Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 7 agosto 2018, n. 20611.
La massima estrapolata:
La rilevabilità della prescrizione dell’azione esperita dallo attore non è esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo l’avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l’abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti.
Sentenza 7 agosto 2018, n. 20611
Data udienza 14 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3600-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta mandato in atti;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in atti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 696/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/9/2012 r.g. n. 230/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 696 depositata il 13.9.2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l’azione di regresso dell’Inail per decorrenza del termine decadenziale di cui alDecreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, comma 5, ha condannato (OMISSIS) s.p.a. al pagamento in favore dell’Inail della somma di Euro 288.538,40, oltre interessi legali e rifusione delle spese di lite.
2. La Corte territoriale, in dissenso rispetto all’indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale, che in caso di mancato inizio del procedimento penale fa decorrere il termine di decadenza di cui al citato articolo 112 dalla liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, ha ritenuto l’azione di regresso soggetta solo al termine di prescrizione, nel caso di specie non eccepita, e cio’ sul rilievo che non fosse ammissibile introdurre una decadenza in via interpretativa o analogica, trattandosi di istituto di stretta regolazione legale.
3. Ha dichiarato inammissibile l’azione nei confronti dell'(OMISSIS), confermando sul punto la sentenza di primo grado con diversa motivazione, sul rilievo che non sussistessero i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10, commi 2 e 3 e articolo 11, comma 2, in quanto la responsabilita’ di tale societa’ era stata affermata dalla sentenza civile irrevocabile n. 529 del 2008, emessa dal Tribunale di Genova, ai sensi dell’articolo 2112 c.c.per essere l'(OMISSIS) subentrata nella titolarita’ dell’azienda a cui erano imputabili le condotte costituenti fatto di reato.
4. Ha identificato in (OMISSIS) s.p.a. il soggetto subentrato ai datori di lavoro del sig. (OMISSIS) degli anni dal 1971 al 1985, come tale parte del procedimento definito con la sentenza civile n. 529 del 2008 che ne ha accertato la responsabilita’ civile per fatto astrattamente previsto come reato, con gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 11, comma 2.
5. Ha ritenuto, comunque, sussistenti gli elementi atti a dimostrare la responsabilita’ di (OMISSIS) s.p.a. nella causazione della patologia che ha provocato il decesso del lavoratore.
6. Per la cassazione della sentenza la (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Inail e l'(OMISSIS) s.p.a..
8. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2. Ha censurato la sentenza d’appello per aver applicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112 dandone un’interpretazione errata sia dal punto di vista letterale che sistematico. Ha richiamato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 7071 del 2006; Cass. n. 10950 del 2000) che da tempo ha ravvisato nella disposizione in esame due distinte fattispecie, la prima di decadenza dall’azione in caso di mancato accertamento di un fatto reato in sede penale e la seconda di prescrizione ove sia intervenuta condanna penale, (cfr. anche Corte Cost. n. 152 del 2002).
3. Ha sottolineato come il termine per l’esercizio dell’azione di regresso debba farsi decorrere dal pagamento dell’indennita’ in favore del danneggiato posto che, superata la pregiudizialita’ penale, nessun ostacolo si frappone alla rivalsa Inail e ogni ritardo e’ al medesimo Istituto addebitabile.
4. Ha ritenuto inconferente il riferimento all’articolo 2947 c.c. che attiene alla diversa ipotesi di esercizio dell’azione civile nel processo penale.
5. Ha rilevato come alla data di deposito del ricorso in giudizio da parte dell’Inail, 10.9.2010, il termine triennale di cui alDecreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 112, fosse ampiamente decorso.
6. Con il secondo motivo di ricorso la (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Ha sottolineato come l'(OMISSIS) s.p.a. fosse proprietaria dello stabilimento presso cui il sig. (OMISSIS) aveva lavorato fino al 1996 e datrice di lavoro dello stesso sin dall’agosto 1988. Ha censurato l’attribuzione a se stessa di una responsabilita’ esclusiva rilevando come il decesso del lavoratore fosse intervenuto dopo 12 anni dal passaggio alle dipendenze di (OMISSIS) s.p.a., ove il predetto aveva continuato a svolgere le stesse mansioni, con modalita’ analoghe.
