In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l’indennità di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 183/2010, come disciplinata dall’articolo 1, comma 13. della legge 92/2012 con norma di interpretazione autentica, ha carattere forfetizzato e omnicomprensivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2 luglio 2018, n. 17248.

La massima estrapolata:

In tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l’indennità di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 183/2010, come disciplinata dall’articolo 1, comma 13. della legge 92/2012 con norma di interpretazione autentica, ha carattere forfetizzato e omnicomprensivo e, pertanto, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni, retributivi e contributivi, causati dalla nullità del termine; con la conseguenza che l’indennità comprende anche il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione di azioni, aziendalmente prevista per gli assistenti di volo dipendenti a tempo indeterminato, trattandosi di danno comunque direttamente discendente dalla nullità del termine.

Sentenza 2 luglio 2018, n. 17248

Data udienza 6 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19706-2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimate –
Nonche’ da:
(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che le rappresentano e difendono, giusta deleghe in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 53/2012 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 22/02/2012 R.G.N. 259/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e assorbimento dell’incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale Avvocato (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 53/2012, depositata il 22 febbraio 2012, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, respinto il gravame di (OMISSIS), confermava la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale di Tempio Pausania aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto ai contratti stipulati dalla stessa con la societa’ (OMISSIS) S.p.A. a far data dal primo di essi (1 ottobre 2006); conseguentemente ordinato alla societa’ datrice di attribuire alla ricorrente la dovuta anzianita’ lavorativa e condannato la stessa al pagamento di undici mensilita’ globali di fatto a titolo risarcitorio, con la rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.800,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 800,00 per diritti.
2. La Corte di merito rilevava che la societa’ aveva integralmente riconosciuto il diritto all’anzianita’ e che, per tale parte, l’appello aveva inoltre formato oggetto di rinuncia, cosi’ che erano da ritenersi precluse ulteriori statuizioni sul punto e, in particolare, l’accertamento dell’eventuale diritto ad incrementi retributivi collegati all’anzianita’ di servizio.
3. La Corte osservava poi come il carattere onnicomprensivo dell’indennita’ L. n. 183 del 2010, ex articolo 32 escludesse il diritto a somme ulteriori rispetto all’ammontare gia’ liquidato e cosi’ alle retribuzioni od altri emolumenti negli intervalli tra un rapporto a termine e l’altro; quanto all’assegnazione di azioni della societa’ in virtu’ della rivestita qualita’ di assistente di volo, ovvero al pagamento, a titolo risarcitorio, del valore corrispondente, la Corte rilevava come tali domande risultassero sfornite di prova, indipendentemente dalla loro compatibilita’ con l’articolo 32.
4. La Corte rilevava infine che le spese di lite del primo grado, tenuto conto della serialita’ della controversia, erano state correttamente liquidate.
5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la lavoratrice con otto motivi, assistiti da memoria; ha resistito con controricorso (OMISSIS) S.p.A., proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.
6. (OMISSIS) S.p.A. e’ rimasta intimata.
7. Il ricorso, gia’ chiamato all’udienza pubblica del 15 giugno 2017, e’ stato rinviato alla presente per consentire l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e degli articoli 84, 99, 100 e 306 cod. proc. civ., nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5), per avere la sentenza impugnata erroneamente dedotto la rinuncia dell’appellante alla domanda di riconoscimento dell’anzianita’ lavorativa e retributiva, per effetto della nullita’ del termine del primo contratto, con i relativi avanzamenti di grado, qualifica e mansioni e con le connesse differenze retributive, dalla dichiarazione resa dal suo procuratore all’udienza di discussione, dichiarazione con la quale era stato invece semplicemente rilevato che la societa’ aveva attribuito (per il futuro) la richiesta anzianita’ lavorativa e che, pertanto, su tale punto (ma solo su di esso) era venuta a cessare la materia del contendere.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata la falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, nonche’ la violazione della L. n. 230 del 1962, articolo 5, Decreto Legislativo n. 368 del 2001, articolo 6 dell’Accordo quadro contenuto in allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’articolo 3 Cost.: rileva la ricorrente che la fondatezza della pretesa al riconoscimento dell’anzianita’ lavorativa e retributiva ed alle relative differenze retributive e’ in linea con il principio di parita’ di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e che la natura onnicomprensiva dell’indennita’ risarcitoria, di cui all’articolo 32, riguarda i soli periodi non lavorati (dalla scadenza del termine alla pronuncia che ricostituisce il rapporto) e non anche quelli lavorati.
3. Con il terzo motivo e’ dedotta omessa o insufficiente motivazione per avere la sentenza escluso il diritto della ricorrente alle retribuzioni negli intervalli non lavorati tra i diversi contratti a termine senza chiarire le ragioni per le quali le circostanze allegate (e cioe’ l’assoluta e costante disponibilita’ della lavoratrice e il divieto per la stessa di prestare servizio per altri datori) non fossero tali da integrare una pretesa ed una offerta delle prestazioni lavorative ed una costituzione in mora.
