Clausola compromissoria e la formazione del collegio arbitrale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11847.

Qualora una clausola compromissoria, nel prevedere la formazione del collegio arbitrale, disponga che esso debba essere composto da tre arbitri (uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri o, in caso di mancata nomina, dal Presidente della Corte d’appello di un determinato foro) è legittima e coerente l’interpretazione che, in caso di accertata inesistenza del predetto ufficio giudiziario (nella circostanza, Corte di appello), non deponga per la nullità della disposizione pattizia, ma, preservandone validità ed efficacia, preveda che la nomina del terzo arbitro avvenga ad opera del Presidente del Tribunale del foro medesimo. Tale opzione esegetica, infatti, lungi dal rivelarsi come sostitutiva della volontà delle parti, è invece conservativa della clausola compromissoria medesima, in quanto permette di attribuire un significato alla disposizione negoziale che all’ufficio giudiziario territorialmente competente aveva demandato, in via suppletiva, la nomina del terzo arbitro, consentendo, in tal modo, la conservazione degli effetti utili del contratto in omaggio al principio espresso nel disposto previsto dall’art. 1367 cod. civ.

Ordinanza|6 maggio 2021| n. 11847

Data udienza 4 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36816-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1129/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata il 07/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CAPASSO LUCIO, che conclude chiedendo accogliersi il ricorso nei sensi di cui in motivazione dichiarando la competenza del Tribunale di Ravenna.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS), proprietario di un’unita’ immobiliare all’interno del Condominio (OMISSIS), convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, il condominio, per chiedere la modifica delle tabelle millesimali, ai sensi degli articoli 68 e 69 disp. att. c.p.c..
1.1. Espose di aver acquistato, con atto del 23.5.2013, un’unita’ immobiliare destinata ad abitazione, alla quale la tabella millesimale aveva attribuito il coefficiente due previsto per le scuole di danza mentre, in seguito al cambio di destinazione d’uso, andava attribuito il coefficiente uno previsto per le unita’ abitative, con conseguente riduzione delle spese condominiali. Inoltre vi erano state trasformazioni ed alterazioni di altre unita’ immobiliari con aumento della volumetria di esse ed alterazione del loro valore.
1.2. L’attore invoco’ quindi l’applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento condominiale, espressamente richiamati nell’atto di acquisto del (OMISSIS), i quali prevedevano rispettivamente:
che la determinazione del valore proporzionale in millesimi di ciascuna unita’ immobiliare fosse indicata nelle tabelle millesimali allegate al regolamento, secondo i coefficienti in esse riportati;
– che le richieste di revisione delle tabelle per errore o per modifiche ad una parte dell’immobile, con conseguente alterazione del rapporto originario tra i valori immobiliari, potessero essere avanzate da un solo condomino nei confronti del condominio.
1.3.11 Condominio si costitui’ ed eccepi’ l’incompetenza del Tribunale in favore del collegio arbitrale, richiamando la clausola compromissoria contenuta nell’articolo 84 del Regolamento Condominiale. Detta clausola prevedeva che qualsiasi controversia o contestazione tra uno o piu’ condomini e l’amministratore in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del regolamento condominiale dovesse essere deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri o, in caso di mancata nomina dal Presidente della Corte d’appello di Ravenna. La clausola compromissoria prevedeva inoltre che collegio arbitrale dovesse giudicare ex bono et aequo quale mandatario amichevole, senza osservare le norme del codice di procedura civile e che il lodo non fosse appellabile ne’ impugnabile.
1.4. Il Tribunale, con sentenza del 7.11.2019, affermo’ che la controversia rientrava tra quelle devolute al collegio arbitrale.
1.5. Sulla base dell’interpretazione del regolamento di condominio osservo’ che la clausola non era nulla sol perche’ faceva riferimento, per la nomina del terzo arbitro, al Presidente della Corte d’appello di Ravenna, ufficio inesistente, dovendo essere interpretata, in via conservativa, attribuendo il potere di scelta al Presidente del Tribunale di Ravenna.
1.6. Il Tribunale ritenne che la controversia rientrasse tra quelle previste dalla espressamente dalla clausola compromissoria, che si vertesse in tema di diritti disponibili e che si facesse riferimento all’arbitrato rituale.
