Si configura il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca antecedente, si accerti, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 settembre 2018, n. 40153.

  

La massima estrapolata:

Si configura il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca antecedente, si accerti, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella liberta’ morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.

Il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l’evento nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensivita’, in quanto e’ proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice .

Di guisa che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis cod. pen. almeno due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. Infatti, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che e’ indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non e’ sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e cio’ in aderenza alla volonta’ del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale.

Sentenza 7 settembre 2018, n. 40153

 Data udienza 16 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 20/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;

Udito il difensore:

l’avvocato (OMISSIS), si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l’accoglimento.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Gup del tribunale in sede del 20 gennaio 2016 che ha affermato la responsabilita’ penale di (OMISSIS) in ordine ai delitti di violenza privata, lesioni aggravate ed atti persecutori in danno di (OMISSIS), oltre statuizioni accessorie.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso l’imputato, per mezzo del difensore, articolando plurime censure.

2.1 Con il primo motivo, deduce violazione della legge penale in riferimento alla sussistenza della fattispecie di cui all’articolo 612 bis cod. pen., in difetto degli elementi costitutivi della condotta, per avere il giudice di merito ritenuto integranti plurimi atti persecutori fatti oggetto di accertamento in diversi procedimenti penali o gia’ accertati con sentenza, potendo rilevare solo i segmenti della condotta, temporalmente collocati in epoca successiva al 2014, per i quali il pubblico ministero non avesse esercitato l’azione penale.

Con la conseguenza per cui, circoscritta in tal guisa la contestazione, i residui fatti procedibili – minacce e lesioni contestati ai punti 5) e 6) della contestazione sub a) – non integrano la condotta abituale di cui all’articolo 612 bis cod. pen., come escluso nella sentenza di primo grado.

2.2. Con il secondo motivo, censura violazione di legge processuale in riferimento al principio del ne bis in idem, per essere oggetto di separato accertamento processuale il fatto – qualificato ai sensi dell’articolo 660 cod. pen. contestato sub c), con conseguente preclusione processuale ex articolo 649 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita’.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso e’ fondato.

Assume rilievo assorbente e decisivo la questione posta nel secondo motivo di ricorso e, in parte, nel primo in riferimento all’incidenza del principio del ne bis in idem sulla complessiva valutazione dei fatti oggetto di imputazione, che avvince plurimi episodi, consumati in un considerevole lasso temporale, e dei quali la difesa ha parzialmente dedotto l’improcedibilita’ per essere stati oggetti di separate vicende processuali.

2.1. Il thema involge l’applicazione del principio enunciato dalle Sezioni unite, nella sentenza n. 34655 del 28 giugno 2005, Donati, Rv. 231800, secondo cui non puo’ esser nuovamente promossa l’azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo gia’ sia pendente, anche se in fase o grado diversi, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, di talche’ nel procedimento eventualmente duplicato deve essere disposta l’archiviazione oppure, se l’azione sia stata esercitata, deve essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilita’.

Siffatta ampia interpretazione del principio del ne bis in idem, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimita’, rende evidente che se un fatto (eventualmente insieme ad altri) ha costituito materia di esercizio della azione penale nell’ambito di un procedimento, il medesimo ufficio del pubblico ministero non puo’, nella medesima sede giudiziaria, procedere nuovamente per la stessa fattispecie, anche diversamente qualificata, iscrivendo un nuovo procedimento contro il medesimo soggetto.

2.2. Il principio enunciato, appare, invero – in parte – correttamente applicato dal pubblico ministero anche nel presente procedimento, come si desume dal fatto che i fatti contestati sub a) risalgono al 2011, mentre il capo di imputazione indica una condotta perdurante dal 2013, con evidente esclusione delle aggressioni e delle lesioni enunciate nei primi tre punti della rubrica.

La difesa ha, tuttavia, dedotto tanto nel giudizio di primo grado che in appello, come anche per ulteriori episodi, pure oggetto di contestazione, si fosse proceduto separatamente ad iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero, documentando come le condotte descritte ai punti 1) e 3) del capo a) ed i fatti sub c) fossero oggetto del procedimento RGNR 15176/10, pendente in fase dibattimentale, mentre i fatti delineati al punto 2) del medesimo capo a) fossero oggetto del procedimento RGNR 107009/11, definito con sentenza.

Donde la necessita’ di verificare la sovrapponibilita’ dei fatti oggetto dei diversi procedimenti penali, in quanto l’operativita’ del principio del ne bis in idem preclude di valutare, come fatto integrante il reato oggetto del giudizio, anche condotte gia’ devolute alla cognizione di altro giudice.

