Corte di Cassazione, sezione feriale penale, Sentenza 25 settembre 2018, n. 41448.
Sentenza 25 settembre 2018, n. 41448.
Data udienza 16 agosto 2018.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 341/2016 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/12/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/08/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO CENTOFANTI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce confermava, per quanto d’interesse in questa sede, la declaratoria di penale responsabilita’, pronunciata dal locale Tribunale a carico di (OMISSIS) in ordine al reato (contestato al capo A della rubrica) di ricettazione di beni, provento del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 176 (impossessamento illecito di beni culturali, appartenenti allo Stato).
L’imputato aveva pacificamente acquistato, nel marzo 2008, tramite il sito di aste on line denominato “Ebay”, 138 monete antiche, e la Corte territoriale riteneva che le medesime – quand’anche non rientranti tra le “cose d’interesse numismatico” ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera b), Decreto Legislativo n. 42 citato, siccome prive dei caratteri di rarita’ o di pregio – fossero comunque da considerare beni culturali in quanto “cose d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, di cui all’articolo 10, comma 1, Decreto Legislativo n. 42 citato, ritrovate nel sottosuolo o nei fondali marini e facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, a norma dell’articolo 826 c.c. e articolo 91 Decreto Legislativo n. 42 citato.
La stessa Corte riteneva integrato il dolo di ricettazione nella sua forma eventuale, avendo l’agente consapevolmente accettato il rischio dell’illecita provenienza delle res.
2. Ricorre l’imputato per cassazione, tramite il difensore di fiducia, enunciando cinque ragioni di doglianza.
Il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione di legge processuale, per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Denuncia l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 648 c.p., difettando nella specie il reato presupposto (quello Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ex articolo 176). Le cose d’interesse numismatico acquisirebbero rilevanza, quali beni culturali oggetto di tale ultimo reato, solo alla condizione ulteriore di rivestire carattere di rarita’ o di pregio; condizione che mancherebbe. Anche a ritenere che le monete fossero “bene culturale” ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 176, non vi sarebbe comunque prova alcuna del loro ritrovamento in territorio italiano, onde l’impossibilita’ di ascriverle nell’ambito del patrimonio indisponibile dello Stato.
Denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico. Il dolo eventuale della ricettazione non potrebbe coincidere con il mero sospetto che la cosa provenga da delitto (sin qui si rimarrebbe nel perimetro di cui all’articolo 712 c.p.) e andrebbe viceversa desunto da dati di fatto univoci, che rendano palese la possibilita’ concreta di una tale provenienza; dati che la Corte territoriale non avrebbe attentamente verificato e che deponevano semmai in senso contrario, data l’affidabilita’ del sito scelto per la transazione commerciale e stante il pagamento avvenuto in forma tracciabile (con carta di credito). Mancherebbe comunque il fine di profitto.
Lamenta infine la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata conferma delle statuizioni di prime cure in ordine ai benefici della sospensione della pena e della non menzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nella disamina del ricorso conviene muovere dal terzo motivo, inerente l’elemento psicologico del reato, stante la sua palese fondatezza ed il rilievo in concreto assorbente.
2. Secondo insegnamento ormai consolidato (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237) il dolo di ricettazione puo’ manifestarsi anche nella sua forma eventuale, che e’ configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilita’ della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi invece desumere da semplici motivi di sospetto.
Tale concreta possibilita’ puo’ trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l’inequivoca dimostrazione di malafede (Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897).
La Corte territoriale presta formale ossequio a tali principi, ma omette del tutto di scrutinare alla luce di essi la vicenda di causa, non avvedendosi dunque degli elementi, in ricorso evidenziati e pacificamente risultanti dagli atti, che deponevano in senso recisamente contrario, quali il “canale” di acquisto, in se’ lecito, e le trasparenti modalita’ di pagamento, in rapporto alla natura degli oggetti compravenduti, in se’ privi di rilievo numismatico.
3. Potendo il relativo accertamento essere compiuto direttamente da questa Corte, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perche’ il fatto non costituisce reato per difetto del necessario elemento psicologico.
Il carattere interamente satisfattivo della pronuncia dispensa il Collegio dall’analisi dei motivi ulteriori di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto di cui al capo A) non costituisce reato.
Leave a Reply