Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 giugno 2018, n. 14478.
La massima estrapolata:
Il termine per appellare contro l’ordinanza pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell’udienza stessa, con esclusione della possibilità di applicazione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Sentenza 6 giugno 2018, n. 14478
Data udienza 21 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23629-2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) o (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 823/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 07/03/2013 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal condominio dello stabile in (OMISSIS), nei confronti del condominio dei garage in (OMISSIS), e di altri avverso ordinanza, emessa ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., con cui il tribunale di Napoli ha annullato la delibera assembleare del primo condominio in data 21/09/2009. Ritenendo che, essendo stata pronunciata in udienza l’ordinanza decisoria di primo grado, il termine di trenta giorni per l’appello decorresse dalla stessa data dell’udienza ex articolo 134 c.p.c., equivalendo la pronuncia in udienza alla comunicazione ed escludendosi l’applicazione del termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. benche’ l’ordinanza non fosse stata notificata (ne’ altrimenti comunicata), la corte locale ha dichiarato tardivo il gravame.
2. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso il condominio dello stabile in (OMISSIS), articolando cinque motivi; non hanno svolto difese il condominio e gli altri intimati.
3. Con ordinanza interlocutoria n. 18015 depositata il 21/07/2017 questa corte ha rimesso il procedimento, gia’ fissato in camera di consiglio, alla pubblica udienza, trattandosi di questione di rilievo nomofilattico.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 702-ter e 134 c.p.c., sostenendosi che la corte d’appello abbia errato nell’applicare l’articolo 134 c.p.c. cit. e nell’affermare che, allorche’ l’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione di primo grado ex articolo 702-ter c.p.c. sia stata pronunciata in udienza, e quindi non comunicata ne’ notificata, come nel caso di specie, il termine per proporre appello decorra dall’udienza stessa per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo. Assume il ricorrente che l’articolo 134 c.p.c. non sarebbe applicabile in riferimento all’ordinanza in questione, in quanto decisoria e – in quanto tale – assoggettata piuttosto alle disposizioni in tema di pubblicazione e comunicazione della sentenza dell’articolo 133 c.p.c..
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 702-quater e 327 c.p.c., reputandosi che la corte d’appello abbia altresi’ errato nell’affermare, nella fattispecie anzidetta di pronuncia in udienza di ordinanza a definizione di procedimento sommario di cognizione di primo grado, non comunicata ne’ notificata, che il termine per appellare ex articolo 702-quater cit. sia da identificare in quello “breve” di cui allo stesso articolo 702-quater o all’articolo 325 c.p.c., comma 2; si sostiene che, al contrario, facendo l’articolo 702-quater c.p.c., in deroga all’articolo 326 c.p.c., riferimento al decorso del termine per l’appello avverso l’ordinanza di trenta giorni “dalla sua comunicazione o notificazione”, quando essa sia stata pronunciata in udienza, e quindi non comunicata ne’ notificata, il termine per proporre appello sia quello “lungo” ex articolo 327 c.p.c., comma 1, non essendo tale norma generale in tema di impugnazioni in alcun modo derogata da quelle speciali per il procedimento sommario di cognizione.
3. I due motivi, sottoponendo a questa corte due profili giuridici complementari l’uno rispetto all’altro – relativi all’identificazione del termine per l’appello avverso l’ordinanza ex articolo 702-ter c.p.c. e alla sua decorrenza, ove l’ordinanza sia resa in udienza, e quindi non comunicata ne’ notificata, sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati.
