Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 aprile 2022| n. 11351.
Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza.
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ.., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un gravame proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, condannando le odierne intimate al pagamento di una minor somma rispetto a quella originariamente ingiunta, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Condominio, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con cui il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza di specificità dei motivi: infatti, nella circostanza, specifica l’ordinanza in esame, l’atto di appello proposto dal Condominio non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata sentenza, contenendo invero le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare dal dante causa, inosservanza di una disposizione del regolamento condominiale nonché prova dei pagamenti eseguiti, dovendo, pertanto, di conseguenza, il giudice d’appello medesimo ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Ordinanza|7 aprile 2022| n. 11351. Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
Data udienza 25 marzo 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Condominio – Controversia – Impugnazioni – Articoli 342 e 434 cod. proc. civ. – Interpretazione – Contenuto dell’impugnazione – Chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze – Parte volitiva e parte argomentativa – Atto di appello – Esclusione di particolari forme sacramentali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERTUZZI Mario – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13928-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 968/2020 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 09/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il (OMISSIS) propone ricorso articolato in unico motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c.) avverso la sentenza n. 968/2020 pronunciata il 9 novembre 2020 dal Tribunale di Crotone.
Gli intimati (OMISSIS) e (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensive.
Il (OMISSIS) propose appello contro la sentenza n. 392/2014 resa dal Giudice di pace di Crotone, che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), condannando le opponenti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della minor somma di Euro 350,64. L’appellante dedusse quattro motivi di gravame, lamentando, come espone lo stesso Tribunale nella sentenza impugnata, l’omessa motivazione, l’errata applicazione delle norme in tema di mandato e la cattiva valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, nell’appello si riprendevano le doglianze sulla mancata comunicazione del trasferimento della proprieta’ dell’unita’ immobiliare dal dante causa (OMISSIS), sulla inosservanza del Reg. condominiale, articolo 4, sulla prova dei pagamenti eseguiti.
Il Tribunale di Crotone ha tuttavia dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificita’ dei motivi.
Il motivo di ricorso del (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., trascrivendo le censure mosse nel proprio atto di appello.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.
Il motivo di ricorso si rivela fondato.
Secondo quanto chiarito da Cass. Sez. U, 16/11/2017, n. 27199, gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tal senso, e’ da evidenziare come l’atto di appello proposto dal (OMISSIS) non si limitava a chiedere, senza indicare alcuna ragione di doglianza, la riforma dell’appellata sentenza, contenendo esso le ragioni di critica alla decisione di primo grado in punto di mancata comunicazione del trasferimento della proprieta’ dell’unita’ immobiliare dal dante causa (OMISSIS), inosservanza del Reg. condominiale, articolo 4, e prova dei pagamenti eseguiti. Il giudice d’appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere ammissibile il gravame e rispondere nel merito alle censure mosse dall’appellante.
Il ricorso va percio’ accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato, che procedera’ ad esaminare nuovamente l’appello proposto dal (OMISSIS) uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Crotone in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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