Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 31 maggio 2018, n. 24663.
La massima estrapolata:
In caso di revoca di misura di sicurezza patrimoniale di una societa’, le spese di gestione – compreso il compenso percepito dall’organo amministrativo societario – gravano sulla societa’ e non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro.
Sentenza 31 maggio 2018, n. 24663
Data udienza 6 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABEONE Gerardo – Presidente
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrin – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/09/2016 del TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe, il tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato l’opposizione al provvedimento del giudice delegato che, nell’ambito del procedimento di rendiconto della gestione dell’amministratore giudiziario, ha respinto l’istanza di rimborso delle somme corrisposte dalla (OMISSIS) s.r.l. al consiglio di amministrazione durante il sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali, disposto il 9 gennaio 2009 nel procedimento di prevenzione a carico – tra gli altri – del ricorrente, e revocato con provvedimento eseguito il 14 marzo 2014.
2. Il Tribunale di Palermo-sezione misure di prevenzione, in persona del giudice delegato, decidendo sulla richiesta di restituzione somme avanzata da (OMISSIS), in proprio e quale socio unico ed amministratore della (OMISSIS) s.r.l., con decreto in data 21 ottobre 2014 aveva dato atto che il procedimento di prevenzione avviato nei confronti del predetto, sottoposto a sequestro dei beni con provvedimento del 9 gennaio 2009, era stato definito con il rigetto della relativa istanza di confisca, con conseguente revoca del decreto e restituzione all’avente diritto dell’intero compendio sequestrato, materialmente eseguita il 14 marzo 2014, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di rigetto del 25 settembre 2013-20 gennaio 2014. In parziale accoglimento della richiesta proposta, avanzata in sede di osservazioni al rendiconto finale presentato all’amministratore giudiziario, il giudice delegato aveva disposto che la somma di Euro 243.360,00, gia’ liquidata all’amministratore giudiziario a titolo di compenso per l’attivita’ svolta, fosse posta a carico dell’Erario, trattandosi di spese inerenti alla procedura conclusasi favorevolmente per l’odierno ricorrente, per l’effetto ordinando il pagamento di pari importo al ricorrente. Aveva, invece, rigettato l’ulteriore richiesta di restituzione della maggior somma di Euro 380.640,00 – pari all’ammontare complessivo dei compensi percepiti dal medesimo amministratore giudiziario e dal suo coadiutore, nella qualita’ di autonominati componenti del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.r.l., rispettivamente quale presidente e consigliere, trattandosi, in questo caso, di “spese necessarie per la prosecuzione dell’impresa dalla quale per legge devono essere allontanati il proposto, gli intervenienti ed i loro familiari”.
All’esito del procedimento facente seguito alla trasmissione degli atti ex articolo 666 c.p.p., disposto dalla corte di cassazione con sentenza n. 50279 del 25 novembre 2015, qualificato il ricorso contro il decreto del giudice delegato quale opposizione avverso provvedimenti incidenti su interessi meritevoli di tutela nell’ambito delle pronunce accessorie all’approvazione del rendiconto dell’amministrazione dei beni sequestrati, il Tribunale ha rigettato l’istanza distinguendo la natura degli oneri suscettibili di rimborso e limitandoli alle spese di custodia, non comprensive dei costi di gestione della societa’, rilevando che l’opponente non aveva, in sede di approvazione del rendiconto, formulato rilievi, limitandosi a richiedere il rimborso delle spese pagate dalla societa’ a titolo di compenso per l’amministrazione e di remunerazione al Consiglio di amministrazione, e ritenendo che le ragioni dell’opponente possano trovare tutela nell’azione di responsabilita’ sociale.
3. Ricorre avverso il decreto (OMISSIS), per mezzo di un unico atto a firma congiunta dei propri difensori di fiducia, deducendo – con partiti ordini di motivi – plurime doglianze.
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per essere applicabile al procedimento di prevenzione, ratione temporis, la L. n. 575 del 1965.
