Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 luglio 2018, n. 30884.
La massima estrapolata
L’omesso avviso all’interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell’avviso dell’inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio, con la conseguenza che – laddove, come nella specie, non vi sia prova della tempestiva deduzione – ai sensi dell’art. 180 cod. proc. pen. la nullità, verificatasi nelle indagini preliminari, non può più essere rilevata né dedotta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado
Sentenza 9 luglio 2018, n. 30884
Data udienza 27 marzo 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 31/03/2016 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. REYNAUD Gianni Filippo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 10 aprile 2013, il Tribunale di Cuneo ha condannato (OMISSIS) alla pena di 800 Euro di ammenda per il reato di cui Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 279, comma 2, per aver violato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’emissione in atmosfera detenuta in relazione allo stabilimento della societa’ di cui era legale rappresentante.
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello il difensore dell’imputato, lamentando, con unico motivo, l’omessa motivazione sull’eccezione di nullita’ delle operazioni di campionamento effettuate ai sensi dell’articolo 223 disp. coord. c.p.p., per non essere stato dato il prescritto preavviso all’interessato circa il giorno, l’ora e il luogo in cui si sarebbero svolte le analisi.
3. Va innanzitutto osservato che, trattandosi di sentenza che ha applicato la sola pena dell’ammenda, la stessa non e’ appellabile giusta la previsione di cui all’articolo 593 c.p.p., comma 3.
Trattandosi, tuttavia, di impugnazione avente ad oggetto motivi apparentemente riconducibili all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), a norma dell’articolo 568 c.p.p., comma 5, verificata l’oggettiva impugnabilita’ del provvedimento, nonche’ l’esistenza di una volutas impugnationis, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, la Corte territoriale impropriamente adita ha giustamente trasmesso gli atti a questa Corte (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 08/04/2013, Arena, Rv. 257117).
4. Detta impugnazione – suscettibile di conversione in quanto presenta apparentemente i requisiti di sostanza (gia’ si e’ detto dei motivi dedotti) e di forma (e’ stata presentata nei termini da avvocato iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione) – e’ da ritenersi inammissibile e da decidersi con motivazione semplificata.
4.1. Si osserva, in primo luogo, che il ricorrente non indica quando ed in che modo sarebbe stata sollevata l’eccezione di nullita’ della cui omessa motivazione in sentenza ci si duole e nel verbale del dibattimento di primo grado detta eccezione non risulta essere stata mai formalmente dedotta.
In secondo luogo, deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, se nel giudizio di merito sia stata eccepita la violazione di una norma processuale, il ricorrente non puo’ impugnare per difetto di motivazione la sentenza che abbia implicitamente disatteso la sua eccezione, ma e’ tenuto a riproporre tale eccezione, denunciando direttamente con il ricorso la violazione della norma processuale vanamente invocata in primo grado (Sez. 5, n. 5087 del 15/03/1999, Mazzucca, Rv. 213194). Nel caso di specie, invece, la doglianza si limita alla mancanza della motivazione.
Da ultimo, va richiamato il principio – consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – secondo cui l’omesso avviso all’interessato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non e’ prevista la revisione configura una nullita’ a regime intermedio, atteso che la mancanza dell’avviso dell’inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio (Sez. 3, n. 3179 del 06/12/2002, dep. 2003, Fullone, Rv. 223538; Sez. 6, n. 36695 del 06/10/2010, Drago, Rv. 248527), con la conseguenza che – laddove, come nella specie, non vi sia prova della tempestiva deduzione – ai sensi dell’articolo 180 c.p.p., la nullita’, verificatasi nelle indagini preliminari, non puo’ piu’ essere rilevata ne’ dedotta dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 21136 del 11/05/2006, Licheri, Rv. 234521).
4.2. In secondo luogo, l’unico reato ritenuto poggiava non soltanto sulla contestazione relativa al superamento dei limiti di emissione in atmosfera del monossido di carbonio, ma anche sulla violazione della prescrizione concernente il divieto di alimentare l’impianto termico con rifiuti non pericolosi in assenza di controllo continuo del monossido di carbonio, irregolarita’ non dipendente dall’esame dei fumi e accertata in sentenza, ove si da’ atto che l’impianto veniva in parte alimentato con scarti di lavorazione.
Al proposito deve dunque ribadirsi il difetto di specificita’, con violazione dell’articolo 581 c.p.p., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, Rv. 250972; Sez. 3, n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l’eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
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