2. Ha proposto ricorso per regolamento di competenza (OMISSIS) sulla base di cinque motivi, indicati ai punti da a) ad e).
2.1. Ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS) 2.2. Il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Lucio Capasso ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
2.3. In prossimita’ dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal Condominio per carenza di specificita’ in quanto sarebbe privo dell’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, tale da porre la Corte nelle condizioni di adempiere il proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della denunziata violazione e di effettuare un controllo mirato degli atti processuali.
1.1. L’eccezione deve essere rigettata.
1.2. Indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, il ricorso per regolamento di competenza consente di ricostruire le doglianze del ricorrente, che attengono alla validita’ ed all’interpretazione della clausola compromissoria.
2. Il primo motivo deduce la nullita’ di detta clausola che, nel prevedere la formazione del collegio arbitrale, dispone che esso debba essere composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri o, in caso di mancata nomina dal Presidente della Corte d’appello di Ravenna. Osserva il ricorrente che, in ragione dell’inesistenza della Corte d’appello di Ravenna, il Tribunale non avrebbe potuto sostituirsi alla volonta’ delle parti, prevedendo che la nomina fosse effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
2.1. Il motivo e’ infondato.
2.2. Il Tribunale ha interpretato la clausola compromissoria avendo riguardo al principio di conservazione del contratto, sulla base dell’intenzione dei contraenti che avevano voluto demandare all’autorita’ giudiziaria locale il compito di individuare il terzo componente del collegio arbitrale, qualora gli arbitri scelti da ciascuna delle parti non avessero proceduto alla nomina.
2.3. La clausola contrattuale, come osservato dal Procuratore Generale, e’ riproduttiva dell’articolo 810 c.p.c., il quale prevede che, ove una parte non provveda alla nomina dell’arbitro, l’altra parte puo’ rivolgersi al Presidente del tribunale, per ottenere la nomina in via surrogatoria.
2.5.Come affermato da questa Corte, in materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tuttavia la necessita’ di ricostruire quest’ultima senza limitarsi al senso letterale delle parole comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non e’ necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell’accordo, giacche’ il significato delle dichiarazioni negoziali non e’ un “prius”, ma l’esito di un processo interpretativo che non puo’ arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. Civ., Sez. III, 15/07/2016 n. 14432).
2.4. L’interpretazione fornita dal Tribunale non e’ quindi sostitutiva della volonta’ delle parti ma conservativa della clausola in quanto consente di attribuire un significato alla disposizione negoziale che all’Ufficio Giudiziario territorialmente competente aveva demandato, in via suppletiva, la nomina del terzo arbitro, consentendo la conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall’articolo 1367 c.c..
3. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta l’estensione della clausola compromissoria alle controversie sorte tra il condomino ed il Condominio in quanto l’articolo 84 del regolamento condominiale limiterebbe la competenza del collegio arbitrale “alle controversie tra i condomini o fra piu’ condomini e l’amministratore”. Nel caso di specie, invece, si tratterebbe di azione svolta dal singolo condomino nei confronti dell’amministratore sicche’ la domanda sarebbe fuori dall’ambito di operativita’ della clausola compromissoria.
4. Con il terzo motivo, sotto la rubrica “oggetto della controversia sottratta al giudizio arbitrale” si deduce che la domanda relativa alla revisione delle tabelle millesimali non potesse essere devoluta al collegio arbitrale, trattandosi di decisione da rendere ex bono et aequo mentre invece la modifica delle tabelle millesimali avrebbe implicato la risoluzione di questioni squisitamente tecniche relative alla destinazione dell’unita’ immobiliare e delle modifiche intervenute bell’edificio condominiale.
5. I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
5.1. L’azione svolta dal Caprini, avente ad oggetto la modifica delle tabelle millesimali a seguito della modifica di destinazione d’uso dell’immobile da lui acquistato, da scuola di danza ad abitazione, oltre che per le modifiche di volumetria di un’altra unita’ immobiliare, e’ fondata sull’interpretazione del regolamento condominiale, avente natura contrattuale.