3.1. Il procedimento sommario di cognizione e’ stato introdotto mediante novellazione del c.p.c. e inserimento in esso del capo costituito dagli articoli 702-bis e ss. in virtu’ della L. n. 69 del 2009, articolo 51, primo comma, al fine tra l’altro – in parallelo ad esperienze di altri ordinamenti e in adempimento a raccomandazioni sul piano sovranazionale – di dotare l’ordinamento processuale italiano di un rito accelerato. In tal senso ad esempio il rito e’ connotato da riduzione dei termini a comparire, anticipazione delle preclusioni istruttorie e di merito, deformalizzazione dell’istruttoria; mentre la scelta del rito, in alternativa a quello ordinario, e’ data all’attore, al giudice – cui e’ stato dato poi anche il potere di attivare una passerelle in senso inverso a seguito dell’introduzione nel 2014 dell’articolo 183-bis nel c.p.c. – e’ consentito trasformare il rito sommario in ordinario (articolo 702-ter, commi 2 e 3). Cio’ che rileva ai fini di quanto in prosieguo e’ che il procedimento e’ definito con ordinanza (“il giudice… provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande” – articolo 702-ter, comma quinto), quale provvedimento piu’ “succintamente motivat(o)” (articolo 134 c.p.c., comma 1), cio’ che anche e’ coerente con la ratio perseguita dalla legge, e che tale “ordinanza… produce gli effetti di cui all’articolo 2909 c.c. se non e’ appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” (articolo 702-quater). Completando il disegno in senso acceleratorio, il legislatore con il Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1 bis, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, ha sostanzialmente uniformato il ius novorum nell’appello conseguente al rito sommario di cognizione a quello del rito ordinario, ammettendo le sole nuove prove e i nuovi documenti “indispensabili” (cosi’ superando indirizzi di maggior larghezza connessi all’impiego della dizione “rilevanti” nel testo previgente). La medesima novella, all’articolo 54, comma 1, lettera a), nell’introdurre nel c.p.c. l’articolo 348-bis, ha ivi prescritto che, pero’, l’appello avverso l’ordinanza di rito sommario di cognizione non possa essere delibato in via di “ragionevole probabilita’” di non accoglimento, attraverso il c.d. “filtro”. Il rito sommario di cognizione e’ stato poi prescelto dal legislatore della L. n. 69 del 2009, all’articolo 54, comma 4, lettera b) n. 2, quale uno dei tre riti cui il governo, all’uopo delegato, avrebbe dovuto ricondurre i numerosi procedimenti preesistenti, procedendo alla loro “riduzione e semplificazione”, in particolare riconducendo al rito sommario di cognizione i procedimenti speciali “in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa”; delega esercitata con il Decreto Legislativo n. 150 del 2011 per effetto del quale il procedimento sommario in parola, con adattamenti, regge oggi piu’ settori speciali di contenzioso.
3.2. E’ in tale contesto connotato da impulso verso l’accelerazione processuale che va inserita l’esegesi normativa sollecitata dai motivi di ricorso. In primo luogo, va esaminato se, di fronte alla citata disposizione dell’articolo 702-quater secondo cui l’ordinanza… produce gli effetti di cui all’articolo 2909 c.c. se non e’ appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” (e cio’ sia in ipotesi di accoglimento sia di rigetto – cfr. Cass. n. 5840 del 08/03/2017), residui uno spazio applicativo per gli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., disciplinanti in via generale i termini per le impugnazioni. Quanto alle prime due disposizioni, di esse – nella parte in cui regolano i termini per le impugnazioni diverse dall’appello e la loro decorrenza – non puo’ a priori escludersi l’applicabilita’, posto che il capo di cui agli articoli 702-bis c.p.c. e ss. nulla prescrive in ordine a dette impugnazioni in senso stretto, regolando l’articolo 702-quater soltanto l’appello; la trattazione di tale profilo, nel cui ambito sono stati sollevati dubbi ermeneutici soprattutto in rapporto alla decorrenza dei termini dalla “comunicazione” dell’ordinanza (non contemplata dell’articolo 326, comma 1), esula dalla presente sede. Quanto invece all’appello, dal confronto dell’articolo 325, comma 1 e articolo 326, comma 1, da un lato, e dell’articolo 702-quater, d’altro lato, si desume una sostanziale sovrapponibilita’ di disciplina quanto al termine (di trenta giorni in entrambe le sedes materiae), mentre le regole in tema di decorrenza fanno emergere un’antinomia: secondo l’articolo 326, comma 1 il termine decorre “dalla notificazione della sentenza”, tranne che in casi specifici, mentre secondo l’articolo 702-quater esso decorre dalla “comunicazione o notificazione” dell’ordinanza. Altra (possibile) antinomia emerge in relazione alla disposizione dell’articolo 327, comma 1, che dispone che “indipendentemente dalla notificazione, l’appello… (e alcune altre impugnazioni)… non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”: tale prescrizione non trova alcuna disposizione parallela nella disciplina del rito sommario di cognizione.
