Le misure di prevenzione patrimoniale legate alla «pericolosità generica» possono essere applicate solo nello «spazio temporale» delimitato dal giudice e adeguatamente motivato.

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 9 luglio 2018, n. 30974.

La massima estrapolata

Le misure di prevenzione patrimoniale legate alla «pericolosità generica» possono essere applicate solo nello «spazio temporale» delimitato dal giudice e adeguatamente motivato.

Sentenza 9 luglio 2018, n. 30974

Data udienza 1 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirell – Presidente

Dott. MESSINI D’Agostino Piero – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittor – Consigliere

Dott. AIELLI L – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincen – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma e da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 8/6/2017;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PERRELLI Simone, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
letta la memoria ex articolo 611 c.p.p., depositata dalla difesa di (OMISSIS) il 13/2/2018.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma con decreto del 8/6/2017, in parziale accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS), ha disposto la revoca della confisca ordinata dal Tribunale di Roma il 24/10/2016 e la restituzione di quattro immobili originariamente confiscati al proposto e del conto corrente della (OMISSIS), intestato a (OMISSIS) con saldo di Euro 25.084,59 ritenendo insussistente il dato della correlazione temporale tra la data di acquisto degli immobili e la manifestazione della pericolosita’ sociale del proposto confermando nel resto la confisca.
2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma il quale eccepisce il vizio di violazione di legge (articolo 606 c.p.p., lettera b)) in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1, 4, 16, 20 e 26, assumendo che il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto non provata la correlazione cronologica tra gli acquisti e la manifestazione della pericolosita’ sociale del proposto avendo proceduto ad una vera e propria parcellizzazione della vicenda esistenziale del (OMISSIS) laddove invece la stessa, complessivamente considerata, tenuto conto dello stile di vita del proposto e delle sue metodiche comportamentali, dimostrava la collocazione del proposto al di fuori degli ordinari schemi del vivere civile.
In particolare il P.G. ritiene che la pericolosita’ sociale del (OMISSIS) vada ancorata all’assenza di lavoro ed alla carenza di prova in ordine alla produzione di proventi leciti.
3. A sua volta il difensore di (OMISSIS) eccepisce la violazione di legge (articolo 606 lettera c) c.p.p.,) in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 4, 20 e 24, avuto riguardo alla intervenuta confisca del denaro contante (14.900 Usd e 9.000,00 Euro), di un orologio Rolex, di un bracciale in oro e del conto corrente a lui intestato con saldo di Euro 7.286,99, trattandosi di denaro e gioielli riconducibili alla moglie ed alla figlia del (OMISSIS) e, quanto al denaro depositato sul suo conto corrente, che lo stesso era frutto di un bonifico eseguito da un amico di famiglia in suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.G. e’ infondato quello della parte privata inammissibile per carenza di interesse.
1.1. Deve innnanzi tutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione e’ ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 3 ter, comma 2; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, e’ esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ l’ipotesi dell’illogicita’ manifesta di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiche’ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalla L. n. 1423 del 1956, predetto articolo 4, comma 9, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (S. Unite 33451/2014, rv. 260246; Sez. 1,n. 6636/2016, rv. 266365). Deve a cio’ aggiungersi che la riserva del sindacato di legittimita’ alla violazione di legge, che ha gia’ superato il vaglio di costituzionalita’ (sent. Corte Cost. 321/2004 e 106/2015), non consente di dedurre il vizio di motivazione consistente nella omessa disamina di punti decisivi, perche’ il controllo del provvedimento consiste solo nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l’applicazione delle singole misure e vincolanti, in assenza della quale ricorre la violazione di legge sub specie di motivazione apparente.
1.2. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il vizio di motivazione non puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione sol perche’ il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche’ cio’ si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita’. Esso e’ configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisivita’, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione piu’ favorevole di quella adottata. (Sez. 1, n. 6922/1992; rv 190572; Sez. 6, 3724/21015, rv. 267723; Sez. 1, n. 5363/2017 non massimata).