4. Con il quarto motivo e’ denunciata la violazione, ai sensi dell’articolo 360, nn. 3 e 4, di varie norme del Codice civile (articoli 1206, 1217, 1344, 2094 e 2099, articolo 1419, comma 2) e del Codice di rito (articoli 167, 416, 115, 116, 245, 356, 420 e 421), dell’articolo 102 disp. att. cod. proc. civ., della L. 10 gennaio 1935, n. 112, articoli 5 e 6 in relazione alla L. n. 230 del 1962, articoli 1 e 2: con il motivo in esame la ricorrente si duole del mancato rilievo attribuito dalla Corte alla circostanza che, con riguardo alla pretesa di ottenere il pagamento delle retribuzioni in relazione all’offerta delle prestazioni, la societa’ si fosse limitata a dedurre che non vi era stata alcuna offerta formale, senza contestare i fatti specificamente allegati, e comunque lamenta la mancata ammissione delle prove richieste a tal fine.
5. Con il quinto e con il sesto motivo e’ denunciato il vizio di omessa motivazione per non avere la sentenza di appello considerato, in relazione a diversi profili, che nessuna costituzione in mora era necessaria nel caso in esame.
6. Con il settimo motivo e’ denunciata la violazione dell’articolo 167 c.p.c. e articolo 416c.p.c., comma 3, articoli 115 e 116 cod. proc. civ., degli articoli 2043, 2056, 2094 e 2099 cod. civ. e dell’articolo 36 Cost. (articolo 360, nn. 3 e 4), nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza rigettato la domanda di assegnazione delle azioni (OMISSIS) (o di risarcimento del danno) sul rilievo dell’assenza di prova, senza considerare che la societa’ non aveva contestato i fatti a fondamento della pretesa ma solo la valutazione data alle azioni.
7. Infine, con l’ottavo motivo la ricorrente principale, deducendo la violazione del Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127 e degli articoli 112, 132 e 279 cod. proc. civ., nonche’ omessa o insufficiente motivazione (articolo 360, nn. 3, 4 e 5), si duole del regolamento delle spese di lite, avendone la Corte determinato l’importo al di sotto dei minimi tariffari e senza motivazione adeguata.
8. Con l’unico motivo del proprio ricorso incidentale (OMISSIS) S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, cosi’ come chiarito ed interpretato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 13, osservando come, nella ipotesi di accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la lavoratrice non potrebbe da tale pronuncia trarre alcuna utilita’, sul rilievo che l’indennita’ di cui all’articolo 32, comma 5, copre pure le eventuali pretese e differenze retributive (e segnatamente gli scatti di anzianita’) maturate fino alla sentenza che ha dichiarato il rapporto a tempo indeterminato.
9. E’ fondato, e deve essere accolto, il primo motivo del ricorso principale.
10. Al riguardo si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto oggetto di rinuncia la domanda relativa alla ricostruzione della carriera, ai fini previdenziali e retributivi, conseguente all’accertata nullita’ del termine apposto al primo contratto, sulla base della mera dichiarazione resa all’udienza di discussione della causa dal procuratore dell’appellante, avv. Meloni, il quale – secondo cio’ che risulta dal verbale – ha rilevato “che il punto dell’anzianita’” era stato “risolto dalla compagnia” e che, pertanto, era da ritenersi cessata la materia del contendere.
11. Peraltro la Corte e’ pervenuta a tale conclusione senza confrontare la dichiarazione con il contenuto della domanda, con la quale era stata richiesta l’attribuzione della dovuta anzianita’ lavorativa e dei relativi scatti (e cioe’ la completa ricostruzione della carriera, anche a fini previdenziali e retributivi, con i connessi avanzamenti, anche automatici, di grado, qualifica e mansioni): in sostanza, senza spiegare come potesse emergere, dalla dichiarazione del difensore, la rinuncia (anche) alle differenze e agli incrementi retributivi collegati all’anzianita’ di servizio, tenuto altresi’ conto della sommarieta’ della pronuncia di primo grado sul punto e della formulazione, con il ricorso in appello, di specifico motivo di impugnazione.
12. Quanto alla utilita’ che da una pronuncia di accoglimento del suddetto motivo potrebbe derivare alla ricorrente principale (ed esaminando, a tal fine, il ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS)), deve essere richiamato l’orientamento ribadito, fra le numerose conformi, da Cass. n. 14899/2015 (ord.).
13. Come puntualizzato nella suddetta ordinanza, la L. n. 183 del 2010, articolo 32 ha modificato il regime della tutela del lavoratore assunto con un contratto a termine illegittimo.