3.3. In relazione a quanto precede, deve affermarsi l’impossibilita’ di operare, quanto alla disciplina del solo appello (non rilevando, come detto, nella presente sede, le regole relative alle impugnazioni non aventi carattere di gravame, per le quali – stante la mancanza di una disciplina ad hoc per il rito sommario di cui trattasi – potrebbe pervenirsi a diverse soluzioni), un coordinamento o un’integrazione tra i due gruppi di norme sopra individuati, dovendo affermarsi l’esclusiva applicabilita’ delle norme contenute nell’articolo 702-quater in virtu’ del principio di specialita’.
3.4. Non potendo dubitarsi del rapporto di specialita’ tra le due discipline, appare decisivo considerare in dettaglio il dato – che risultera’ cruciale – dell’estensione, nella disposizione speciale, del riferimento per decorrenza del termine, in via alternativa, alla notificazione (articolo 137 c.p.c.) su istanza di parte o alla comunicazione (articolo 136 c.p.c.) quale atto d’ufficio del cancelliere. A ben vedere, in tal modo la legge ha introdotto, tra gli altri sopra riepilogati, un ulteriore fattore di speditezza del rito, prevedendosi in sostanza che, quand’anche una parte o entrambe non manifestino interesse al sollecito conseguimento degli “effetti di cui all’articolo 2909 c.c.” e si astengano dalla notificazione, gli effetti medesimi (direttamente o indirettamente, mediante stimolo dell’avversario a proporre prontamente gravame) conseguano alla comunicazione del cancelliere, adempimento in ogni caso effettuato per le ordinanze fuori udienza (cfr. infra – articolo 134 c.p.c., comma 2); e l’alternativita’, a fronte dell’adempimento da effettuarsi comunque dal cancelliere, si giustifica in relazione a casi specifici in cui le tempistiche di lavoro degli uffici giudiziari evidenzino ritardi. Tale tecnica acceleratoria era stata gia’ sperimentata nell’ordinamento processualcivilistico, mediante la previsione della decorrenza – nel testo novellato nel 2005 dell’articolo 669-terdecies c.p.c. – del termine per la proposizione del reclamo cautelare “dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione”, per quest’ultimo caso con la significativa aggiunta dell’inciso “se anteriore” (a specificare la funzione oramai solo surrogatoria della notifica rispetto alla comunicazione ai fini della decorrenza del termine); tale tecnica legislativa, oltre a formare dunque il modello per l’intervento da parte del legislatore del 2012 con l’introduzione dell’articolo 702-quater (ove peraltro non appare senza che cio’ assuma un significato specifico – l’inciso “se anteriore” in riferimento alla notificazione), ha costituito la base anche per l’introduzione, con la medesima novella del 2012, dell’articolo 348-ter c.p.c. nella parte in cui, del tutto analogamente, fa decorrere il termine per il ricorso in cassazione avverso la sentenza di primo grado confermata in sede di “filtro” in appello “dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiari l’inammissibilita’”.