5.2. In particolare, l’attore, aveva chiesto la modifica delle tabelle millesimali sulla base degli articolo 9 e 10 del regolamento condominiale, espressamente richiamato nell’atto di acquisto del (OMISSIS), lamentando, proprio sulla base dei coefficienti stabiliti nelle tabelle millesimali, l’errore nell’attribuzione del doppio dei millesimi all’unita’ immobiliare di sua proprieta’ sulla base della destinazione a scuola di danza, oltre alle modifiche effettuate da altri condomini alle proprie abitazioni.
5.3. Come correttamente argomentato dal Tribunale (pag.8 dell’ordinanza impugnata), la domanda proposta dall’attore attiene all’interpretazione e l’esecuzione del regolamento condominiale, e, in particolare agli articoli 9 e 10 del Regolamento, richiamati dall’attore nell’atto introduttivo.
5.4. Detta controversia rientrava pertanto tra quelle devolute alla competenza del collegio arbitrale, avendo ad oggetto diritti disponibili, relativi al riparto tra i condomini delle spese inerenti la gestione del condominio.
5.5. Ne’ sussiste alcun limite alla compromettibilita’ della questione alle arbitri in materia condominiale, come affermato da questa Corte in relazione all’impugnativa delle delibere condominiali (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020) ed alla deroga della competenza territoriale stabilita dall’articolo 23 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 11757 del 11/07/2012).
5.6. In particolare, come di recente argomentato da Cass. Civ. Sez. 6 – 2 con ordinanza n. 28508 del 15/12/2020, in tema di impugnazioni delle delibere assembleari, dell’articolo 1137 c.c., il comma 2 nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facolta’ di ricorrere all’autorita’ giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la devoluzione della controversia agli arbitri, non sussistendo alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c..
5.7. Non e’ infine di ostacolo al procedimento arbitrale la necessita’ di risolvere questioni di natura tecnica, come accade innanzi al giudice ordinario.
6. Il quarto motivo censura la decisione del tribunale che ha ritenuto la clausola valida ed efficace mentre essa sarebbe indeterminata e generica e, in ogni caso, sarebbe errata l’interpretazione dell’arbitrato come arbitrato irrituale e non come arbitrato rituale.
6.1. Il motivo e’ infondato.
6.2. In primo luogo, va escluso il vizio di indeterminatezza della clausola compromissoria con la quale viene devoluta al collegio arbitrale qualsiasi controversia o contestazione tra uno o piu’ condomini e l’amministratore in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del regolamento condominiale, essendo delimitato l’ambito di competenza del collegio arbitrale.
6.3. Al fine di qualificare l’arbitrato come rituale o irrituale, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il criterio discretivo tra le due figure consiste nel fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c. con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volonta’ (Cass. 7198/2019; Cass. 23629/2015).
6.4. L’arbitrato irrituale si configura quindi “come uno strumento negoziale di risoluzione delle controversie, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della controversia con la conseguenza che il relativo lodo e’ impugnabile esclusivamente per vizi della volonta’ (dolo, violenza o errore) o per incapacita’ delle parti o degli arbitri” (Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n. 9142).
6.5. Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalita’ dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualita’ dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni. In applicazione di detto principio, e’ stato ritenuto che le espressioni presenti nella clausola compromissoria: “giudizio arbitrale”, “giudizio inappellabile”, decisione da assumere “senza formalita’ di rito e secondo equita’”, non potessero essere interpretate con sicurezza come espressive della volonta’ delle parti di pattuire che la decisione sarebbe stata assunta dagli arbitri nelle forme dell’arbitrato irrituale (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21059).
6.6. Nel caso di specie, il Tribunale, sulla base della formulazione letterale della clausola – che faceva riferimento al procedimento di formazione del collegio arbitrale, alla regolamentazione del procedimento, al rispetto del contraddittorio, ai termini di deposito del lodo ed alla limitazione dei mezzi di impugnazione ha ritenuto che si trattasse di arbitrato rituale.
7. Il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l’erroneita’ della sentenza in relazione alla condannato alle spese di lite, e’ inammissibile in quanto non censura uno dei vizi previsti dall’articolo 360 c.p.c. ma invoca la caducazione di tale capo per effetto della riforma del provvedimento impugnato ai sensi dell’articolo 336 c.p.c..
8. Il ricorso per regolamento di competenza va, pertanto, rigettato e, per l’effetto, va dichiarata la competenza degli arbitri.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
9. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma il provvedimento impugnato e dichiara la competenza degli arbitri.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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