14. Il precedente assetto era cosi’ organizzato: nel caso in cui si accertasse l’illegittimita’ del termine, il giudice doveva ordinare la riammissione in servizio del lavoratore, con conseguente diritto a percepire le retribuzioni anche qualora il datore di lavoro non consentisse la ripresa del lavoro.
15. Questa prima fondamentale conseguenza e’ rimasta immutata.
16. Anche dopo la L. n. 183 del 2010 e la legge di interpretazione autentica, la sentenza che accerta l’illegittimita’ del termine converte il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato e dispone la riammissione del lavoratore in servizio.
17. Da quel momento il lavoratore avra’ diritto a percepire le retribuzioni tanto se il datore di lavoro adempie, quanto se non adempie (in questo secondo caso a titolo di risarcimento del danno commisurato al pregiudizio economico derivante dal rifiuto di assunzione: cfr. Cass. 11 aprile 2013, n. 8851; ma v. anche Corte cost. 30 luglio 2014, n. 226).
18. Con riferimento, invece, al periodo che precede la sentenza, il quadro e’ parzialmente cambiato.
19. Nel regime previgente mancava una norma che regolasse specificamente questo profilo e la regolamentazione venne delineata in base ai principi generali del diritto civile e del lavoro.
20. Fondamentale fu la sentenza delle Sezioni unite 5 marzo 1991, n. 2334, che risolse il contrasto tra due orientamenti: quello che riteneva che al lavoratore spettassero tutte le retribuzioni pregresse e quello che invece riteneva che il lavoratore avesse diritto alle retribuzioni pregresse solo se e a decorrere dal momento in cui avesse messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative.
21. E’ bene ricordare che la diversita’ dei due orientamenti concerneva il diritto alla retribuzione per gli intervalli non lavorati tra un contratto a termine e l’altro, in caso di sequenza di contratti a termine, mentre nessuna delle sentenze in conflitto negava che spettasse la retribuzione per i periodi di lavoro effettuati nella sequenza di contratti a termine.
22. Le Sezioni Unite ritennero che il problema concernente i periodi “non lavorati”, non trovasse soluzione in una norma specifica, come invece avveniva nella materia affine ma non identica dei licenziamenti illegittimi con la L. n. 300 del 1970, articolo 18 e dovesse, quindi, essere risolto in base ai principi generali dell’ordinamento.
23. Affermarono che il principio regolatore della materia, data la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, fosse quello della corrispettivita’ tra lavoro e retribuzione e che non potesse esservi retribuzione in assenza della prestazione lavorativa.
24. Per questa ragione ritennero non fondato l’orientamento che riconosceva tutte le retribuzioni pregresse per i periodi non lavorati, ed invece fondato quello che le riconosceva, ma solo a condizione ed a far tempo da un eventuale atto di messa a disposizione delle energie lavorative da parte del lavoratore.
25. Queste conclusioni hanno guidato la giurisprudenza dei decenni successivi.
26. Le Sezioni Unite si espressero anche sui “periodi lavorati” e precisarono che l’unificazione del rapporto di lavoro “comporta, a prescindere dalle eventuali spettanze, nei limiti anzidetti, per gli intervalli non lavorati, un ricalcolo delle spettanze per i periodi lavorati una volta considerati inseriti nell’unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente applicazione degli istituti propri di questo quali, ad esempio, gli aumenti di anzianita’, la misura del periodo di comporto, la misura del periodo di preavviso, e determina comunque sicuri vantaggi per il lavoratore…. quali l’acquisizione della corrispondente anzianita’, quanto meno per sommatoria dei periodi lavorati”.
27. Il quadro regolativo e’ cambiato con la L. n. 183 del 2010, ma – come si vedra’ – il cambiamento riguarda solo i periodi non lavorati.
28. L’articolo 32, comma 5, cosi’ si esprime: “nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un’indennita’ onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 8”.
29. La L. n. 92 del 2012 ha sancito, all’articolo 1, comma 13, che detta norma “si interpreta nel senso che l’indennita’ ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostruzione del rapporto di lavoro”.
30. Dalla norma si desume che l’indennita’ e’ volta al “risarcimento” del lavoratore e, quindi, concerne un danno subito dal lavoratore e cioe’ il danno derivante dalla perdita del lavoro dovuta ad un contratto a termine illegittimo, un danno da mancato lavoro.
31. La norma di interpretazione autentica afferma che l’indennita’ “ristora un pregiudizio” ribadendo, ancor piu’ esplicitamente, che e’ correlata ad un danno, un pregiudizio, derivante dalla perdita del lavoro e che essa e’ onnicomprensiva perche’ ristora per intero le “conseguenze” retributive e contributive di quel danno da mancato lavoro: quindi, tutti i danni sul piano retributivo e contributivo che sono conseguenza, cioe’ sono legati da un nesso di causalita’ con la perdita del lavoro.
