Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 2 luglio 2018, n. 29657.
La massima estrapolata:
Rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, adito per la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 181, comma 1-bis, del Dlgs 42/2004, dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione.
Sentenza 2 luglio 2018, n. 29657
Data udienza 16 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/09/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG: annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 29 settembre 2017 ha rigettato la richiesta con la quale il Procuratore Generale della Repubblica aveva domandato la revoca della sentenza di condanna emessa, nei confronti di (OMISSIS), in data 7 marzo 2013 (irrevocabile il 10 luglio 2014) in riforma della sentenza del 3 luglio 2007 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano, limitatamente alla imputazione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, perche’ estinto per prescrizione. Cio’ in ragione del trattamento sanzionatorio piu’ favorevole previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c) espressamente richiamato dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 56/ 2016.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando, in particolare, che, tenuto conto dell’intervento del giudice delle leggi ed avuto riguardo alla data dell’accertamento del reato, il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione paesaggistica risulterebbe spirato il 14 marzo 2012.
Aggiunge che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’indirizzo interpretativo fornito sul tema da questa Corte di Cassazione e che il suo ufficio avrebbe comunque interesse all’impugnazione, poiche’ nella vicenda processuale in esame il rapporto esecutivo non potrebbe comunque ritenersi esaurito, in quanto, sebbene la condanna sia stata condizionalmente sospesa, l’efficacia di tale sospensione e’ subordinata alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e, non avendovi provveduto il condannato, doveva essere richiesta alla Corte d’Appello la revoca del beneficio.
Osserva anche, alla luce della richiamata giurisprudenza, che sebbene il “giudicato sull’accertamento” e’ e resta intangibile, non consentendo rivalutazioni del fatto, il “giudicato sulla pena” e’ permeabile ad eventuali modifiche del trattamento sanzionatorio, purche’ in bonam partem, essendo espressione di un interesse collettivo, quello della certezza dei rapporti giuridici esauriti, suscettibile di bilanciamento con altri principi costituzionali e convenzionali, quali la liberta’ personale, la legalita’ della pena, la finalita’ rieducativa, il principio di uguaglianza, che, nella loro dimensione individuale, sono prevalenti rispetto alla dimensione collettiva sottesa alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici.
Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito specificati.
2. La Corte di appello ha ritenuto, in sintesi, che la decisione della Corte costituzionale non ha investito il precetto penale delDecreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 ma solo la sanzione, considerando pertanto che vi fosse l’impossibilita’, nel caso di specie, di revocare la sentenza di condanna definitiva e dichiarare estinto il reato per prescrizione, sostenendo che i poteri di intervento correttivo attribuiti dalla giurisprudenza al giudice dell’esecuzione non possano ritenersi estesi fino a tal punto, non trovando applicazione ne’ la L. n. 87 del 1953, articolo 30 ne’, tanto meno, l’articolo 673 c.p.p., bensi’ l’articolo 2 c.p., comma 4.
Tale assunto, tuttavia, non puo’ essere condiviso.
3. Come e’ noto, avuto riguardo al delitto paesaggistico di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, occorre tener conto della sentenza n. 56 del 23 marzo 2016, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede”: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed”.
Per effetto di tale decisione la contravvenzione prevista dal comma primo del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 si configura in presenza di ogni intervento abusivo eseguito in assenza di titolo abilitativo su beni vincolati paesaggisticamente, tanto in via provvedimentale che per legge, mentre il delitto sanzionato dal successivo comma 1-bis riguarda ora la sola ipotesi di lavori che superino i limiti volumetrici, alternativamente indicati nell’aumento superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, nell’ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi o nella realizzazione di una nuova costruzione con volumetria superiore a mille metri cubi.
4. Come correttamente ricordato dal Pubblico Ministero ricorrente, questa Corte ha gia’ avuto modo di affrontare la questione concernente il potere del giudice dell’esecuzione di accertare la prescrizione del reato, maturata in costanza del giudizio di merito, in presenza di una pronuncia di incostituzionalita’ che incida sulla natura della fattispecie considerata e, di riflesso, sui termini di cui all’articolo 157 c.p. e ss. alla stessa riferibili.
