Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 giugno 2022| n. 18065.
Competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande.
In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione resa dal tribunale, in quanto, stante l’espressa limitazione della domanda alla competenza per valore proposta innanzi al giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come evidenziato dai controricorrenti, il capo di condanna censurato con il motivo all’esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cosiddetta clausola di contenimento a pena d’ultrapetizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 novembre 2021, n. 36897; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 settembre 2011, n. 18100; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 dicembre 2003, n. 18942).
Ordinanza|6 giugno 2022| n. 18065. Competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande.
Data udienza 17 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Ipotesi di proposizione cumulativa di più domande – Affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda – Limiti della competenza per valore del giudice adito – Duplice effetto – Radicamento della competenza innanzi al predetto giudice – Delimitazione in tali limiti dell’importo accertabile dalla sentenza – Nullità della pronuncia per l’ipotesi di superamento del valore determinato – Effetto della clausola di contenimento – Ricorso per omesso esame – Art. 360 n. 5 cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2663-2021 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente legale rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza n. 622/2020 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 23/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA.
Competenza in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 4/2016 del 19 gennaio 2016, il Giudice di pace di Viterbo rigetto’ l’eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle chiamate in causa Regione Lazio e Autorita’ d’Ambito ATO n. 1 Lazio Nord Viterbo; in accoglimento parziale della domanda proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), utenti del servizio idrico integrato gestito da (OMISSIS) S.p.a. nell’ambito della zona di competenza dell’ATO 1 Lazio Nord Viterbo, dichiaro’ l’inadempimento contrattuale della convenuta (OMISSIS) S.p.a. nei confronti del (OMISSIS) e del (OMISSIS) nonche’ il diritto dei detti attori a corrispondere solo il 50% del canone di acqua potabile per i periodi di accertata non potabilita’ dell’acqua per eccessiva concentrazione di arsenico, condanno’ (OMISSIS) S.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell’importo di Euro 210,00 in favore di ciascuno dei predetti attori nonche’ alla restituzione, in loro favore, del 50% delle somme versate (per un totale di Euro 180,67, in favore del (OMISSIS), e di Euro 75,47, in favore del (OMISSIS)); rigetto’ la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della chiamata in causa Regione Lazio e regolo’ le spese di giudizio tra le parti (in esse compreso anche altro attore, (OMISSIS), la cui domanda venne rigettata per difetto di prova di un rapporto di utenza con la societa’ convenuta).
(OMISSIS) S.p.a. propose appello avverso la decisione di primo grado, lamentando che il primo giudice non aveva dichiarato l’estromissione dal giudizio di ATO n. 1 Lazio Nord Viterbo, stante la rinuncia della domanda proposta nei confronti della stessa e da questa accettata, eccependo il difetto di giurisdizione del G.O. in relazione alla domanda di riduzione della tariffa, sussistendo al riguardo, a suo avviso, la giurisdizione del G.A., lamentando, altresi’, il mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti della Regione Lazio, cui doveva essere ascritta la responsabilita’ per inefficienza del servizio idrico; l’appellante chiese, pertanto, il rigetto delle domande degli attori e, in subordine, la condanna delle chiamate in causa a manlevarla e a garantirla da ogni conseguenza dannosa che potesse derivarle per i fatti di causa.
Si costituirono il (OMISSIS) e il (OMISSIS), chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, di rideterminare il risarcimento dei danni.
Si costitui’ anche la Regione Lazio, chiedendo, a sua volta, il rigetto dell’appello principale e reiterando le difese svolte in primo grado.
Con sentenza n. 622/2020, pubblicata il 23 giugno 2020, il Tribunale di Viterbo statui’ come segue: “dichiara la contumacia dell’Autorita’ d’Ambito ATO n. 1 – Lazio Nord – Viterbo, e di (OMISSIS); in parziale riforma della sentenza n. 4/16 del 19.1.16 emessa dal giudice di pace di Viterbo: – dichiara l’estromissione della AATO n. 1 – Lazio Nord dal giudizio; – dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) spa nei confronti della Regione Lazio; – rigetta l’appello” e regolo’ altresi’ le spese tra le parti.
