Il reato di atti sessuali con minorenne, punito dall’art. 609 quater c.p., si configura anche in assenza di pressioni coercitive

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 maggio 2018, n. 23205.

La massima estrapolata:

Il reato di atti sessuali con minorenne, punito dall’art. 609 quater c.p., si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si può realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso, atteso che il bene giuridico del reato non è la libertà di autodeterminazione del minore, non potendo questi esprimere alcun consenso, ma l’integrità fisio-psichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualità; ne consegue che è irrilevante la circostanza, ai fini della compiuta integrazione del reato, che la minore sia consenziente all’atto sessuale, in quanto, considerato il principio di intangibilità sessuale del minore infra-quattordicenne, il reo deve adoperarsi al fine di evitare contatti sessuali del tutto impropri, ancorché in tesi sollecitati dallo stesso minore.

Sentenza 23 maggio 2018, n. 23205

Data udienza 11 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claud – Rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2017 della Corte di Appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Cerroni Claudio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2017 la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del 28 novembre 2013 del Tribunale di Castrovillari e concesse all’imputato le attenuanti generiche e la speciale attenuante della minore gravita’ del fatto, ha rideterminato in anni uno mesi quattro di reclusione la pena, con i doppi benefici di legge, inflitta a (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., e articolo 609-quater c.p., in danno di (OMISSIS), in esito altresi’ alla riduzione per il rito.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato che il provvedimento impugnato non avrebbe debitamente esaminato le emergenze processuali alla luce degli elementi difensivi allegati, non curandosi di operare idonea valutazione delle censure formulate in sede di gravame.
2.2. Col secondo motivo, in particolare, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale aveva dato per scontata l’esistenza di una relazione sessuale tra il ricorrente stesso e la (OMISSIS), omettendo di esaminare le censure su attendibilita’ e credibilita’ della minore a fronte della dichiarata esistenza di un unico rapporto sessuale evidenziato dalla madre della persona offesa. Tra l’altro il racconto che la ragazza aveva infine fatto alla propria madre risaliva ad alcuni mesi dopo i fatti, e la vicenda era stata denunciata in un periodo ancora successivo di venti giorni.
In particolare, venivano evidenziate le anomalie tra quanto riportato dalla madre e cio’ che in qualche modo era stato raccontato dalla minore alla psicologa e ad un’assistente della Polizia di Stato, in cui la narrazione era stata resa difficile dalla stessa tipologia di risposte date dalla stessa ragazza, la quale si era sostanzialmente limitata ad assecondare le domande suggestive postele, in tal modo accreditando altresi’ anche piu’ fatti dal contenuto peraltro indistinto ed in contrasto con la personalita’ svezzata ed emancipata che la ragazza aveva palesato. Ne’ la visita ginecologica di un anno dopo i fatti, e di sette mesi dopo la denuncia, poteva comprovare la deflorazione in tesi avvenuta l’anno precedente.
Oltre a cio’, vi era discordanza anche tra le versioni rese dal fratello della ragazza e dal fidanzato dell’epoca della giovane.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, e’ inammissibile.
4.1. Come e’ stato ricordato anche nei provvedimenti di merito, il delitto di cui all’articolo 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) tutela l’integrita’ fisio-psichica del minore nella prospettiva di un corretto sviluppo della personalita’ sessuale, attraverso una assoluta intangibilita’ nell’ipotesi di minore degli anni quattordici (articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 1) o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso (articolo 609-quater c.p., comma 1, n. 2), e si configura anche in assenza di pressioni coercitive, atteso che in tali ipotesi si puo’ realizzare una agevolazione del consenso o un impedimento al rifiuto dello stesso (Sez. 3, n. 29662 del 13/05/2004, S., Rv. 229358). Esso si connota come reato a forma libera, comprensivo di tutte le possibili forme di aggressione al minore, con esclusione dei fatti tipici di costrizione indicati dall’articolo 609-bis c.p., i quali, avendo come destinatario il minore, realizzano piuttosto la fattispecie di violenza sessuale aggravata ex articolo 609-ter c.p., comma 1, n. 1 (Sez. 3, n. 15287 del 25/02/2004, D’E., Rv. 228610).
In definitiva, quindi, il bene giuridico del reato di atti sessuali con minorenne non e’ la liberta’ di autodeterminazione dello stesso, non potendo egli esprimere alcun consenso, ma l’integrita’ fisio-psichica del medesimo nella prospettiva di un corretto sviluppo della propria sessualita’ (Sez. 3, n. 24258 del 27/05/2010, V., Rv. 247289).
4.2. Cio’ posto, il ricorrente ha sempre insistito sulle contraddizioni nei racconti via via propalati dalla persona offesa, costituitasi parte civile ma poi assente nei giudizi di impugnazione, ovvero tra le deposizioni testimoniali assunte, sempre in relazione ai rapporti sessuali completi che i due protagonisti avrebbero avuto nel corso dell’estate del (OMISSIS), allorquando il ricorrente aveva ventidue anni e la giovane (OMISSIS) undici.
4.2.1. In proposito, anzi, in atto d’appello la difesa dell’odierno ricorrente ebbe a ricordare come, dalle deposizioni testimoniali, fosse emerso che i due ragazzi si erano scambiati baci sulla bocca, mentre la ragazza si trovava seduta in braccio all’imputato: “A mia sorella piaceva (OMISSIS) e quindi lo faceva volontariamente”; “Stavano bene insieme”.
In altre parole, come ha correttamente ricordato la sentenza impugnata, non potevano sussistere dubbi in ordine al fatto che tra la minorenne ed il giovane maggiorenne ci fosse stata una relazione sentimentale (un flirt, come definito dal Tribunale di Castrovillari), nel corso della quale erano intervenute effusioni sessuali ancorche’ senza violenza, ed anzi con la piena adesione della ragazza (quantomeno avuto riguardo all’acclarata assenza di particolari negativita’ successive, se non nei confronti dei propri genitori). Ne’ puo’ escludersi la valenza sessuale dei baci, dove detta connotazione puo’ essere esclusa solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (cfr. Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, G., Rv. 236964). Ma in specie l’attrazione tra i due non era certamente limitata ai segni di saluto.
4.2.2. In ogni caso, quindi, la sentenza impugnata (nel sanzionare la condotta dell’odierno ricorrente, ancorche’ in misura ragionevolmente equilibrata riconoscendo altresi’ il fatto di minore gravita’ e le attenuanti generiche, nonche’ concedendo i doppi benefici di legge) ha osservato che la ribadita illiceita’ del comportamento riguardava la sola precoce iniziazione di una minorenne a rapporti di natura sessuale.
4.2.3. D’altronde non va sottaciuto che la notevole differenza di eta’ non puo’ non essere negativamente valutata, e che in definitiva incombeva all’odierno maggiorenne, stante il richiamato e condiviso principio di intangibilita’ sessuale della ragazza infra-quattordicenne, adoperarsi al fine di evitare contatti sessuali del tutto impropri, ancorche’ in tesi sollecitati dalla stessa minore.
5. Il ricorso, che in realta’ non ha inteso cogliere la ratio decidendi fatta propria con adeguato equilibrio dalla Corte territoriale, si presenta quindi manifestamente infondato, per cui ne va dichiarata senz’altro l’inammissibilita’.
Tenuto altresi’ conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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