa (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale e’ una affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 26/07/2004 n. 13968 (e, piu’ di recente Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n. 14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell’articolo 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non puo’ eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale e’ stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria.
La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’articolo 32 c.p.c. puo’ essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche’ sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorche’, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore.
La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell’attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Poiche’ la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (articolo 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioe’ si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.
Nel caso di specie, l’ (OMISSIS) s.a.s ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. perche’ venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprieta’ su beni che la societa’ attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati nel complesso industriale oggetto di causa.
L’eccezione di incompetenza territoriale non e’ stata proposta dalla convenuta (OMISSIS) s.r.l. ma dalla (OMISSIS) srl, chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita, in caso di evizione, in relazione al contratto di cessione di macchinari stipulato con atto del 3.12.2015, qualora fosse accolta la domanda della (OMISSIS) sas e la predetta fosse dichiarata proprietaria di beni oggetto dell’atto del 3.12.2015.
Trattandosi di garanzia propria, che la (OMISSIS) s.r.l. ha fatto valere nei confronti del terzo chiamato in causa, la sua dante causa (OMISSIS) s.r.l., la stessa non era legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella causa principale.
Il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto.
L’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale della Spezia, innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie il regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Spese al merito.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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