2. Orbene con riferimento al ricorso di (OMISSIS), che per la brevita’ ed immediatezza delle conclusioni che lo riguardano puo’ essere trattato preliminarmente, se ne rileva la genericita’ e carenza di interesse.
2.1. I beni oggetto del decreto impugnato sono stati infatti confiscati nei confronti di (OMISSIS) e Perla (OMISSIS), rispettivamente moglie e figlia del proposto, pertanto l’impugnazione del ricorrente appare carente del requisito dell’interesse, essendo legittimato al ricorso (solo) il soggetto avente diritto all’eventuale restituzione del bene e non il proposto che, tra l’altro, non ha esplicitato quali conseguenze deriverebbero, nei suoi confronti, da tale restituzione (Sez. 6, 45115/2017, Rv. 271381; Sez. 5, 8922/2015, Rv. 266141; Sez. 6, 48274/2015, Rv.265767).
2.2. Quanto alla confisca del conto corrente intestato al ricorrente, questi ha solo genericamente indicato la provenienza del denaro ivi depositato, che sarebbe frutto dell’elargizione di un amico di famiglia, senza tuttavia specificarne la causale sicche’ non e’ apparsa superata, data la sproporzione tra il reddito dichiarato e la disponibilita’ patrimoniale, collocata temporalmente nel 2005 ovvero nell’ultimo periodo di pericolosita’ sociale, la presunzione circa la provenienza illecita del denaro (pag. 18 del decreto impugnato). Al riguardo si osserva che ai soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione si chiede di indicare quegli elementi fattuali dai quali il giudicante possa dedurre che il bene non sia stato acquisito con i proventi di attivita’ illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non proporzionati alla capacita’ reddituale del soggetto. Sostenere che il denaro provenga dall’elargizione di un terzo senza spiegarne le ragioni equivale, a (tentare di) aggirare l’onere di allegazione, dovendo il soggetto fornire una spiegazione credibile in ordine ai mezzi e alle circostanze che gli hanno consentito un determinato incremento patrimoniale. Fornire una spiegazione priva di riferimenti concreti equivale, dunque, ad una “allegazione apparente” (Sez. 5, n.20743 del 07/03/2014, Rv. 260402; Sez. 6 31751/2015, rv. 264461).
3. Il ricorso del Procuratore generale e’ infondato e va rigettato.
Il decreto della Corte d’appello nell’accogliere il ricorso proposto dal (OMISSIS) (e dai terzi interessati) ha infatti delimitato la pericolosita’ sociale del proposto in due ambiti temporali precisi (e cioe’ al periodo dal 1989 al 1994 allorquando il (OMISSIS) venne ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata (nel 1989) e di cessione di sostanza stupefacente (1994) e poi dal 2010 al 2012 avuto rigurado alla consumazione del delitto di rapina aggravata, mentre nel periodo dal 1995 al 2009, si e’ ritenuto che essa dovesse essere esclusa, non soltanto per la mancanza di condanne, ma anche per la carenza di elementi obiettivi che consentissero di ricongiungere i due tempi di manifestazione della pericolosita’, interrotti da un arco temporale (oltre dieci anni), ritenuto particolarmente consistente.
3.1. Il Procuratore generale ricorrente ritiene che tale motivazione sia confliggente con il dettato normativo che impone di valutare la condotta del proposto nel suo complesso senza procedere ad una cosi’ netta parcellizzazione della sua vicenda esistenziale tanto piu’ che il proposto aveva cominciato a delinquere sin da quando era minorenne e non si era mai dedicato ad un’attivita’ lavorativa sicche’ doveva ritenersi che egli fosse socialmente pericoloso, senza soluzione di continuita’ sino al 2013.
3.2. Orbene prima di affrontare il tema della (necessaria) correlazione temporale tra il momento di manifestazione della pericolosita’ e l’acquisizione patrimoniale, occorre svolgere alcune considerazioni in materia di pericolosita’ generica meglio definita “pericolosita’ comune”.
3.3. Va innanzi tutto ricordato che le misure di prevenzione nascono come istituti diretti a garantire le esigenze di prevenzione dello Stato, si consente il controllo da parte dell’autorita’ di pubblica sicurezza limitando la liberta’ della persona ovvero incidendo pesantemente sul diritto di proprieta’. Esse pur se sprovviste di natura sanzionatoria in senso stretto, rientrano in un’accezione lata di provvedimenti con portata afflittivi il che impone di ritenere applicabile il generale principio di tassativita’ e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti presi in considerazione come fonte giustificatrice di tale limitazione.
3.4. La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956 (e poi con le sentenze 177/80 e 126/1983) ha riconosciuto la legittimita’ costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia dell’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di legalita’ e all’esistenza della garanzia giurisdizionale che trova riconoscimento anche nell’articolo 2 della Costituzione.
