Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34842.
Il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al d.m. n. 30 del 2012, applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex art. 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo.
Ordinanza|17 novembre 2021| n. 34842. Compenso del curatore
Data udienza 17 settembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Curatore fallimentare – Liquidazione del compenso – Previsione di un compenso supplementare in base all’ammontare del passivo accertato per le somme eccedenti determinate cifre – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25632/2021 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALL.TO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore p.t..
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltagirone, depositata in data 2.7.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 17.9.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L’avv. (OMISSIS) ha adito il tribunale di Caltagirone, chiedendo la liquidazione del compenso per aver ricoperto la carica di curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l..
Il tribunale ha liquidato l’importo di Euro 1200,00 complessivi, dando atto che la ricorrente era stata nominata dopo le operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell’attivo e al solo fine di procedere alla chiusura della procedura concorsuale e alla predisposizione del riparto finale.
La cassazione del decreto e’ chiesta dall’avv. (OMISSIS) con ricorso basato su un unico motivo.
La Curatela del fall.to (OMISSIS) s.r.l. e’ rimasta intimata.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli articoli 32 e 39 L.F., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articolo 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il Tribunale abbia liquidato l’importo di Euro 1200,00, senza indicare in motivazione i criteri adottati, l’importo dell’attivo e del passivo e senza riconoscere il compenso supplementare calcolato sul passivo fallimentare.
Il motivo e’ fondato.
Il decreto ha esplicitamente posto in rilievo che la ricorrente era subentrata ad altro curatore nella fase conclusiva della procedura, dopo la realizzazione dell’attivo e l’accertamento del passivo, dovendo essenzialmente svolgere le attivita’ funzionali alla chiusura del fallimento, precisando che il secondo curatore non aveva realizzato sopravvenienze attive.
Il tribunale ha ritenuto congruo l’importo di Euro 1200,00 – superiore ai minimi Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, ex articolo 4 – previa decurtazione della somma attribuita al coadiutore, pari al 10% della somma complessivamente dovuta ai due curatori succedutisi nella carica.
Non sussiste – quindi – il denunciato vizio di motivazione, essendo evidenziati la complessita’ delle attivita’ svolte, lo sforzo profuso e l’impegno richiesto al professionista, tenendo conto delle attivita’ svolte dal precedente curatore, in adesione ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, citato articolo 3, e con chiara e logica esposizione delle ragioni della decisione.
Va invece rilevato che il tribunale – nell’effettuare la liquidazione – non ha preso a base di calcolo entrambi i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, articolo 1 omettendo di attribuire il compenso supplementare sul passivo previsto dal comma 2 della disposizione.
Questa Corte, sia pure con riferimento alla previsione del Decreto Ministeriale n. 570 del 1992, articolo 1 ha gia’ precisato che il compenso del curatore va determinato, in forza dei criteri di cui al citato D.M., applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo, mentre la somma minima liquidabile ex articolo 4 del citato decreto ministeriale va riconosciuta, a garanzia dell’organo del fallimento, solo se i menzionati criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo (cfr. Cass. 20111/2015, 19339/2013).
Il medesimo principio puo’ ritenersi valido anche nella vigenza del Decreto Ministeriale n. 30 del 2012, articolo 3 disposizione che, con formula analoga a quella previgente, dispone attualmente che, oltre al compenso di cui al comma 1, al curatore e’ corrisposto, sull’ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 Euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
E’ – per tali ragioni – accolto, nei limiti di cui in motivazione, l’unico motivo di ricorso.
Il decreto impugnato e’ cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Caltagirone, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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