Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 agosto 2022| n. 24716.

Cause relative a diritti di obbligazione e la competenza per territorio

Nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso e cassando l’ordinanza impugnata, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale adito che, nell’accogliere l’eccezione d’incompetenza territoriale formulata dal controricorrente, quale opponente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di altro foro, sul presupposto che la controversia verteva in materia di rapporti di tipo familiare e, trovando applicazione l’articolo 18 cod. proc. civ., andava pertanto affermata la competenza del giudice del luogo di residenza della parte convenuta in senso sostanziale; invero, specifica il giudice di legittimità, quali che fossero stati all’epoca i rapporti sentimentali fra l’opposta e l’opponente, la dazione di denaro risulta essere stata ricondotta ad un prestito stipulato in territorio ricadente nel circondario del tribunale adito e, di conseguenza, ai sensi dell’articolo 20 cod. proc. civ., uno dei fori facoltativi era coincidente con il luogo in cui era sorta l’obbligazione dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2020, n. 15254; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2012, n. 8189).

Ordinanza|11 agosto 2022| n. 24716. Cause relative a diritti di obbligazione e la competenza per territorio

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: COMPETENZA – COMPETENZA PER TERRITORIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27496-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 836/2021 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata l’11/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. FILIPPI PAOLA, che chiede che la Corte di Cassazione, accolga il ricorso e dichiari la competenza del Tribunale di Firenze.
OSSERVA
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza dell’11/10/2021, accolta l’eccezione d’incompetenza territoriale avanzata da (OMISSIS), opponente avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di (OMISSIS), dichiaro’ la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord, sul presupposto che la controversia verteva in materia di rapporti di tipo familiare e, trovando applicazione l’articolo 18 c.p.c., andava affermata la competenza del giudice del luogo di residenza della parte convenuta in senso sostanziale.
Avverso la decisione di cui detto insorge con regolamento necessario di competenza la (OMISSIS) sulla base di unitaria censura, con la quale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 20 e 38 c.p.c., poiche’ avrebbe dovuto trovare applicazione il foro in cui l’obbligazione era sorta, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Firenze, nel mentre non poteva assumere significato di discrimine giuridico la circostanza che all’epoca, com’era incontroverso, le parti fossero legate da un rapporto affettivo.
La decisione e’ errata.
Deve applicarsi il principio secondo il quale la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (cfr., Cass. n. 15254/2020; Cass. n. 8189/2012). Non e’ dubbio che, quali che fossero stati all’epoca i rapporti sentimentali fra l’opposta e l’opponente, la dazione risulta essere stata ricondotta a un prestito stipulato in territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Firenze. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 20 c.p.c., uno dei fori facoltativi coincide con il luogo in cui e’ sorta l’obbligazione dedotta in giudizio.
Ne’, e’ appena il caso di soggiungere, ipotizzare trattarsi, come fa il Giudice, di una obbligazione “avente origine nei rapporti di tipo familiare e di coppia” puo’ assumere discrimine giuridicamente rilevante.
In ragione di quanto esposto l’ordinanza deve essere cassata, essendo competente per territorio il Tribunale di Firenze.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Firenze, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge. Spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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