Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 25 luglio 2018, n. 35433.
La massima estrapolata
Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Nel primo caso i soggetti rispondono di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest’ultimo, risultando in esso “assorbita” la precedente attività di sostituzione o di ricezione.
Sentenza 25 luglio 2018, n. 35433
Data udienza 8 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Antonio – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. PACILLI Giuseppina A.R – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1200/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/09/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2018 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciro Angelillis che ha concluso per il rigetto del ricorso (OMISSIS) e per l’inammissibilita’ del ricorso di (OMISSIS);
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) che insistono per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15.9.2016 la Corte d’Appello di Reggio Calabria in riforma della sentenza del Tribunale che il 21.12.2011 aveva condannato (OMISSIS) per peculato continuato e (OMISSIS) per impiego di denaro di provenienza illecita (articolo 648 ter c.p.) esclusa la circostanza aggravante di cui al Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, con confisca ex articolo 322 ter c.p., del conto corrente n. (OMISSIS), dichiarava non doversi procedere nei confronti del (OMISSIS) per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e confermava la pronuncia nei confronti della (OMISSIS).
In particolare con riguardo alla posizione della (OMISSIS) la corte territoriale dichiarava l’inammissibilita’ dei motivi nuovi rilevando che l’appellante aveva introdotto con tali censure una tematica del tutto nuova relativa alla dimostrazione della capacita’ reddituale propria dell’imputata e del suo nucleo familiare negli anni e, conseguentemente, relativa al fatto che il denaro utilizzato per la realizzazione della (OMISSIS) fosse di provenienza lecita, questioni che non erano state oggetto dei motivi principali dove si era contestata unicamente la configurabilita’ dell’elemento soggettivo del reato, ossia la consapevolezza del fatto che nel patrimonio societario fossero confluite somme di natura illecita.
Riteneva provato l’elemento soggettivo del reato sulla scorta della circostanza non contestata che il conto in questione fosse alimentato esclusivamente con gli emolumenti percepiti dal (OMISSIS) quale consigliere regionale e dagli accrediti delle somme derivanti dai contributi destinati al gruppo consiliare CCD con la conseguenza che alla donna, cointestataria del conto, non poteva sfuggire l’afflusso delle considerevoli somme eccedenti largamente il compenso riconosciuto al marito tra l’altro provenienti da bonifici intestati al gruppo consiliare. Senza contare che la donna era socio ed amministratrice unica della (OMISSIS) presso cui erano confluiti, secondo la procedura poco ortodosse descritta in sentenza, i finanziamenti provenienti dal conto in argomento
Ricorrono per cassazione gli imputati.
(OMISSIS) deduce omessa assoluzione per insussistenza del fatto. Omessa valutazione dei motivi nuovi. Omessa valutazione della consulenza allegata agli stessi che attesta la mancata appropriazione delle somme in contestazione. Omessa valutazione della tesi difensiva del difetto della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’imputato quale capo gruppo del CCD in seno al consiglio della Regione Calabria. Mancata qualificazione del fatto come malversazione a danno della Regione Calabria o come truffa aggravata. Mancata rinnovazione del dibattimento con riguardo all’assunzione di testi chiamati a deporre in ordine alla disposta consulenza tecnica, alle spese sostenute dall’imputato per l’uso e la manutenzione della vettura intestata al gruppo consiliare, alle somme ricevute, quali appartenenti al gruppo consiliare CCD dall’imputato.
(OMISSIS) deduce:
1. violazione dell’articolo 648 ter c.p.p., per insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie. Sul piano oggettivo per mancanza di preventiva ripulitura dei proventi reinvestiti volta ad impedire l’accertamento della provenienza di essi. Sul piano soggettivo per l’insussistenza di consapevolezza della provenienza illecita dei beni. Premesso che con l’articolo 648 ter si reprime il reimpiego in attivita’ economiche e finanziarie di proventi illeciti gia’ ripuliti rileva che le somme versate dalla regione Calabria sul conto del gruppo consiliare gestito dall’imputato erano perfettamente ed immediatamente identificabili e quindi non vi e’ stata ripulitura rilevante. La tracciabilita’ della somma non puo’ integrare quella condotta di ripulitura che per essere rilevante deve essere idonee ad ostacolare l’accertamento della provenienza delle somme medesime. Cosi’ come la circostanza che la donna fosse fittizia intestataria incolpevole della (OMISSIS) e cointestataria di conti correnti gestiti interamente dal marito esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2. Travisamento della prova per omessa considerazione della sentenza definitiva, in atti, di assoluzione dal reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12 quinquies, in relazione alla gestione della (OMISSIS). Apoditticita’ della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilita’.
3. Omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e in ordine alle eccessivita’ della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
Premesso che, come affermato da questa Corte (Sentenze N. 23066 del 2009 Rv. 244061, N. 49976 del 2012 Rv. 254033; n. 14580 del 2017 Rv. 269536) e’ configurabile il delitto di peculato nei confronti del presidente di un gruppo consiliare regionale in quanto, nel suo ruolo, partecipa alle modalita’ progettuali ed attuative della funzione legislativa regionale, nonche’ alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo, deve rilevarsi che la Corte Territoriale ha dato atto che il (OMISSIS) per effetto di tale carica e’ venuto a trovarsi in possesso (giuridica disponibilita’) delle erogazioni regionali, sul cui corretto impiego egli era altresi’ chiamato a vigilare, ma che – invece – ha ritenuto di fare in gran parte proprie, sottolineando come non esclude il reato di peculato la circostanza che il pubblico ufficiale si appropri di somme di danaro pubblico in compensazione di crediti vantati nei confronti della amministrazione di appartenenza in quanto, salvi i casi espressamente contemplati dalla legge, non e’ previsto il riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti (N. 2963 del 2005 Rv. 231033, N. 20940 del 2011 Rv. 250055; N.47003 del 2017 Rv. 271508).
Nella complessiva condotta dell’imputato e’ stato pertanto ritenuto correttamente che ricorressero tutti i presupposti e le condizioni di esistenza della fattispecie del peculato.
Cio’ detto deve rilevarsi che il ricorso del prevenuto che lamenta vizio di motivazione anche per omissione e’ inammissibile giacche’ l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte, che questo collegio condivide, e’ nel senso che in Cassazione non e’ consentito il controllo della motivazione della sentenza impugnata allorche’ sussista una causa estintiva del reato e cio’, sia quando detta causa sia sopraggiunta nelle more del giudizio di Cassazione, sia quando sia stata dichiarata con lo stesso provvedimento contro il quale e’ stato proposto il gravame. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimita’ i vizi di motivazione della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto piu’ se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall’altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (Cass. N. 7718 del 1996 Rv. 205548, N. 10998 del 2001 Rv. 218653, N. 15125 del 2003 Rv. 225635, N. 48524 del 2003 Rv. 228503, N. 4177 del 2004 Rv. 227098, N. 24327 del 2004 Rv. 228973, N. 4233 del 2009 Rv. 242959, N. 14450 del 2009 Rv. 244001; SSUU n. 35490 del 2009).
Anche il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato e comunque reiterativo di doglianze avanzate in sede di merito.
Osserva questa Corte che, come e’ noto, l’articolo 648 ter, contiene una clausola di sussidiarieta’, che prevede la non applicabilita’ della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultano realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio.
Non vi e’ dubbio che la clausola di sussidiarieta’ rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio finisce, in sostanza, con il privare la fattispecie, in buona parte, di significato pratico, riducendone lo spazio applicativo. Risulta, infatti, molto difficile trovare uno spazio di autonomia per l’articolo 648 ter c.p., sia rispetto all’articolo 648 bis c.p., che all’articolo 648 c.p.. Ed, invero, sembra alquanto difficile impiegare denaro di provenienza illecita senza ricettarlo, poiche’ in questi casi il reimpiego si atteggia come post factum non rilevante.
Ritiene questo Collegio in aderenza a quanto gia’ affermato da questa Corte nelle sentenze n. 4800 del 2010 Rv. 246276 e n. 30429 del 2016 che la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicita’ o pluralita’ di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilita’ ex articolo 648 ter, coloro che abbiano gia’ commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioe’, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato cio’ che era frutto gia’ di delitti a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicita’ di determinazione teleologia originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attivita’ economiche o finanziarie.
Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralita’ ovvero della unicita’ di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest’ultimo, risultando in esso “assorbita” la precedente attivita’ di sostituzione o di ricezione.
In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre unita’ e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attivita’ economiche o finanziarie, rispondera’ del solo reato di cui all’articolo 648 bis c.p., proprio in forza della clausola “fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p.”. Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa venga direttamente impiegato in dette attivita’ economiche o finanziarie ed esso venga, cosi’, ripulito, il soggetto rispondera’ del reato di cui all’articolo 648 ter c.p..