3.5. La stessa Corte EDU ha riconosciuto piu’ volte la compatibilita’ delle misure di prevenzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative da un Tribunale e necessarie in una societa’ democratica per la sicurezza nazionale per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell’ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali (Sent. 1/7/1961 sul caso Lewless; 18/6/1971 sul caso De Wilde ed altri, 6/1/1980 sul caso Guzzardi, 22/2/1986 sul caso Ciulla, 6/4/2004 sul caso Labita), il sistema e’ stato ritenuto dalla stessa Corte EDU, compatibile con la normativa comunitaria poiche’ il presupposto per l’applicazione di una misura di prevenzione e’ una “condizione” personale di pericolosita’, la quale e’ desumibile da piu’ fatti, anche non costituenti illecito, quali le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti, mentre il presupposto tipico per l’applicazione di una sanzione penale e’ un fatto-reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. Nella sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia, la Corte ha ricordato che le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a sanzionare la realizzazione di questi ultimi. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia e sentenza 22 febbraio 1989 Ciulla c. Italia).
3.6. La giurisprudenza di legittimita’, in diverse pronunce, ha affermato che “e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale del sistema normativo previsto in materia di misure di prevenzione, poiche’ il giudizio di pericolosita’, in un’ottica costituzionalmente orientata, si fonda sull’oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, senza alcuna inversione dell’onere della prova a carico del proposto, essendo incentrati sul meccanismo delle presunzioni in presenza di indizi, i quali devono essere comunque provati dalla pubblica accusa, rimanendo a carico dell’interessato soltanto un onere di allegazione per smentirne l’efficacia probatoria (SS. UU., 25 marzo 2010 n. 13426, Cagnazzo; Sez. 2 26235/2015, rv. 264387; Sez. 6, 44608/2015, rv. 265056).
3.7. Ultimamente questa Corte, proprio al fine di elidere le critiche di genericita’ ed indeterminatezza ed evitare una pronuncia di incostituzionalita’ delle norme in materia di prevenzione personale e patrimoniale, ha proceduto ad un’interpretazione del diritto interno convenzionalmente e costituzionalmente conforme al dettato dell’articolo 2, Protocollo 4 addizionale della Convenzione ed ha sottolineato l’importanza della componente ricostruttiva del giudizio di prevenzione tesa a rappresentare l’apprezzamento di fatti idonei (o meno) a garantire l’iscrizione del soggetto proposto in una delle categorie tipizzate di soggetti a pericolosita’ generica precisando che il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione non viene ritenuto colpevole o non colpevole in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto pericoloso o non pericoloso in rapporto al suo precedente agire per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza elevate ad indice rivelatore della possibilita’ di compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale e costituzionale o dell’ordine economico e cio’ in ragione delle disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosita’.
3.8. Si e’ specificato che in sede di verifica della pericolosita’ di soggetto proposto per l’applicazione di misura ai sensi delDecreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1, comma 1, lettera a) e b), il giudice della prevenzione, in assenza di giudicato penale, puo’ ricostruire in via autonoma la rilevanza penale di condotte emerse durante l’istruttoria, dovendosi comunque attribuire rilevanza ai fini applicativi della misura, all’abituale dedizione a “traffici delittuosi” per tali intendendosi attivita’ delittuose che comportino illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali fraudolenti e quindi condotte delittuose caratterizzate da una tipica attivita’ trafficante (esemplificativamente: articoli 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601 e 602 c.p.; L. n. 75 del 1958, articolo 3 e segg.; Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 74), ma anche tutte quelle che sono caratterizzate dalla finalita’ patrimoniale o di profitto e che si caratterizzano per la spoliazione (articoli 314, 317, 624, 643, 646, 628 e 629 c.p.), l’approfittarnento e in genere per l’alterazione di un meccanismo negoziale o dei rapporti economici, sociali o civili (esemplificativamente: articoli 316 bis, 318, 640, 640 bis e 644 c.p.), ovvero alla condotta di vita di chi “vive anche in parte con i proventi di attivita’ delittuose”. (Sez. 1, 31209/2015, rv. 264320; Sez. 1, 51469/2017, Bosco,; Sez. 6 53003/2017, D’Alessandro).