3.2 Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), del codice di rito, in relazione alla L. n. 575 del 1965, articoli 2 sexies, septies e nonies. Assumono all’uopo i ricorrenti difensori che erroneamente, oltre che immotivatamente, il Tribunale di Palermo aveva qualificato come “spese necessarie” quelle in disamina, omettendo di considerare come l’articolo 2 sexies, sia assolutamente chiaro nel demandare all’amministratore giudiziario nominato, sebbene entro i limiti degli atti di ordinaria amministrazione, lo svolgimento delle attivita’ indicate nella relazione precedentemente approvata dal giudice delegato, sotto il controllo di quest’ultimo. Donde il definito carattere “pleonastico se non addirittura inutile” della “investitura (da parte del Tribunale) dell’amministratore giudiziario e del coadiutore quali componenti di un consiglio di amministrazione privo di poteri” – al punto di non aver sintomaticamente adottato alcuna delibera nel corso dei sei anni di vita del detto C.d.A. – e, comunque, il conseguente e doveroso obbligo di considerare le spese in contestazione “come rientranti in quelle per cui la L. n. 575 del 1965, articolo 2 octies, prevede la restituzione, cioe’ in quelle dei compensi degli amministratori giudiziari”.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) non e’ fondato.
2. In riferimento al primo motivo di ricorso, va rilevato come – ferma restando l’applicazione al procedimento di prevenzione in trattazione, ratione temporis, della L. n. 575 del 1965 – il riferimento al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, operato nel provvedimento impugnato, non configuri il dedotto vizio di violazione di legge, coinvolgendo la risoluzione della questione di diritto introdotta con l’impugnazione l’applicazione di norme sostanzialmente coincidenti nell’uno e nell’altro testo normativo.
2. Va, poi, innanzitutto rilevato, ai fini della valutazione di ammissibilita’ del secondo motivo di ricorso, che l’opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato che ha respinto l’istanza di rimborso delle somme corrisposte dalla (OMISSIS) s.r.l. al consiglio di amministrazione nell’ambito del procedimento di rendiconto della gestione dell’amministratore giudiziario – durante il sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali, introduce un incidente di esecuzione che viene deciso con provvedimento ricorribile per cassazione per l’intero spettro dei motivi deducibili ai sensi dell’articolo 606 c.p.p..
Possono dunque essere dedotti con il ricorso – come ha fatto l’odierno ricorrente – anche i vizi della motivazione del provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo di ricorso pone il thema dell’ambito delle spese che, ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 2 octies, comma 3, sono poste a carico dell’Erario in ipotesi di revoca del sequestro e, specificatamente, la latitudine della nozione di “compenso dell’amministratore giudiziario” nei casi in cui – come quello in esame – all’amministrazione giudiziaria di un bene produttivo sequestrato e confiscato si affianchi l’amministrazione gestoria della societa’, rimessa ad apposito organo esecutivo, titolare di autonomo compenso.
Va, in proposito, rilevato come nessun dubbio sussista sulla attribuzione all’Erario del compenso dell’amministrazione giudiziario in caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi della remunerazione delle competenze dovute per la custodia dell’organo dell’amministrazione giudiziaria che, sotto la vigilanza del giudice delegato, svolge funzioni, sostanzialmente di curatela, del bene vincolato.
3.1. Siffatte funzioni sono – per quanto in questa sede rileva – definite dalla L. n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, commi 10, 11 e 12 e 2 octies.
La specifica regolamentazione dettata per l’attivita’ di conservazione e amministrazione dei beni confiscati delinea inequivocabilmente un assetto che incentra nel Tribunale della prevenzione il controllo relativo ad ogni aspetto attinente la gestione dei beni confiscati e la cognizione sugli incidenti relativi alla corretta realizzazione dell’effetto ablativo.