3.5. Se, dunque, in coerenza con un progetto generale di stimolo – al di fuori del processo di cognizione ordinario di primo grado – alla definizione dei procedimenti in un’ottica di loro ragionevole durata, il legislatore in alcuni casi ha puntato sulla funzione della comunicazione di cancelleria (rispetto alla quale recede in posizione meramente surrogatoria la notifica a istanza di parte) quale fattore di assicurazione della decorrenza sollecita del termine di impugnazione (cfr. ad es. Cass. n. 22674 del 27/09/2017 in tema di comunicazione telematica del testo integrale dell’ordinanza conclusiva resa in formato cartaceo), e’ ben comprensibile che nell’ambito dell’articolo 702-quater nulla si sia previsto in tema di termine c.d. “lungo” di impugnazione, il termine cioe’ decorrente dalla pubblicazione mediante deposito della sentenza previsto dall’articolo 327 del codice di rito (cfr. infra per richiami ai casi in cui detta norma e’ ritenuta applicabile alle ordinanze decisorie). L’omissione, quanto al procedimento sommario di cognizione, e’ del tutto coerente con la ratio della disciplina, che per quanto detto tende a far scadere in ogni caso il termine per l’appello con il passaggio di trenta giorni dall’emanazione dell’ordinanza, prolungati dai soli tempi tecnici perche’ essa sia portata a conoscenza delle parti dal cancelliere (o dalla parte notificante, ove piu’ sollecita del cancelliere). In altre parole, l’omissione non e’ tale, in quanto l’ipotesi di un’applicazione del termine “lungo”, decorrente dal deposito, e’ del tutto incompatibile con la scelta legislativa acceleratoria che permea l’articolo 702-quater (al pari delle fattispecie simili, sotto questo profilo, dell’articolo 669-terdecies e dell’articolo 348 ter, di cui innanzi).
3.6. Quanto sopra considerato impone dunque di escludere la possibilita’ di applicare al rito di cui all’articolo 702-ter e quater la norma, pur generale, dell’articolo 327 c.p.c., comma 1, limitatamente all’appello, per essere l’ipotesi della decorrenza del termine per l’appello dal deposito dell’ordinanza logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione della decorrenza del termine stesso, con finalita’ acceleratoria, dalla comunicazione o dalla notificazione (se anteriore, si puo’ aggiungere, anche se non espressamente detto dalla norma).
3.7. A tale visione, del resto, questa corte si e’ gia’ attenuta allorche’ ha considerato (v. Cass. n. 11331 del 09/05/2017) manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale – per asserita violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost. – dell’articolo 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione e’ appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento.
3.8. Se l’approdo ermeneutico risultante da quanto innanzi consente in tal modo di dar soluzione alla prima delle questioni poste, deve passarsi a esaminare l’altra, relativa all’individuazione delle regole in tema di decorrenza del termine per appellare l’ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione di primo grado, quando essa sia resa in udienza.
3.9. In argomento la parte ricorrente sostiene che, non prevedendo l’articolo 702-quater l’equiparazione della pronuncia in udienza alla comunicazione, l’equiparazione non si potrebbe far discendere dall’articolo 134 c.p.c., che al comma 2 prevede che si dia comunicazione della sola “ordinanza pronunciata fuori dall’udienza”, essendo quella “in udienza… inserita” semplicemente “nel processo verbale”, e considerata nota dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esser presenti; viceversa, trattandosi di ordinanza decisoria, si dovrebbe applicare l’articolo 133 c.p.c., regolante la sentenza, resa pubblica mediante deposito (onde, in mancanza di comunicazione o notificazione si applicherebbe – cio’ che gia’ sopra si e’ escluso – l’articolo 327 c.p.c.).
3.10. La tesi non trova riscontro nella disciplina codicistica e nella giurisprudenza che la interpreta. Non e’ condivisibile, in particolare, l’assunto per cui, ove l’ordinanza sia decisoria, in disparte ogni altro aspetto, non si applichi il principio per cui la pronuncia in udienza equivale a comunicazione. Oltre che trarsi dall’articolo 134 c.p.c., applicabile dunque al caso che ne occupa, del resto, la regola risulta anche, esplicitamente, dall’articolo 176 c.p.c. che ha valenza generale (“le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi”, dovendo comunicarsi solo quelle fuori udienza “entro i tre giorni successivi”, termine questo acceleratorio).