Preclusione che, nel caso in esame, dispiega effetti non solo sulla procedibilita’ del reato sub C), ma anche in punto di ricostruzione dei segmenti fattuali che declinano l’elemento materiale del delitto di cui all’articolo 612 bis cod. pen., contestato al capo A).

L’operativita’ del principio del ne bis in idem fa si’ che “i fatti che non possono essere contestati…non possono neppure essere valorizzati come elemento integrante la nuova condotta. Possono essere, soltanto, valutati come antecedente storico-giuridico, come accade quando si valorizza un reato definitivamente accertato, secondo il disposto e con le modalita’ dell’articolo 238 bis cod. proc. pen.” (Sez. 5, sentenza n. 48391 del 24/09/2014, Rv. 261024).

Nella delineata prospettiva, la giurisprudenza di legittimita’ ha enunciato il principio per cui anche fatti di molestie o minacce antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 38 del 2009, che ha introdotto il reato di atti persecutori, pur non essendo addebitabili a tale titolo di reato, possono tuttavia dispiegare valenza dimostrativa ai fini della lettura e interpretazione soprattutto della gravita’ – nell’ottica della prova dell’evento – di altri fatti di molestia o minacce ricadenti nell’alveo applicativo della norma incriminatrice sopravvenuta, autonomamente suscettibili, per la loro reiterazione, di integrare il reato in parola (v. Sez. 5, sentenza n. 10388 del 06/11/2012, Rv. 255330).

Di guisa che si configura il delitto di atti persecutori nella ipotesi in cui, pur essendosi la condotta persecutoria instaurata in epoca antecedente, si accerti, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38, la reiterazione di atti di aggressione e di molestia idonei a creare nella vittima lo status di persona lesa nella liberta’ morale in quanto condizionata da costante stato di ansia e di paura.

3.1. Al di fuori della – limitata – attitudine dimostrativa dell’evento del reato, singoli fatti, caratterizzati da autonomo disvalore penale ed oggetto di accertamento in diversa sede processuale, non possono essere contestati ne’ valutati sotto il versante della condotta tipica del reato di atti persecutori, in conseguenza della consunzione dell’azione penale gia’ esercitata dal pubblico ministero in diverso procedimento penale, pendente in qualunque stato e grado o definito.

A tal fine, la identificazione delle coordinate ontologiche della condotta e la verifica del rapporto di interferenza tra le contestazioni involge questioni di fatto, assegnate all’apprezzamento del giudice del merito che, ove rilevata l’identita’ del fatto, deve pronunciare declaratoria di improcedibilita’ per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen..

3.2. La consumazione dell’azione penale in relazione ai segmenti fattuali dell’imputazione in applicazione del principio del ne bis in idem e la conseguente preclusione processuale derivante dall’improcedibilita’ impone la verifica della – residua – sussistenza del minimum necessario, sotto il profilo della condotta, ai fini dell’integrazione del reato.

Ed invero il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l’evento nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensivita’, in quanto e’ proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08/06/2016 Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081 N. 51718 del 2014 Rv. 262636).

Di guisa che integrano il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612 bis cod. pen. almeno due condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Sez. 5, Sentenza n. 46331 del 05/06/2013 Ud. (dep. 20/11/2013) Rv. 257560; N. 6417 del 2010 Rv. 245881). Infatti, un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che e’ indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non e’ sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, potendolo essere, invece, alla stregua di precetti diversi: e cio’ in aderenza alla volonta’ del legislatore il quale, infatti, non ha lasciato spazio alla configurazione di una fattispecie solo eventualmente abituale.

La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, adottando una errata interpretazione della latitudine applicativa dell’articolo 649 cod. proc. pen.ed omettendo di verificare analiticamente i singoli fatti per i quali l’azione penale era stata gia’ esercitata, in relazione ai quali deve essere pronunciata – ove rilevata l’identita’ rispetto ai fatti contestati nel presente procedimento ai capi A) e C) – declaratoria di improcedibilita’.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio affinche’ il giudice, in applicazione dei principi enunciati e nei limiti declinati ai sensi dell’articolo 624 cod. proc. pen., proceda a nuovo esame rideterminando, se del caso, anche il trattamento sanzionatorio in relazione alla contestazione sub B).

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, limitatamente ai capi a) e c) per nuovo esame e per eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio anche in relazione al capo b).

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalita’ e gli altri identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto disposto d’ufficio.

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