Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30328.
Compensazione spese legali ed obiettiva incertezza sul diritto controverso
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come riformulato dalla legge n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia bancaria, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale compensato interamente le spese del giudizio di appello tra le parti, unicamente in ragione della prolissità della comparsa di costituzione e risposta della parte appellata, contenente difese ritenute eccessive e ridondanti, pur essendo rimasto soccombente l’istituto di credito appellante; invero, osserva il giudice di legittimità, il riferimento all’eccessiva prolissità ed alla ridondanza delle difese della società, in realtà, appare una censura alle modalità di difesa che non può incidere sull’applicabilità del principio della soccombenza, traducendosi così in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 7 agosto 2019, n. 21157).
Ordinanza|14 ottobre 2022| n. 30328. Compensazione spese legali ed obiettiva incertezza sul diritto controverso
Data udienza 10 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Eccessiva prolissità e ridondanza delle difese di una parte – Art. 92, comma 2, c.p.c – Legittimazione del giudice a disporre la compensazione delle spese di lite – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5859-2021 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2161/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
CHE:
Con sentenza del 6.8.2020 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma che aveva accolto un’opposizione a d.i. ottenuto da (OMISSIS) s.p.a., nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., per Euro 148.276,00, ritenendo che al rapporto tra le parti s’applicassero gli interessi legali e non le cms, condannando il fideiussore (OMISSIS) a pagare le spese legali alla banca, per Euro 15.177,00. La Corte territoriale compensava le spese in ragione della prolissita’ della comparsa di costituzione e risposta degli appellati, contenente difese ritenute eccessive e ridondanti.
La (OMISSIS) s.r.l. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso.
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., per aver la Corte d’appello compensate interamente le spese d’appello tra le parti, pur essendo rimasta soccombente l’appellante banca.
Il motivo e’ fondato. Ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, come riformulato dalla L. n. 69 del 2009 (ratione temporis applicabile), la compensazione delle spese legali puo’ essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione elastica, si ritiene che rientri la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass., n. 21157/19).
Nel caso concreto, la Corte territoriale, pur rigettando l’appello, ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio unicamente in ragione dell’eccessiva prolissita’ della comparsa della parte appellata, vittoriosa, che non puo’ configurare le predette “gravi ed eccezionali ragioni”. Invero, il riferimento all’eccessiva prolissita’ e alla ridondanza delle difese della societa’, in realta’, appare una censura alle modalita’ di difesa che non puo’ incidere sull’applicabilita’ del principio della soccombenza, traducendosi cosi’ in un inammissibile surrettizio rilievo di una sorta di abuso del diritto difensivo che esorbita dal perimetro normativo in tema di liquidazione delle spese del giudizio.
La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
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