La detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attivita’ libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 luglio 2018, n. 30047.

La massima estrapolata:

Mentre non integra il reato di cui alla L. 27 aprile 1941, n. 633, articolo 171 bis, comma 1, la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attivita’ libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attivita’ in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex articolo 14 preleggi, risolvendosi in un’applicazione “in malam partem”), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attivita’ di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilita’ del sequestro per l’accertamento della duplicazione.

Sentenza 4 luglio 2018, n. 30047

Data udienza 16 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M – rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI: “Rigetto del ricorso”.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Frosinone, in sede di riesame, con ordinanza dell’8 settembre 2017, ha rigettato l’istanza di riesame di (OMISSIS), avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio, del Pubblico Ministero presso i(Tribunale di Cassino, del 27 giugno 2017, degli hard disk di 13 computer, contenenti software illecitamente detenuti e duplicati, relativamente al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, articolo 171 bis.
2. Ricorre per Cassazione (OMISSIS), tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge per difetto di motivazione o per motivazione apparente in ordine all’esistenza del fumus del reato e dell’esistenza dei presupposti per il sequestro probatorio.
Il provvedimento impugnato e’ affetto da vizi della motivazione, tali da rendere l’apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, mancante e, in ogni caso, privo dei requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata si evince che sono del tutto mancanti sia la prova della duplicazione dei software, sia la prova dell’effettivo uso di dispositivi atti alla duplicazione dei programmi.
Conseguentemente in nessun caso puo’ ipotizzarsi, neanche in astratto, il reato previsto dalla L. n. 633 del 1941, articolo 171 bis, comma 1, duplicazione abusiva di software.
Manca infatti qualsiasi finalita’ di profitto, lo scopo commerciale o imprenditoriale.
Per la detenzione illecita di software, si deduce che gli elementi individuati dalla Procura della Repubblica sono del tutto insufficienti ad ipotizzare astrattamente il reato, poiche’ la detenzione di software, illecitamente riprodotti, costituisce condotta penalmente rilevante, soltanto laddove emerga la finalita’ di profitto costituente la ratio dell’incriminazione, e detta detenzione sia volta a scopi commerciali. La societa’ del ricorrente, (OMISSIS) s.r.l., non utilizzava i detti software per uso commerciale, perche’ non svolgeva, e non svolge, alcuna attivita’ diretta alla vendita dei programmi, ne’ la medesima societa’ utilizzava i software in favore dei clienti, al fine di ottenere un profitto o un vantaggio. Infatti occorre valutare l’attivita’ commerciale, svolta dalla societa’, al fine di individuare quegli elementi indizianti circa la destinazione, a scopo commerciale dei programmi, detenuti illegittimamente. La societa’ del ricorrente non svolge alcuna attivita’ di vendita diretta o di utilizzo, in favore dei clienti, dei software in uso, e, quindi, non puo’ ravvisarsi alcuna finalita’ di commercio o di impresa, che possa determinare un vantaggio o profitto, in senso lato, per la stessa societa’.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato, perche’ proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e infondati; peraltro articolato in fatto.
4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio e’ possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione.
Nel caso di specie i motivi di ricorso sia sulla sussistenza del reato e sia sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E, (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 – dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Nel caso di specie non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi infondato.
Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come “su sei dei 13 computer era installato come programma operativo Windows in relazione al quale non risultavano licenze d’uso, e che su tutti i PC vi erano programmi di grafica quali Autocad o Catia del pari privi di licenze d’uso (…) per un verso dunque, il vincolo reale si rende necessario per verificare la effettiva fondatezza dell’accusa, ed in particolare per accertare, mediante gli opportuni accertamenti tecnici, se i software siano realmente abusivamente duplicati ed a chi sia riconducibile la duplicazione; e, per altro verso, la detenzione per gli scopi dichiarati dal medesimo indagato configura di per se’ stessa una detenzione a fini commerciali”.
Del resto, ” Ai fini dell’integrazione del reato previsto dalla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171 bis, sono tutelati dal diritto d’autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti” (Sez. 3, n. 8011 del 25/01/2012 – dep. 01/03/2012, Sterpilla e altri, Rv. 25275601).
Inoltre, deve rilevarsi, anche, che “Sussiste continuita’ normativa tra il reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, articolo 171 bis, (introdotto dal D.L.G. 29 dicembre 1992, n. 518, articolo 10), che sanzionava la detenzione a scopo commerciale, per fini di lucro, di copie abusivamente duplicate di programmi per elaboratori, e la L. 18 agosto 2000, n. 248, articolo 13, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale i detti programmi privi del contrassegno della SIAE, atteso che non vi e’ stato un ampliamento della tutela penale, configurando le variazioni lessicali apportate soltanto una corretta specificazione del campo di applicazione della disposizione. (La Corte ha in particolare affermato che la sostituzione della dizione scopo di lucro con scopo di profitto risulta solo tesa a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale, cosi’ come quella della espressione detenzione per scopo commerciale con detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale chiarisce l’ambito della tutela di cui al D.L.G. n. 518 del 1992, che ha introdotto il citato articolo 171 bis)” (Sez. 3, n. 33896 del 28/06/2001 – dep. 19/09/2001, Furci R, Rv. 22034401).
4.1. E’ pur vero che nelle ipotesi di uso di software nell’ambito di un’attivita’ libero professionale e’ stato escluso il reato da parte della giurisprudenza della Cassazione (“Non integra il reato di cui alla L. 27 aprile 1941, n. 633, articolo 171 bis, comma 1, la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attivita’ libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attivita’ in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice. (In motivazione la Corte ha precisato che l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex articolo 14 preleggi, risolvendosi in un’applicazione “in malam partem”)” Sez. 3, n. 49385 del 22/10/2009 – dep. 22/12/2009, Bazzoli, Rv. 24571601).
Invece la societa’ del ricorrente opera nel campo commerciale, come rilevato dal provvedimento impugnato (esercente attivita’ di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive).
Del resto, “In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale e’ chiamato a verificare l’astratta configurabilita’ del reato ipotizzato, valutando il “fumus commissi delicti” in relazione alla congruita’ degli elementi rappresentati, non gia’ nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensi’ con esclusivo riferimento alla idoneita’ degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilita’ dell’autorita’ giudiziaria” (Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 – dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701).
Nel caso in giudizio opportunamente il Tribunale del riesame ha rilevato l’esigenza di accertamenti, per la verifica della effettiva duplicazione dei software, ed a chi sia riconducibile la duplicazione. L’assenza di strumenti per la duplicazione (nella sede della societa’) ritenuta nel ricorso per cassazione, da parte del ricorrente, idonea ad escludere qualsiasi responsabilita’ del ricorrente nell’illecita duplicazione, riguarda un problema di prova della commissione del reato, non sindacabile in questa sede di legittimita’ (relativa peraltro al sequestro probatorio); rilevante, in quanto prova del fatto reato, nel giudizio di merito.
Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto:
Mentre non integra il reato di cui alla L. 27 aprile 1941, n. 633, articolo 171 bis, comma 1, la detenzione ed utilizzazione, nell’ambito di un’attivita’ libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attivita’ in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l’estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex articolo 14 preleggi, risolvendosi in un’applicazione “in malam partem”), la stessa detenzione ed utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale (nella specie, esercente attivita’ di progettazione meccanica ed elettronica nel settore auto motive) integra il reato in oggetto, con la possibilita’ del sequestro per l’accertamento della duplicazione”.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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