Avverso la sentenza d’appello (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). La Regione Lazio non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede. La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ preliminare l’esame del secondo motivo, rubricato “Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1” e con il quale la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver il Giudice di secondo grado dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nel caso all’esame in cui la domanda di risarcimento formulata implica, a suo avviso, “una riduzione della tariffa stabilita in sede amministrativa (a mezzo atti amministrativi rispetto ai quali il G.O. non ha potere decisionale) per l’erogazione di un servizio di somministrazione”. Secondo (OMISSIS) S.p.a., l’attore avrebbe “lamentato, in pratica, l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa, sollevando con cio’ una questione in cui l’effettivo thema decidendum coinvolge inevitabilmente l’omessa adozione di provvedimenti di riduzione della tariffa e quindi non concerne soltanto il rapporto privatistico tra il gestore del (OMISSIS) ed i singoli utenti, ma coinvolge anche la verifica della legittimita’ dell’azione autoritativa della P.A., esercitata attraverso lo svolgimento di un potere discrezionale”.
1.1. Il motivo e’ infondato.
Nella specie, l’attivita’ di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dall’utente, come gia’ statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., sez. un., 21/12/2018, n. 33209; Cass. 18/09/2019, n. 23314).
L’erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilita’ minimi costituisce, infatti, un inadempimento all’obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (Dir. CEE 3 novembre 1998, n. 83, articolo 9) e nazionale (Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, articolo 13, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza.
La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3391/2013) non e’ conferente al caso all’esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilita’ delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l’esplicazione dei poteri amministrativi in materia (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897, in motivazione).
2. Va, poi, esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione del Testo Unico Ambiente, articolo 141 e ss. (Decreto Legislativo n. 152 del 2006), del Decreto Legislativo n. 31 del 2001, articoli 9, 12 e 13 (“Attuazione della Dir. n. 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano”) e della O.P.C.M. n. 3921 del 2011, rapportati all’articolo 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., n. 3″, avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporto civilistico fra tali parti.
2.1. Il motivo di ricorso e’ fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della Regione Lazio.
Si osserva che la sentenza impugnata (v. p. 8) ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore (OMISSIS) S.p.a. avesse lamentato l’insufficiente e inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l’omissione di interventi per la manutenzione e realizzazione di infrastrutture idonee a garantire la potabilita’ dell’acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio del potere amministrativo da parte dell’ente regionale, sia la gestione del servizio pubblico, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche ex articolo 133 cod.proc.amm..
Va pero’ evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l’Ente altro non e’ che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come gia’ affermato, sussiste la giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria.
Non puo’, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., n. 33209 del 2018 gia’ cit., p. 6 e 7), come affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36897 del 26/11/2021.
3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta “omesso esame di un fatto… decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”, costituito dal “ruolo-chiave” della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, e’ assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.
4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonche’ violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice del pace, pari ad Euro 5.000,00, laddove, nel confermare la sentenza di primo grado, ha pero’ affermato il “riconoscimento del diritto degli utenti alla riduzione del costo di depurazione addebitato dal gestore al 50%, finche’ non sara’ erogata acqua potabile”.
Sostiene la ricorrente che “l’assenza di una quantificazione economica certa dettata anche eventualmente da un termine finale posto, conosciuto e/o conoscibile, comporta inequivocabilmente l’indeterminatezza del valore della (conseguentemente illegittima) statuizione de qua” e rappresenta che gli attori avevano espressamente richiesto in primo grado una condanna “in ogni caso in misura rientrante nell’ambito di competenza del Giudice adito…”, il che non sarebbe stato ribadito in secondo grado, in spregio all’effetto devolutivo dell’appello e al divieto di introdurre domande nuove e/o di modificare quelle del grado precedente, richiesta che, gia’ solo per tali violazioni, avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale.
4.1. Il motivo e’ fondato.
Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come pure evidenziato dai controricorrenti (v. controricorso p. 4547), il capo di condanna censurato con il motivo all’esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l’ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare (v. Cass., sez. un., 26/11/2021, n. 36897; v. anche Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: “in caso di proposizione cumulativa di piu’ domande, l’affermazione dell’attore di limitare l’ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta “clausola di contenimento”) ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l’importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullita’ della pronuncia (in parte qua) per l’ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento”, e tale limite sussiste, all’evidenza, anche per il secondo grado.
A tale orientamento va data continuita’ in questa sede.
5. Conclusivamente, vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; va rigettato il secondo motivo; va dichiarato assorbito l’esame del quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.
6. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da (OMISSIS) S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; rigetta il secondo motivo e dichiara assorbito l’esame del quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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