32. Se l’indennita’ serve a risarcire le conseguenze retributive e contributive del danno da mancato lavoro e’ evidente che il legislatore considera solo i periodi di non lavoro ai fini di tale risarcimento.
33. Ed infatti esclude dal computo il periodo sino alla scadenza del termine, che e’ periodo di lavoro, in cui il lavoratore e’ stato retribuito e, quindi, non ha subito, ne’ puo’ subire, conseguenze negative sul piano retributivo o contributivo.
34. In tale periodo la retribuzione e’ dovuta e detto periodo si computa ai fini degli effetti riflessi e dell’anzianita’ di servizio.
35. L’anzianita’ di servizio maturata in questo periodo lavorato, vale a tutti gli effetti: rileva persino per la quantificazione della indennita’ volta a risarcire il danno derivante dalla perdita del lavoro, perche’ e’ uno dei criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, articolo 8, richiamati dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5.
36. Il problema oggetto della presente controversia deriva dal fatto che il datore di lavoro ha stipulato con il lavoratore non un unico contratto a termine, ma una serie di contratti a termine.
37. Il legislatore non ha espressamente considerato questo caso, ma l’interpretazione logico-sistematica della norma impone di ritenere che, se e’ estraneo al risarcimento il periodo del primo contratto a termine, lo saranno anche i periodi lavorati in successivi contratti a tempo determinato.
38. Sarebbe assurdo affermare che per questi periodi la retribuzione non spetti e sia assorbita nella indennita’, ma e’ parimenti contrario alla logica della norma ritenere che questi periodi di lavoro e’ come se non fossero stati effettuati e non rilevino ai fini dell’anzianita’ di servizio e delle sue implicazioni economiche.
39. Questi periodi non possono non avere lo stesso trattamento giuridico del periodo di lavoro per il primo contratto a termine in quanto, al pari del primo, sono estranei al danno determinato dal non lavoro, quindi estranei alla indennita’ prevista dal legislatore per risarcire le conseguenze retributive e contributive di quel pregiudizio.
40. Il risarcimento riguardera’ solo i periodi di “non lavoro”: solo per questi periodi vi e’ un danno da risarcire e un pregiudizio da ristorare.
41. Pertanto l’indennita’ prevista dall’articolo 32 risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze retributive e contributive e, in tal senso, e’ onnicomprensiva; mentre non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di piu’ contratti a termine).
42. I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell’indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro: per essi, infatti, non vi e’ niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non puo’, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettivita’ con la prestazione lavorativa effettuata.
43. In conclusione, nonostante i problemi lessicali derivanti dal fatto che probabilmente il legislatore ha configurato l’indennita’ avendo presente il caso, statisticamente piu’ frequente, della stipulazione di un unico contratto a termine, deve affermarsi che l’indennita’ prevista dalla L. n. 183 del 2010, articolo 32 ristora in generale il danno subito dal lavoratore per l’allontanamento dal lavoro, tanto se questo sia stato unico, quanto se sia stato ripetuto.
Per tali periodi di non lavoro, mentre prima il lavoratore aveva diritto ad essere comunque retribuito a decorrere dalla messa a disposizione delle energie lavorative pur non avendo lavorato, oggi e’ prevista solo l’indennita’ da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilita’.
45. Al contrario, per il periodo di lavoro (o i periodi di lavoro, in caso di sequenza di contratti) il lavoratore ha diritto ad essere retribuito ed ha diritto a che tale periodo o tali periodi siano computati ai fini della anzianita’ di servizio e della maturazione degli scatti di anzianita’.
46. Le suddette considerazioni e la richiamata natura onnicomprensiva dell’indennita’ L. n. 183 del 2010, ex articolo 32, comma 5, che copre le pretese relative agli intervalli non lavorati, consentono di ritenere infondati anche il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale.
47. Egualmente infondato e’ il settimo motivo del medesimo ricorso, alla luce di Cass. n. 14996/2012, con la quale e’ stato precisato, in fattispecie analoga alla presente, che “in tema di rapporto di lavoro con termine illegittimamente apposto, l’indennita’ di cui al comma 5 della L. 4 novembre 2010, n. 183, articolo 32 come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e, pertanto, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprendendo tutti i danni retributivi e contributivi – causati dalla nullita’ del termine”; con la conseguenza che “l’indennita’ comprende anche il risarcimento del danno derivante dalla mancata assegnazione di azioni, aziendalmente prevista per gli assistenti di volo dipendenti a tempo indeterminato, trattandosi di danno comunque direttamente discendente dalla nullita’ del termine”.
48. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale (con rigetto del ricorso incidentale condizionato), assorbiti il secondo e l’ottavo e rigettati gli altri.
49. Per l’effetto, l’impugnata sentenza n. 53/2012 della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Cagliari, cui e’ demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e l’ultimo, rigettati gli altri; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari.

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