7. Ha evidenziato come la stessa sentenza d’appello avesse interpretato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 come atto a fondare una responsabilita’ civile sia del datore titolare dell’azienda ove si sono realizzate le condotte costituenti fatto reato e sia dei soggetti che subentrano in virtu’ di trasformazioni soggettive o fenomeni successori, ma avesse poi erroneamente escluso la legittimazione passiva di (OMISSIS) s.p.a. sul rilievo che la stessa fosse stata si’ considerata responsabile civile nella citata sentenza irrevocabile n. 529 del 2008, ma ai sensi dell’articolo 2112 c.c..
8. Ha infine sottolineato come, data la collocazione temporale dei fatti rilevanti per l’insorgenza del carcinoma tra il 1971 e il 1985 e l’immedesimazione di (OMISSIS) s.p.a. con (OMISSIS), di cui aveva acquisito il ramo d’azienda, dal 10.5.1985, l'(OMISSIS) s.p.a. dovesse essere considerata responsabile diretta per il periodo da maggio a dicembre 1995.
9. Nell’esame del primo motivo di ricorso occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 5160 del 2015, intervenuta sulla questione della individuazione del dies a quo del termine previsto dall’articolo 112, u.c. citato, nel caso in cui non sia stato instaurato alcun procedimento penale, e sulla natura di detto termine, di decadenza o di prescrizione.
10. Le Sezioni Unite, risolvendo un complesso contrasto giurisprudenziale e dando seguito alla interpretazione data dalla Sezione Lavoro con le sentenze n. 5134 e 5879 del 2011, hanno statuito: “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l’azione di regresso dell’Inail nei confronti del datore di lavoro puo’ essere esercitata nel termine triennale previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 che, stante il principio di stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza, ha natura di prescrizione e, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato (ovvero, in caso di rendita, dalla data di costituzione della stessa), il quale costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo, dovendosi ritenere che detta azione, con la quale l’Istituto fa valere in giudizio un proprio credito in rivalsa, sia assimilabile a quella di risarcimento danni promossa dall’infortunato, atteso che il diritto viene esercitato nei limiti del complessivo danno civilistico ed e’ funzionale a sanzionare il datore di lavoro, consentendo, al contempo, di recuperare quanto corrisposto al danneggiato”.
11. Non costituisce ostacolo all’accoglimento del primo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.p.a. l’erronea qualificazione del termine di cui all’articolo 112 cit. come decadenza anziche’ prescrizione.
12. Difatti, appartiene al potere di qualificazione del giudice ricondurre l’eccezione puntualmente sollevata dalla parte alla categoria della decadenza o della prescrizione, una volta che siano stati specificamente dedotti gli elementi costitutivi dell’eccezione medesima, cioe’ il decorso del tempo e la volonta’ di approfittare del relativo effetto estintivo; cio’, a maggior ragione, laddove, come nel caso di specie, la qualificazione del termine triennale di cui all’articolo 112 citato come di prescrizione, anziche’ di decadenza, in mancanza di esercizio dell’azione penale, e’ stata adottata dalle Sezioni Unite all’esito di un ampio contrasto giurisprudenziale.
13. In tal senso e’ l’indirizzo consolidato secondo cui “nell’esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di Cassazione puo’ dare al rapporto una qualificazione giuridica diversa da quella accolta dal giudice di merito, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioe’ che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l’esercizio del potere di qualificazione non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell’esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, (cfr. Cass. n. 9143 del 2007; Cass. n. 14865 del 2000).
14. Si e’ sostenuto, in riferimento alla questione oggetto di causa, come “la rilevabilita’ della prescrizione dell’azione esperita dall’attore non e’ esclusa dal fatto che il convenuto, eccependo in ordine a detta azione l’avvenuto decorso del termine previsto dalla legge, l’abbia qualificato come termine di decadenza invece che di prescrizione, spettando al giudice la qualificazione giuridica delle deduzioni delle parti”, (Cass. n. 1814 del 1987; cfr. anche Cass. 6101 del 1998; Cass. n. 7192 del 1986).
15. Col primo motivo di ricorso la (OMISSIS) s.p.a. ha richiesto, in riforma sul punto della sentenza impugnata, che fosse dichiarata inammissibile l’azione di regresso dell’Inail in quanto proposta dopo il decorso del termine triennale di cui all’articolo 112 cit.. Il chiaro riferimento al decorso del termine stabilito dalla disposizione suddetta e all’inerzia dell’Istituto consente di qualificare l’eccezione come di prescrizione, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite.
16. In base alle considerazioni svolte, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’, non disponendosi di dati esaurienti ed univoci sul dies a quo del termine triennale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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