In due coeve pronunce, alla cui diffusa motivazione si rinvia, ritenendo superfluo riproporre integralmente l’articolato percorso argomentativo in esse sviluppato, si e’ pervenuti alla conclusione che rientra tra i poteri del giudice dell’esecuzione, adito per la rideterminazione della pena a seguito della dichiarazione di incostituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato, riqualificato come contravvenzione ai sensi dell’articolo 181, comma 1, del medesimo decreto, oggetto della sentenza definitiva di condanna, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e fatti salvi i rapporti ormai esauriti (Sez. 3, n. 38691 del 11/7/2017, Giordano, Rv. 271301; Sez. 3, n. 52438 del 11/7/2017, Scamardella, Rv. 271879).
Si afferma, in particolare, nella sentenza “(OMISSIS)”, che “a fronte di una sentenza di illegittimita’ costituzionale che incida sul trattamento sanzionatorio, deve ammettersi che il giudice dell’esecuzione – quando a cio’ sollecitato – debba non solo intervenire sulla stessa misura della pena (e, nel caso delle fattispecie oggetto della sentenza n. 56 del 2016, addirittura sulla sua specie), trasformando in legale una sanzione ormai illegale (perche’ determinata in ragione della norma vigente all’epoca della pronuncia di merito, poi cancellata o manipolata dalla sentenza di incostituzionalita’), ma debba anche dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato quando accerti che i termini di cui all’articolo 157 c.p. ss. – calcolati sulla sanzione edittale come ricavata dalla pronuncia di incostituzionalita’ – erano interamente spirati alla data dell’ultima sentenza di merito.
Il giudice dell’esecuzione, pertanto, si deve porre – “ora per allora” – nella stessa ottica che avrebbe avuto il giudice della cognizione se si fosse pronunciato successivamente alla declaratoria di incostituzionalita’ e, con l’unico ed insuperabile limite dei rapporti ormai esauriti e non piu’ retrattabili, deve dare attuazione alla pronuncia medesima, impedendo che la norma gia’ oggetto di censura – ormai espunta dall’ordinamento – possa produrre qualsivoglia ulteriore effetto; in altri termini, il giudice deve dare piena attuazione al combinato disposto dell’articolo 673 c.p.p., L. n. 87 del 1953 articolo 30, comma 4, inverando nella massima misura consentita quella “incidenza retroattiva” della pronuncia di incostituzionalita’ gia’ sopra richiamata, e cosi’ 1) revocando la sentenza di condanna ed eliminando ogni suo effetto non esaurito, qualora la declaratoria della Corte abbia investito l’in se del reato (cosi’ come il giudice della cognizione avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento ex articoli 129 e 530 c.p.p.); 2) rideterminando la specie e la misura della pena irrogata, qualora la declaratoria della Corte abbia investito soltanto il trattamento sanzionatorio (quella stessa pena che il giudice della cognizione avrebbe dovuto applicare, per specie, e potuto applicare, per misura, in esito alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalita’); 3) se del caso, e nella medesima ipotesi, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, se gia’ maturata al tempo della pronuncia di merito, con proiezione “a ritroso”, alla luce della sentenza della Corte costituzionale”.
Successivamente, con altra decisione (Sez. 3, n. 7735 del 6/12/2017 (dep. 2018), Mansi) si e’ giunti a conclusioni analoghe, giungendo all’affermazione dei seguenti principi di diritto:
– “in tema di esecuzione, il giudice, adito per la revoca della sentenza di condanna a seguito della dichiarazione di incostituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, deve dichiarare, anche d’ufficio, ai sensi della L. n. 87 del 1953, articolo 30, comma 4, l’estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna che debba essere riqualificato come contravvenzione ai sensi del comma 1 della norma incriminatrice citata, qualora la prescrizione sia maturata in pendenza del procedimento di cognizione e gli effetti della condanna non siano ancora esauriti”;
– “il relativo potere/dovere del giudice dell’esecuzione dev’essere esercitato quando ci si trovi di fronte ad una condanna definitiva a pena illegale derivante dalla declaratoria d’illegittimita’ costituzionale della norma incriminatrice non ravvisata dal giudice della cognizione, senza che il medesimo si sia posto il relativo problema giuridico ed abbia espresso le sue valutazioni, non essendo la correzione dell’errore preclusa dal giudicato neppure laddove questo si sia formato sulla base di una decisione assunta prima della declaratoria di illegittimita’ costituzionale della norma incriminatrice che sia tuttavia divenuta irrevocabile successivamente a tale declaratoria perche’ non sottoposta ad impugnazione”.
5. Cio’ posto, il Collegio, non essendovi ragioni per discostarsi da quanto precedentemente affermato nelle richiamate decisioni, ritiene di dover disporre l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame alla luce dei richiamati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
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