Rilevano, a tal fine, l’apposita previsione di un giudice delegato “alla procedura” presso il Tribunale della prevenzione, che e’ da questo nominato e che mantiene le sue competenze, cosi’ come le mantiene il Tribunale, anche “dopo il decreto di confisca di primo grado” e, in forza di necessaria prorogatio, sino alla effettiva apprensione dei beni da parte dello Stato (in tal senso, in relazione a fattispecie concernente la liquidazione del compenso degli amministratori, V. Sez. 5, n. 4974 del 29.11.1994, Pascucci); la competenza del giudice delegato ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 47 legge fallimentare, opponibili dinanzi al Tribunale (ex multis Sez. 1, n. 23885 del 26/05/2010, Rv. 247950, Cancemi; Sez. 1, n. 2498 del 03/04/2000, Rv. 216019, Nicoletti), e a seguire i provvedimenti strumentali alla conservazione all’amministrazione o all’eventuale incremento di redditivita’ dei beni sequestrati; la previsione esplicita della facolta’ dell’Agenzia del Demanio di chiedere al Tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato; il pacifico orientamento giurisprudenziale che riconosce a qualsivoglia interessato la possibilita’ di proporre opposizione al Tribunale della prevenzione avverso i provvedimenti di amministrazione al fine di assicurare la protezione di interessi meritevoli di tutela (Sez. 1, n. 4814 del 06/10/1998 Rv. 212124, Alfieri; Sez. 1, n. 6348 del 12/11/1997 Rv. 209403, Alfieri).
In sintesi, il sistema della esecuzione delle misure patrimoniali di prevenzione e’ connotato da un tasso di specificita’ in tema di competenze del Tribunale per tutto cio’ che serve ed e’ propedeutico al corretto soddisfacimento del risultato ablativo.
3.2. Il delineato sistema si incentra sulla figura dell’amministrazione giudiziaria, ufficio di diritto pubblico, che si sostanzia in poteri di rappresentanza ed amministrazione ordinaria del bene e che fonda sulla necessaria sostituzione nelle prerogative del proprietario, escluso per effetto della misura ablatoria dall’esercizio delle corrispondenti facolta’.
Siffatti poteri incontrano un limite naturale conformato alla natura del bene sottoposto a vincolo giudiziale, di guisa che – ove l’oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica – l’amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all’organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalita’ della persona giuridica.
Di guisa che alla custodia statica riconosciuta all’amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalita’, viene a giustapporsi la gestione dinamica dell’impresa al fine della sua conservazione nel mercato, che il sistema delle misure di prevenzione patrimoniale garantisce ed in funzione della quale e’ orientato a potenziarne la redditivita’.
Il mantenimento della produttivita’ aziendale e la conservazione della forza lavoro impiegata costituiscono, difatti, le linee direttrici lungo le quali si e’ mosso anche il percorso riformatore delle misure di prevenzione patrimoniali, approdato alle modifiche apportate (con L. 27 dicembre 2017, n. 205, con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni con L. 4 dicembre, n. 172, e con L. 17 ottobre 2017, n. 161) al codice antimafia che intende coniugare la legalita’ dell’impresa mafiosa, la sua conservazione nel mercato ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in una visione macroeconomica di sistema che privilegia l’iniziativa economica e l’utile sociale.
3.4. Nel quadro dei valori di riferimento, nessuna disposizione normativa esclude che la societa’ – il cui capitale sociale ed i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro – possa avvalersi degli organi previsti dalla legge e dallo statuto, secondo valutazioni di funzionalita’ rimesse all’approvazione del giudice delegato, demandando a chiunque vi abbia interesse – e dunque anche all’amministratore estromesso – la facolta’ di proporre opposizione al Tribunale della prevenzione avverso i provvedimenti di amministrazione al fine di assicurare la protezione di interessi meritevoli di tutela.
Di guisa che anche avverso il provvedimento di autorizzazione alla nomina del consiglio di amministrazione ed avverso la delibera di determinazione del compenso dell’organo esecutivo e’ consentito – a tutela della integrita’ aziendale – proporre opposizione (V. Sez. 6, Sentenza n.992 de119/03/1998 Rv. 211787, Sez. 1, Sentenza n.44073 del 25/11/2010 Rv. 249060).
