Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2021| n. 32130.

Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta.

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della “vocatio in jus”), il “dies a quo” va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla “ratio” del termine a difesa e considerato che l’anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.

Ordinanza|5 novembre 2021| n. 32130. Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile generale – Opposizione a decreto ingiuntivo – Declaratoria di incompetenza – Riassunzione – Sussiste l’obbligo del rispetto dei termini di comparizione – Art. 163 bis co 5 c.p.c. – Computo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16217-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 257/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) propose opposizione avverso il d.i. con il quale il Giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere gli aveva ingiunto di pagare, in favore di (OMISSIS), la somma di Euro 3.973,18 corrisposta da quest’ultimo all’ingiunto quale difensore antistatario di (OMISSIS), parte vittoriosa nel giudizio di primo grado promosso nei confronti di questi da (OMISSIS) e dalla sua consorte, ma soccombente nel giudizio di appello.
Il Giudice adito, accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’opponente, dichiaro’ la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Piedimonte Matese.
Il (OMISSIS) convenne in riassunzione il (OMISSIS) per l’udienza del 25 settembre 2018 dinanzi al Giudice dichiarato competente.
Il (OMISSIS) non si costitui’ e, all’esito dell’istruttoria, il Giudice di pace di Piedimonte Matese, con sentenza n. 142, depositata in data 11 febbraio 2019, dichiaro’ il diritto del (OMISSIS) ad ottenere dal (OMISSIS) la restituzione della somma di Euro 3.973, 18, corrisposta a seguito di sentenza poi riformata in appello, oltre interessi, e condanno’ il convenuto al pagamento di detta somma, oltre interessi, nonche’ alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario.
Avverso tale sentenza il (OMISSIS) propose gravame denunciando la nullita’ dell’atto di citazione in riassunzione, in quanto non erano stati rispettati i termini a comparire di cui al combinato disposto degli articoli 318-163-bis c.p.c.. Sostenne l’appellante che l’atto di citazione in riassunzione, notificato a mezzo posta ex articolo 149 c.p.c., era stato depositato presso l’Ufficio postale per assenza del destinatario ed era stato ritirato in data 12 luglio 2018, sicche’ da tale momento doveva ritenersi perfezionata la notifica dell’atto e, quindi tra tale notifica e la data di prima udienza indicata in tale atto (25 settembre 2018) erano intercorsi 43 giorni liberi e non 45, come prescritto dalle richiamate norme di rito e per tale ragioni non si era costituito in giudizio. Non avendo il Giudice adito provveduto ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 2, l’atto di citazione era nullo e, conseguentemente, era nulla la sentenza appellata.
Il (OMISSIS) si costitui’ sostenendo che doveva farsi riferimento non alla data del ritiro dell’atto (12 luglio 2010 ma a quello di ricevimento della raccomandata informativa (2 luglio 2018) e che, peraltro, si trattava di giudizio in riassunzione che costituiva, quindi, mera continuazione del giudizio gia’ viziato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 257/2020, pubblicata il 27 gennaio 2020, rigetto’ l’appello e confermo’ la sentenza impugnata, con condanna dell’appellante alle spese, disponendone l’attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, cui ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

 

Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 164 c.p.c., comma 1, in relazione al combinato disposto dell’articolo 163 bis c.p.c., comma 1, e dell’articolo 318 c.p.c., comma 2, con conseguente nullita’ dell’atto di citazione in riassunzione spinto da (OMISSIS) innanzi al Giudice di Pace di Piedimonte Matese, nonche’ ex articolo 159 c.p.c. nullita’ della sentenza n. 142/2019 resa dal Giudice di Pace di Piedimonte Matese e nullita’ della sentenza n. 257/2020 resa dal Tribunale di Santa Maria C.V.” (v. ricorso p. 1).
Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado sia per aver il Tribunale erroneamente ritenuto applicabile nella specie il principio di scissione degli effetti della notifica, sicche’, per verificare il rispetto dei termini a comparire, occorrerebbe far riferimento, “per il notificante e, quindi, per gli effetti che sui suoi atti ricadono (nullita’ ex articolo 164 c.p.c.)”, al momento di spedizione e non a quello di ricezione, sia per aver quel Giudice giustificato i rigetto per la “mancata specificazione in relazione alla lesione del diritto di difesa subito”.
1.1. Il motivo e’ fondato.
“Ed invero non puo’ condividersi l’assunto del controricorrente, mutuato, sembrerebbe, dalla sentenza di primo grado, secondo cui, trattandosi di riassunzione del giudizio ed essendo il (OMISSIS) gia’ costituito nel giudizio riassunto non era richiesta l’osservanza di alcun termine a comparire (v. controricorso p. 7 e sgg.).
Al riguardo si osserva che la giurisprudenza richiamata si riferisce ad ipotesi, diverse da quella all’esame, di atto riassunzione che segue alla fissazione dell’udienza di parte del giudice, sicche’ non risulta pertinente. Va, invece, richiamato il principio affermato da Cass. 22/05/2007, n. 11869, che puo’ applicarsi al caso di specie e secondo cui “In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l’obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell’articolo 125 disp. att. c.p.c., n. 4, che espressamente dispone che la comparsa di riassunzione deve contenere indicazione dell’udienza in cui le parti devono comparire, “osservati i termini stabiliti dall’articolo 163 bis del codice”. Ne discende, con riferimento a controversia agraria, che, qualora il decreto presidenziale non si attenga al disposto dell’articolo 415 c.p.c., comma 5 e stabilisca un termine inferiore a trenta giorni tra la notificazione del (decreto e la data dell’udienza, si verifica una nullita’ della “vocatio in ius”, sicche’ ove tale nullita’ non resti sanata dalla costituzione della parte convenuta, risultano altresi’ nulli tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado”.
Inoltre, essendo stato l’atto di riassunzione notificato a mezzo posta, in relazione al suo perfezionamento occorre ribadire che, al fine di stabilire l’esistenza e la tempestivita’ della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l’ipotesi in cui l’atto sia stato depositato presso l’ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l’avviso di tentata notificazione, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall’avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell’esecuzione della notificazione, della data in cui e’ avvenuta e della persona cui, il plico e’ stato consegnato, con la precisazione che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, articolo 8, comma 4, la notificazione si perfeziona decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata, risultante appunto dall’avviso di ricevimento, restando irrilevanti sia la data di eventuale ritiro del plico, se successiva alla scadenza di tale termine (mentre occorre far riferimento a tale ritiro, se anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD), sia la data in cui l’ufficiale postale abbia annotato sul plico la compiuta giacenza (arg. ex Cass., ord., 13/06/2018, n. 15374, Cass. 17/10/2019, n. 26287; Cass., ord., 29711/2020, n. 23921).
Va pure evidenziato che nella specie non trova applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario nei sensi indicati dal giudice dell’appello, in quanto, ai fini del computo dei termini di comparizione di cui all’articolo 163-bis c.p.c., il dies a quo deve computarsi dalla data di consegna al convenuto (Cass. 12 aprile 2006, n. 8523, Rv. 588155) sia per la ratio stessa del termine a difesa, sia perche’ l’anticipazione del perfezionamento della notifica riguarda solo l’attore che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non certo il convenuto quale destinatario (v., in motivazione, Cass., ord., 6/02/2018, n. 2853).
Va poi evidenziato che, trattandosi di nullita’ prevista espressamente dal legislatore, non risulta necessaria l’indicazione della lesione in concreto subita a causa del mancato rispetto dei termini a comparire, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione e’ gia’ stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesive in se’, del diritto di difesa. (Cass. 15/06/2000, n. 8146, pur se con riferimento agli articoli 163-bis e 164 previgenti; arg. ex Cass., ord. 20/11/2020, n. 26419 e Cass., ord., 26/05/2020 n. 9650; Cass., ord., 4/02/2021, n. 2673; Cass., ord., 13/05/2004, n. 9150; arg. ex Cass., ord., 17/02/2021, n. 4202 e Cass., ord., 22/10/2019, n. 26883, in tema di termini ex articolo 190 c.p.c.).
2. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Cass. 14/06/2016, n. 12156; Cass. 8/06/2012, n. 9306; arg. anche ex Cass., ord., 17/04/2019, n. 10744), in persona di diverso magistrato.
3. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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