Non è configurabile il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili quando non ci sia una prova certa sulla concreta istituzione delle scritture contabili e la loro successiva distruzione o occultamento.

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 giugno 2018, n. 26247.

La massima estrapolata:

Non è configurabile il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili quando non ci sia una prova certa sulla concreta istituzione delle scritture contabili e la loro successiva distruzione o occultamento.

Sentenza 8 giugno 2018, n. 26247

Data udienza 26 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/05/2017 della Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l’annullamento quanto al capo a), rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 maggio 2017 la Sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2014 del Tribunale di Taranto, in forza della quale (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), era stato condannato, ritenuta altresi’ la contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 10 e 5.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, e’ stato osservato che il delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili non poteva essere configurato in presenza di una condotta meramente omissiva, laddove gli elementi costitutivi erano rappresentati dalla materiale istituzione della contabilita’, dall’effettiva produzione di reddito e volume di affari, dalla prova circa l’istituzione delle scritture contabili e la loro successiva distruzione, ovvero occultamento.
In specie, era impossibile stabilire se il mancato rinvenimento fosse dovuto ad un’omissione originaria ovvero ad una sopravvenuta attivita’ di eliminazione.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento quanto al capo a), e del rigetto nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ fondato nei limiti di seguito indicati.
4.1. Va preliminarmente osservato che non vi e’ specifica censura quanto all’affermazione di responsabilita’ dell’odierno ricorrente in relazione alla previsione di cui all’articolo 5 cit..
In proposito, infatti, il ricorso riporta effettivamente un passaggio della motivazione del provvedimento impugnato (tratto da pag. 4 della sentenza della Corte territoriale) circa il dolo di evasione, peraltro assumendo che tale argomentazione non poteva essere condivisa in quanto il delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili escludeva “infatti” la sussistenza del reato in presenza di una condotta meramente omissiva.
Va da se’, quindi, che la censura appare sviluppata in relazione all’altra fattispecie contestata, mentre alcun ragionamento e’ palesato per contrastare il reato contestato sub b), in ordine al quale pertanto non puo’ che concludersi nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
4.2. In relazione invece al reato contestato sub a), che si richiama alla fattispecie di cui all’articolo 10 cit., tale previsione presuppone l’istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Sez. 3, n. 1441 del 12/07/2017, dep. 2018, Andriola, Rv. 272034).
In proposito e’ stato infatti affermato che la condotta sanzionata dall’articolo 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 e’ solo quella, espressamente contemplata appunto dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dal Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 9, comma 1. In tanto puo’ essere quindi configurata la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 10 cit. in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita (non potendo occultarsi o distruggersi cio’ che evidentemente neppure esiste)(cosi’, in motivazione ed anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 1441 cit.).
4.3. Al contrario, di tali profili il provvedimento impugnato non tratta, limitandosi a ribadire la responsabilita’ dell’imputato in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed al connesso dolo specifico di evasione, anche in ordine all’entita’ del superamento della soglia di punibilita’, contestando pertanto l’omessa istituzione/tenuta delle scritture contabili e, quindi, la conseguente sistematica violazione della normativa tributaria.
La disposizione infatti di cui all’articolo 10 cit. prevede una doppia alternativa condotta riferita ai documenti contabili (la distruzione e l’occultamento totale o parziale), un dolo specifico di evasione propria o di terzi e un evento costitutivo, rappresentato dalla sopravvenuta impossibilita’ di ricostruire, mediante i documenti, i redditi o il volume degli affari al fine dell’imposta sul valore aggiunto. E’ evidente che si tratta di un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione descrittiva della documentazione contabile. Ne consegue che la condotta del reato de quo non puo’ sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obbiettivamente piu’ difficoltosa ancorche’ non impossibile – la ricostruzione aliunde ai fini fiscali della situazione contabile, ma richiede, per l’integrazione della fattispecie penale un quid pluris a contenuto commissivo consistente nell’occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture (cosi’, in motivazione, Sez. 3, n. 19106 del 02/03/2016, Chianese e altro, Rv. 267102).
4.3.1. Al riguardo, pertanto, la motivazione si presenta senz’altro non sufficiente, con conseguente annullamento in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
Per il resto il ricorso va invece dichiarato inammissibile, per cui la Corte territoriale del rinvio provvedera’ altresi’ alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’affermazione di responsabilita’ in ordine al reato di cui al capo a), e rinvia alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto, rinviando alla predetta Corte per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

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