3.4. Il “doppio binario” che viene in tal modo a delinearsi comporta che i costi di remunerazione dell’organo amministrativo della societa’ debbano essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell’attivita’ e l’utile di impresa, sono contabilizzate nei costi d’esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo, in quanto necessarie all’amministrazione (Sez. 1, Sentenza n. 44073 del 25/11/2010 Rv. 249060).
Deve essere, pertanto, affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di revoca di misura di sicurezza patrimoniale di una societa’, le spese di gestione – compreso il compenso percepito dall’organo amministrativo societario – gravano sulla societa’ e non sono suscettibili di rimborso dopo il dissequestro.
4. Nel caso in esame, il ricorrente censura la decisione impugnata anche sotto altro e concorrente profilo, sostanzialmente ritenendo la nomina del consiglio di amministrazione non solo superflua, per essere la societa’ gestita dall’amministratore giudiziario, ma anzi inutile, non avendo il medesimo organo mai assunto deliberazioni in tutto il periodo del sequestro, se non l’approvazione del bilancio annuale, che lo stesso amministratore giudiziario avrebbe dovuto redigere. Censura, inoltre, come gli elevati emolumenti previsti per i componenti del consiglio d’amministrazione, nominati nella stesse persone dell’amministratore giudiziario e del suo coadiutore, costituiscano mera duplicazione dei compensi gia’ spettanti agli organi della procedura.
Il rilievo introduce questioni di fatto che, seppur connotate da fondatezza, non appaiono idonee ad incidere sulla questione giuridica relativa alle spese rimborsabili, ricondotte ut supra ai soli oneri di custodia.
4.1. Va, inoltre, rilevato come nessuna opposizione a tutela di interessi meritevoli di tutela – tale dovendosi ritenere la protezione dell’utile di esercizio rispetto a costi ingiustificati derivanti da emolumenti eccessivi o abnormi – il ricorrente abbia articolato nel corso della procedura.
L’imprenditore estromesso dalla gestione sociale in seguito a misura di sicurezza patrimoniale non e’ deprivato, invero, nel corso della procedura, di strumenti di tutela, nella prospettiva della determinazione delle spese in ipotesi di revoca della misura.
Va rilevato, a proposito, che la nomina dell’organo amministrativo e’ stata autorizzata dal giudice delegato e che, pur non potendosi riconoscere in favore del proposto la legittimazione ad opporsi ai provvedimenti dell’amministratore giudiziario autorizzati dal giudice delegato – questa corte di legittimita’ riconosce da tempo il diritto di agire a tutela di diritti fondamentali.
Ed invero “In tema di sequestro di beni disposto nell’ambito di un procedimento di prevenzione, sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, nominato ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2 “sexies”, comma 1, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassativita’ di cui all’articolo 568 c.p.p., il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione. E’ tuttavia consentita l’opposizione allo stesso giudice nelle forme dell’incidente di esecuzione, per evitare disparita’ di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilita’ di reclamo per i provvedimenti emessi dall’omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili e’ ammesso l’uso, nei limiti suoi propri, dell’incidente di esecuzione” (Fattispecie di annullamento senza rinvio dell’ordinanza con la quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione presentato dall’interessata contro il provvedimento del giudice delegato al procedimento di prevenzione che aveva rigettato la sua richiesta di un sussidio alimentare) (Sez. 1, Sentenza n.4814 del 06/10/1998, Rv. 212124, Sez. 1, Sentenza n.6348 del 12/11/1997, Rv. 209403).
4.2. La valutazione del tribunale si e’ correttamente orientata secondo gli enunciati principi, risultando adeguatamente valutate e sufficientemente argomentate le ragioni che consentono di escludere la restituzione delle spese di gestione in seguito a revoca della confisca, sulla base di un percorso giustificativo che resiste al presente scrutinio di legittimita’ in quanto razionalmente articolato in riferimento alla valutazione richiesta dalla L. n. 575 del 1965, articolo 2 sexies, septies e nonies.
10. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente societa’ al pagamento delle spese processuali.
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