Tale inquadramento, da operarsi sulla base di idonei elementi di fatto (ivi compreso il riferimento alla condotta e al tenore di vita), presuppone come realizzate con esito positivo, quanto alla parte constatativa del giudizio, le seguenti verifiche: la realizzazione di attivita’ delittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almeno caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; la realizzazione di attivita’ delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precede siano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale, di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e del suo eventuale nucleo familiare. Date queste coordinate, in ordine alla tipologia di condotte rilevanti a fini social preventivi, la stessa giurisprudenza di legittimita’ ha ulteriormente precisato anche quali connotati dovra’ assumere la pericolosita’ per poter rilevare a fini dell’applicazione della misura di prevenzione, essendo necessario che le dette condotte illecite siano poste in essere in modo non episodico ma cronologicamente apprezzabile. E’ necessario cioe’ evidenziare una sorta di “iter esistenziale” non avente chiaramente le caratteristiche di cui all’articolo 4, lettera a), legge citata, ma che comunque connoti in modo significativo lo stile di vita del soggetto che quindi si deve caratterizzare quale individuo che abbia consapevolmente scelto il crimine come pratica comune di vita per periodi adeguati o comunque significativi. Tali attivita’ delittuose devono consentire una produzione di reddito illecito idoneo anche parzialmente a sostentare il proposto ed eventualmente anche il suo nucleo familiare ove esistente. Occorre quindi una continuita’ nell’illecito e nel reddito prodotto con espulsione dal novero delle valutazioni rilevanti ai fini della pericolosita’ generica, di tutto cio’ che assuma le caratteristiche di sporadicita’ e occasionalita’.
3.9. Occorre ora chiedersi quali siano le fonti di conoscenza del giudice della prevenzione, a quali dati egli debba fare riferimento per esprimere un giudizio valutativo in relazione alla personalita’ del soggetto e prognostico in relazione al suo agire futuro; ebbene sul punto la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che se ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, i fatti sui quali deve basarsi il giudizio di pericolosita’ comune non possono essere fatti per i quali sia intervenuta una sentenza di assoluzione, e’ tuttavia consentito al giudice della prevenzione valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo a sentenza di condanna, in presenza di sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione (limite esterno alla punibilita’ del fatto) “li’ dove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti” (Sez. 1 31209/2015, Rv. 264319).
In definitiva e’ stato confermato il principio in base al quale l’unico limite all’autonomia del giudizio di prevenzione e’ quello della negazione in sede penale, con pronunce irrevocabili di determinati fatti: cio’ in quanto la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento iniziale del giudizio di pericolosita’ sociale.
4. Date queste premesse ritiene il Collegio che la Corte d’appello, legittimamente abbia disposto la revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativamente ad alcuni immobili non ricadenti nella perimetrata pericolosita’ sociale, non potendosi estendere il giudizio prognostico oltre i periodi indicati, in assenza di elementi sintomatici al riguardo.
La Corte di merito, in proposito, ha richiamato in maniera pertinente l’autorevole precedente di legittimita’ secondo cui la pericolosita’ segna, la “misura temporale” dell’ablazione, nel senso che essa va dimensionata nel tempo e nello spazio (Sez. Unite 4880/ 2014, Rv. 262607). Non potrebbe, del resto, essere altrimenti, giacche’ proprio la pericolosita’ costituisce la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di beni acquistati in costanza della stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni.
La pericolosita’ sociale, si e’ detto “oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, e’ anche “misura temporale” del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosita’ generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si e’ manifestata la pericolosita’ sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosita’ qualificata, il giudice dovra’ accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosita’ sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. Unite 4880/2014, 262607).
Ne’ e’ possibile procedere, come pretende di fare il ricorrente, a confisca di prevenzione avendo riguardo alle condanne subi’te dal (OMISSIS) quando era ancora minorenne trattandosi, come sottolineato dalla Corte di merito, di precedenti assai risalenti e comunque di scarso rilievo, mentre l’assenza di un lavoro non equivale, in assenza di altri elementi certi, a dimostrare la pericolosita’ del proposto.
Da quanto premesso discende il rigetto del ricorso del P.G. e l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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