La ratio dell’articolo 648 ter c.p., e’ quella di evitare l’inquinamento delle operazioni economico-finanziarie ed il conseguente turbamento del mercato, stroncando l’utilizzazione del denaro proveniente da reato, anche nell’ipotesi che non siano state compiute operazioni volte a mascherare l’origine delittuosa dei capitali (riciclaggio).
L’assenza della locuzione “in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa” (presente, invece, nell’articolo 648 bis c.p.) e l’abbandono di una prospettiva “accessoria” rispetto ai reati presupposto, fanno propendere per la natura plurioffensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all’ordine economico e ad evitare l’inquinamento delle operazioni economico-finanziarie (Sez. 2, n. 4800 del 11/11/2009, Aschieri, Rv. 246276).
Scopo della norma e’ quello di tutelare l’inserimento nel tessuto economico lecito e sano di capitali sporchi. In sostanza la disposizione in esame si preoccupa di colpire tutte quelle operazioni insidiose in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito degli scambi commerciali, tende a far perdere le proprie tracce, camuffandosi nel tessuto economico-imprenditoriale.
Solo tenendo presente tale criterio che attiene all’elemento della condotta del reato, puo’ condividersi il principio enunciato, con riguardo all’elemento psicologico, da questa Corte regolatrice secondo cui “le tre fattispecie di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p., sarebbero accomunati dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero invece sotto il profilo soggettivo per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalita’ di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarita’, quanto alla terza, che detta finalita’ dev’essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attivita’ economiche o finanziarie….” (Cass. N. 6534 del 2000 Rv. 216733, N. 18103 del 2003 Rv. 224394, N. 19907 del 2009 Rv. 244879; n. 33076 del 2016 Rv. 267692).
L’assenza dell’idoneita’ dissimulatoria dell’azione criminosa non esclude l’inquadramento nella fattispecie prevista dall’articolo 648 ter, cit., della condotta di reimpiego, essendo, a tal fine, sufficiente la idoneita’ dell’azione all’inquinamento del mercato attraverso la consapevole immissione nel circuito economico di beni di provenienza illecita, a prescindere dalla concreta idoneita’ dissimulatoria dell’operazione. In tal senso Sez. un., 27 febbraio 2014, n. 25191, Iavarazzo, che, dopo aver ribadito il carattere residuale che il legislatore ha inteso imprimere alla fattispecie in parola, rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio, di cui si e’ gia’ detto, rileva che il reato di cui all’articolo 648 ter, cit. (che letteralmente non richiama la necessita’ della dissimulazione), pur avendo natura plurioffensiva, privilegia la tutela dell’ordine economico, che deve essere preservato da ogni attivita’ di reimpiego di capitale illecito, idonea, anche quando non assuma carattere dissimulatorio, ad inquinare il mercato e il fisiologico sviluppo delle dinamiche economiche.
Tanto premesso deve rilevarsi che l’apparato argomentativo della sentenza impugnata offre elementi specifici per una corretta qualificazione del fatto contestato alla (OMISSIS) come violazione dell’articolo 648 ter c.p., alla luce dei principi esposti.
E’ provato che la donna ha impiegato in attivita’ economiche (attivita’ della (OMISSIS) di cui era socia e amministratrice unica) le somme di cui si era illecitamente appropriato il marito nella consapevolezza della provenienza illecita considerato che, come indicato dai giudici di merito, l’entita’ di tali importi eccedevano largamente il compenso riconosciuto al marito e i bonifici risultavano provenire direttamente da un conto intestato al gruppo consiliare. Cosi’ come e’ stata correttamente ritenuta irrilevante l’assoluzione in separato giudizio dal reato di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies, per assenza del fine elusivo considerato che le SSUU di questa Corte nella sentenza n. 25191 del 2014 hanno ritenuto configurabile il reato di cui al Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 quinquies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, in capo all’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarita’ o la disponibilita’ di denaro, beni o altre utilita’, di cui rimanga effettivamente “dominus”, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poiche’ la disposizione di cui all’articolo 12 quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Nel caso in esame la Corte d’Appello ha dato atto che la intestazione alla ricorrente della societa’ e’ servita al reimpiego dei capitali provenienti dalle illecite appropriazioni del marito di cui la stessa, cointestataria del conto di provenienza era consapevole e che sono stati impiegati negli anni mediante il conferimento sul “conto finanziamento soci infruttiferi).
La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruita’ del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze aspecifiche dedotte sul punto in sede di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
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