Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19526.
Cessione di ramo d’azienda ed i crediti maturati dal lavoratore.
In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., i crediti maturati dal lavoratore nei confronti dell’impresa cedente dopo la sentenza dichiarativa dell’inefficacia, illegittimità o inopponibilità al lavoratore medesimo della cessione di ramo d’azienda hanno natura retributiva e non risarcitoria e pertanto non si applica il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità, dal risarcimento dovutogli, dell’aliunde perceptum.
Ordinanza|8 luglio 2021| n. 19526. Cessione di ramo d’azienda ed i crediti maturati dal lavoratore
Data udienza 2 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: LAVORO ED OCCUPAZIONE – TRASFERIMENTO DI AZIENDA – Cessione di ramo d’azienda ed i crediti maturati dal lavoratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – Consigliere
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26754/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2984/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/05/2017 R.G.N. 1696/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Cessione di ramo d’azienda ed i crediti maturati dal lavoratore
RILEVATO
– che, con sentenza del 27 settembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) S.p.A. al decreto ingiuntivo ottenuto da (OMISSIS) per il pagamento della retribuzione relativa al mese di settembre 2013 che l’attore assumeva dovuta dalla Societa’ per effetto della declaratoria giudiziale di nullita’ del trasferimento di ramo d’azienda disposto dalla (OMISSIS) S.p.A. in favore della (OMISSIS) Spa (ora (OMISSIS) s.p.a.) e della conseguente cessione alla medesima del contratto di lavoro in essere con l’istante;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistente il rapporto di lavoro tra le parti, irrilevante, anche perche’ non fatta oggetto di alcun rilievo in sede di gravame da parte della (OMISSIS) S.p.A., la collocazione in CIGS del lavoratore da parte della Societa’ cessionaria, sussistente a carico della (OMISSIS) S.p.A. l’obbligazione relativa al credito azionato)da qualificarsi risarcitoria in quanto derivante dalla mora credendi del datore di lavoro conseguente al mancato ripristino del rapporto tra le parti a seguito della dichiarata nullita’ della cessione di ramo d’azienda, inconfigurabile l’aliunde perceptum anche con riguardo all’indennita’ ricevuta a titolo di CIGS, del resto ripetibile dall’Ente previdenziale;
– per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS) S.p.A., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, (OMISSIS);
che il controricorrente ha poi depositato memoria.
Cessione di ramo d’azienda ed i crediti maturati dal lavoratore
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la Societa’ ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli articoli 2909, 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 c.c., imputa alla Corte territoriale la ritenuta irrilevanza del giudicato esterno formatosi a seguito della pronunzia resa dal Tribunale di Napoli di accoglimento della domanda relativa alla declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimato al medesimo (OMISSIS) dalla (OMISSIS) S.p.A. con applicazione della sanzione della reintegrazione e del risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrai nonche’ dell’opzione effettuata dall’ (OMISSIS) per il pagamento dell’indennita’ sostitutiva della reintegrazione, giudicato che, viceversa, a detta della Societa’ ricorrente, avrebbe dovuto ritenersi tale da incidere sul credito azionato in termini tali da escluderne la sussistenza per essere l’importo relativo gia’ oggetto della pretesa creditoria vantata in virtu’ della richiamata decisione nei confronti della (OMISSIS) S.p.A..
che il motivo deve ritenersi infondato alla stregua dell’orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di questa Corte con la sentenza n. 17784 del 3 luglio 2019, che, nel fissare il seguente principio di diritto “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione da parte di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente, che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa; perviene al disconoscimento della tesi per cui quella soluzione sconterebbe una indebita duplicazione di retribuzione a fronte di un’unica attivita’ prestata dal lavoratore, il quale cosi’ finirebbe per conseguire una locupletazione non dovuta; disconoscimento questo, che muove dall’affermazione, maturata a seguito dell’adesione al principio accolto nella sentenza n. 2990/2018, cui la Corte costituzionale con la pronunzia n. 29 del 28 febbraio 2019 ha riconosciuto valore di diritto vivente, della natura retributiva e non piu’ risarcitoria dei crediti maturati dal lavoratore nei confronti dell’impresa cedente dopo la sentenza dichiarativa dell’inefficacia, illegittimita’ o inopponibilita’ al lavoratore medesimo della cessione di ramo d’azienda; inoltre tenuto conto del dato per cui, una volta escluso il titolo risarcitorio del pagamento richiesto dal lavoratore, non troverebbe applicazione il principio della compensatio lucri cum damno su cui si fonda la detraibilita’ dal risarcimento dovuto, dell’aliunde perceptum, si approda alla soluzione negativa del problema del se dalle retribuzioni dovute al lavoratore dal datore di lavoro che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso periodo abbia percepito, parimenti a titolo di retribuzione, per l’attivita’ prestata alle dipendenze dell’imprenditore gia’ cessionario, ma non piu’ tale, una volta dichiarata giudizialmente la non opponibilita’ della cessione al dipendente ceduto;
che il ricorso va dunque rigettato con compensazione delle spese in ragione del consolidamento successivo, rispetto al ricorso medesimo, dell’orientamento interpretativo accolto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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