La prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa costituita parte civile

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21886.

La massima estrapolata:

La prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa costituita parte civile esige un vaglio particolarmente rigoroso, mediante riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, nel rispetto del principio interpretativo enunciato in materia dalla Corte regolatrice, a mente del quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato ma, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi.
Le dichiarazioni della parte civile possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, qualora siano indicate nella motivazione le specifiche emergenze processuali sulle quali il Giudice ha fondato un giudizio di credibilita’ soggettiva del dichiarante e di intrinseca attendibilita’ del suo racconto.
Conseguentemente, le dichiarazioni della parte civile esigono un vaglio particolarmente rigoroso qualora sia venuto meno il riscontro intrinseco, come nel caso in cui una parte del narrato sia ritenuta inattendibile.
In tal caso, inoltre, la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile soggiace all’ulteriore regola di giudizio secondo la quale il giudizio d’inattendibilita’ riferito ad alcuni fatti inficia la credibilita’ delle parti del racconto che ne costituiscono l’imprescindibile antecedente logico.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21886

Data udienza 19 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Rita – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. MICCICHE’ Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa SERRAO EUGENIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI STEFANO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di PESCARA, come da delega a sostituto processuale che deposita, in difesa di (OMISSIS), che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello L’Aquila, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Teramo nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, commesso in (OMISSIS) fino ad epoca antecedente e prossima al (OMISSIS) con recidiva reiterata.
2. L’esponente propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione degli articoli 192 e 194 c.p.p., e per vizio di motivazione per non avere fatto buon governo dei principi che regolano la legittimita’ della valutazione frazionata della prova dichiarativa, avendo ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa (OMISSIS) potessero fondare la condanna per il delitto di cessione di stupefacenti sebbene fossero inattendibili con riguardo agli altri reati contestati (tentata estorsione e calunnia).
Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, giustificato con la valutazione gia’ operata per ricondurre la fattispecie concreta nell’alveo dell’articolo 73 Testo Unico Stup., comma 5, sebbene si tratti, ora, di fattispecie autonoma di reato.
3. (OMISSIS) era imputato, oltre che di aver ceduto a (OMISSIS) piu’ dosi di gr.0,8 circa di cocaina al prezzo di Euro 80,00 ciascuna, presso la sua abitazione, in numerose occasioni nel corso di sette anni, di aver tentato con minacce e violenza di ottenere, nel marzo 2012, il corrispettivo di pregresse cessioni per complessivi Euro 1.900,00 e di averlo accusato falsamente nel gennaio 2012, pur sapendolo innocente, di aver commesso una rapina ai suoi danni. Il Tribunale aveva escluso l’attendibilita’ del (OMISSIS) con riguardo ai reati di tentata estorsione e calunnia, mentre aveva ritenuto che le dichiarazioni concernenti la cessione di stupefacente fossero credibili in quanto riscontrate da un testimone appartenente alla Polizia Giudiziaria, il quale aveva riferito che, a seguito di perquisizione domiciliare per altro procedimento, erano stati rinvenuti presso l’abitazione del (OMISSIS) materiale per il confezionamento, un involucro contenente mannite ed una pressa idonea al confezionamento dei panetti di stupefacente.
3.1. La Corte territoriale ha confermato tale valutazione di attendibilita’ frazionata delle dichiarazioni del (OMISSIS), ritenendo che sussistessero idonei riscontri e che il giudizio di inattendibilita’ non compromettesse per intero la credibilita’ del dichiarante e non inficiasse la plausibilita’ delle altre parti del racconto.
3.2. La questione posta dal ricorrente concerne, in particolare, quali siano i criteri che consentono una valutazione frazionata del narrato della parte civile laddove l’unico riscontro sia costituito da elementi indiziari acquisiti in altro procedimento. Si contesta, infatti, che si potesse escludere un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali l’imputato e’ stato assolto e le parti ritenute attendibili, dato il rapporto causale tra spaccio e tentata estorsione e l’accertata consecutivita’ tra la precedente denuncia del (OMISSIS) (conclusasi con la condanna del (OMISSIS) per rapina aggravata) e la denuncia del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Giova, in primo luogo, evidenziare che la prova dichiarativa acquisita dalla persona offesa costituita parte civile esige un vaglio particolarmente rigoroso, mediante riscontro intrinseco ed estrinseco del narrato, nel rispetto del principio interpretativo enunciato in materia dalla Corte regolatrice, a mente del quale le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ penale dell’imputato ma, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puo’ essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 25321401).
1.2. E’ stato, successivamente, precisato che le dichiarazioni della parte civile possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilita’, qualora siano indicate nella motivazione le specifiche emergenze processuali sulle quali il Giudice ha fondato un giudizio di credibilita’ soggettiva del dichiarante e di intrinseca attendibilita’ del suo racconto (Sez. 5, n. 1666 del 14/01/2015, Pirajno, Rv.26173001).
1.3. Conseguentemente, le dichiarazioni della parte civile esigono un vaglio particolarmente rigoroso qualora sia venuto meno il riscontro intrinseco, come nel caso in cui una parte del narrato sia ritenuta inattendibile. In tal caso, inoltre, la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile soggiace all’ulteriore regola di giudizio secondo la quale il giudizio d’inattendibilita’ riferito ad alcuni fatti inficia la credibilita’ delle parti del racconto che ne costituiscono l’imprescindibile antecedente logico (Sez. 3, n. 3256 del 22/01/2013, P.C., Rv. 25413301; Sez. 3, n. 40170 del 6/12/2006, Gentile, Rv.23557501); tale relazione e’, invero, riscontrabile tra le plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente ed il tentativo di estorcere al cessionario la somma dovuta, e mai corrisposta, per dette cessioni.
1.4. Deve inoltre escludersi che siano sufficienti, quale riscontro estrinseco, elementi istruttori acquisiti in un distinto procedimento, salvo che si tratti di fatti di particolare valenza individualizzante ai sensi dell’articolo 192 c.p.p., comma 3, ossia idonei ad attribuire capacita’ dimostrativa e persuasivita’ probatoria in ordine all’attribuzione del reato descritto dalla parte civile al soggetto al quale i medesimi fatti si riferiscono; idoneita’ non riscontrabile nelle dichiarazioni rese dall’agente di polizia giudiziaria in merito all’esito di una perquisizione effettuata in altro contesto presso l’abitazione dell’imputato.
2. Per quanto detto, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perche’, in assenza di validi riscontri alla deposizione della parte civile, non vi e’ prova della sussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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