3.11. A tale interpretazione si e’ attenuta in casi simili la giurisprudenza di questa corte. Al di la’ delle ipotesi non perfettamente sovrapponibili (di pronuncia di sentenze, e non ordinanze, in udienza ex articoli 281 sexies e 429 c.p.c.) considerate nella sentenza impugnata, devono richiamarsi le pronunce (ad es. v. Cass. n. 25119 del 14/12/2015 e n. 20236 del 09/10/2015) concernenti la fattispecie – come detto disciplinata in maniera sostanzialmente identica – del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado in caso di declaratoria di inammissibilita’ dell’appello ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., allorche’ la relativa ordinanza sia stata pronunciata in udienza: il termine e’ stato identificato in quello “breve”, di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, e si e’ ritenuto che esso decorra dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’articolo 176 c.p.c. Sempre lungo un itinerario ermeneutico parallelo, questa corte (cfr. Cass. n. 2302 del 06/02/2015) ha ritenuto, in tema di regolamento di competenza, che la L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45, nel modificare l’articolo 42 c.p.c., prevedendo la forma decisoria dell’ordinanza, non ha inciso sul relativo regime impugnatorio, disciplinato dall’articolo 47 c.p.c. con previsione di un termine decorrente “dalla comunicazione dell’ordinanza” (precedentemente, sentenza). Anche in questo caso, in cui la legge fa decorrere il termine dalla comunicazione, si e’ statuito che in caso di ordinanza resa a verbale di udienza il termine per la proposizione dell’impugnazione decorre dalla data di questa, trattandosi di provvedimento che, ai sensi dell’articolo 176 c.p.c., comma 2, si reputa conosciuto dalle parti.
3.12. A diversa soluzione – diversita’ connessa al non trattarsi di fattispecie in cui la decorrenza del termine dalla comunicazione sia prevista dalla legge – la giurisprudenza e’ giunta, in riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere di definitivita’. In tali casi, il termine decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre e’ irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano state pronunciate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate alle parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e’ applicabile il termine annuale di cui all’articolo 327 c.p.c. (Cass. n. 10450 del 14/05/2014, n. 15343 del 25/07/2016 e n. 24000 del 16/11/2011; e v. gia’ Cass. sez. U n. 5615 del 08/06/1998).
3.13. Deve quindi concludersi, in consonanza con la ratio legis connessa alla natura accelerata del procedimento sommario di cognizione e con la disposizione dell’articolo 702-quater c.p.c. che, a tal fine, fa decorrere il termine per l’appello dalla “comunicazione”, che anche in riferimento a tale rito – equivalendo ex articoli 134 e 176 c.p.c. la pronuncia in udienza a “comunicazione” – il termine per appellare contro l’ordinanza pronunciata in udienza e inserita a verbale, pur se non comunicata o notificata, decorre dalla data dell’udienza stessa, con esclusione anche da tale punto di vista della possibilita’ di applicazione dell’articolo 327 c.p.c..
3.14. Essendo la decisione della corte territoriale coerente con quanto innanzi, non colgono nel segno le due censure sopra riepilogate mosse dal condominio ricorrente, che vanno respinte.
4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, per non avere la corte d’appello concesso la rimessione in termini per l’impugnazione, pur trattandosi di errore scusabile. Il motivo e’ inammissibile.
4.1. La parte ricorrente non trascrive l’istanza rivolta ai giudici d’appello ai fini di detta rimessione in termini, onde non si rende in alcun modo possibile il sindacato di questa corte sulla questione.
4.2. Peraltro, si legge dalla sentenza impugnata che l’istanza sarebbe stata basata sulla circostanza che la stessa controparte avrebbe indotto ad errore circa l’interpretazione della disciplina processuale, avendo notificato l’ordinanza “ad ogni effetto e conseguenza di legge”; motivazione rispetto alla quale la corte d’appello ha notato come detta notificazione fosse ininfluente ai fini del presunto errore indotto sulla controparte, essendo avvenuta quando gia’ era calato il giudicato.
5. Dovendosi in definitiva rigettare il ricorso, non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimita’ per non avere gli intimati svolto difese; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 cit.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 cit.
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