Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26249.
La massima estrapolata:
Qualora le innovazioni non autorizzate su area demaniale non determinino un’occupazione abusiva dell’area o un ampliamento di quella legalmente autorizzata si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni sull’area demaniale, e non anche quello di arbitraria occupazione a natura permanente.
Sentenza 8 giugno 2018, n. 26249
Data udienza 26 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAVANI Piero – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/11/2015 del Tribunale di Ferrara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CERRONI Claudio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 novembre 2015 il Tribunale di Ferrara ha condannato (OMISSIS), nella qualita’ di legale rappresentante della s.a.s. (OMISSIS), alla pena di Euro 516 di ammenda per il reato di cui all’articolo 1161 c.n., contestualmente dichiarando l’intervenuta prescrizione quanto agli altri reati edilizi e paesaggistici parimenti contestati all’imputato.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto appello (convertito in ricorso per cassazione stante l’inappellabilita’ della decisione a norma dell’articolo 593 c.p.p.), con unico articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, e’ stata contestata la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, dal momento che il reato e’ stato considerato permanente fino alla demolizione del manufatto abusivamente creato, eseguita solamente in esito all’emissione della relativa ordinanza comunale.
In proposito, al contrario, la permanenza doveva intendersi cessata col termine della realizzazione delle opere abusive, si che il compimento dell’opera avrebbe rappresentato il termine iniziale per il computo dei termini prescrizionali.
In specie il manufatto risaliva al 2005, per cui era senz’altro maturata la prescrizione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato.
4.1. In relazione all’unico motivo di ricorso, e’ invero pacifico che l’opera abusiva, medio tempore demolita e consistente nella chiusura di una tettoia mediante la costruzione di un muretto ed il posizionamento di vetrate scorrevoli, e’ stata eseguita nel 2005, e che la societa’ titolare della gestione dello stabilimento balneare, di cui l’odierno ricorrente era legale rappresentante, era munita di licenza demaniale e di autorizzazione comunale.
Cio’ premesso, e’ stato gia’ osservato, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che il reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell’area demaniale, di cui agli articoli 54 e 1161 c.n., ha natura di reato istantaneo, in quanto la consumazione cessa con la ultimazione delle opere che costituiscono l’innovazione, a meno che non si determini un ampliamento abusivo dell’area gia’ occupata, nel qual caso si configura il reato di occupazione arbitraria a natura permanente (Sez. 3, n. 20766 del 03/05/2006, Ferrante, Rv. 234481).
Invero, qualora le innovazioni non autorizzate su area demaniale non determinino una occupazione abusiva dell’area, o un ampliamento di quella legalmente autorizzata (che il soggetto gia’ occupa legalmente, essendo munito della relativa concessione, e le stesse non determinino alcun abusivo ampliamento dell’area occupata), si configura il solo reato di realizzazione abusiva di innovazioni nell’area demaniale, e non anche quello di arbitraria occupazione a natura permanente, con conseguente sua consumazione al momento di ultimazione delle opere che costituiscono l’innovazione non autorizzata (Sez. 3, n. 11541 del 16/02/2006, Giuliano ed altro, Rv. 233676).
Il permanere delle innovazioni, infatti, e’ un semplice effetto naturale della condotta dell’agente e non gia’, come l’occupazione, un evento che si protrae nel tempo con la permanente violazione della legge, sicche’ il termine prescrizionale comincia a decorrere dall’ultimazione dell’innovazione abusiva. In ogni caso l’autorita’ competente ha in ogni tempo, ed anche dopo l’eventuale scadenza del termine di prescrizione, il potere, ai sensi dell’articolo 54 c.n., di ingiungere la remissione in pristino delle cose entro un termine a tal fine stabilito (e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, di provvedere di ufficio a spese dell’interessato) e che la violazione di tale ordine e’ sanzionata dall’articolo 1164 c.n., che ora prevede un illecito amministrativo (cosi’, in motivazione, Sez. 3 n. 20766 cit.).
Cio’ posto, in specie e’ appunto pacifico che le opere difformi da quelle previste dalla originaria concessione demaniale furono realizzate ed ultimate ancora nel 2005.
Ne consegue che il decorso della prescrizione e’ gia’ sicuramente maturato, e lo era anche, alla stregua della norma di cui all’articolo 157 c.p., comma 1 e articolo 161 c.p., comma 2, all’epoca della sentenza impugnata attesa l’assenza di cause di sospensione, ed in ragione del termine quinquennale trattandosi di fattispecie contravvenzionale.
La data di consumazione del reato, invero, deve fissarsi appunto all’epoca di ultimazione delle opere in questione.
5. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perche’ il residuo reato e’ estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il residuo reato e’ estinto per prescrizione.
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