In terna di circolazione stradale, il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, e’ configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21881.

Le massime estrapolate:

Sono sottratti ai sindacato di legittimita’, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente).
In terna di circolazione stradale, il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, e’ configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'”incidente”, che e’ comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso: non e’, quindi, necessario, che il soggetto attivo abbia dato causa esclusiva e diretta al sinistro, essendo sufficiente che quest’ultimo sia – appunto – comunque ricollegabile al suo comportamento, ovvero che tale comportamento abbia comunque influito anche indirettamente sul corso degli eventi.
In caso di incidente, l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale e’ dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorita’ gia’ allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso.
Risponde del reato previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea.
Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talche’ il reato e’ configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al piu’ vicino posto di polizia.
Nel delitto di fuga previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, l’elemento soggettivo puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.
Quanto all’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (articolo 189 C.d.S., comma 7), esso analogamente puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilita’, o anche solo la possibilita’, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti.

Sentenza 17 maggio 2018, n. 21881

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa PICARDI ANTONIETTA, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Dato atto che alcun difensore e’ comparso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato, in data 21 marzo 2016, la sentenza con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata, in data 10 gennaio 2014, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia (OMISSIS) per i reati di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, commessi in (OMISSIS).
Brevemente riassumendo la vicenda sulla base di quanto recepito nella sentenza d’appello, il (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile di avere provocato un sinistro stradale con danno alle persone perche’, immettendosi con il suo furgone sulla (OMISSIS) da una via laterale, impegnava per circa un metro oltre la linea d’intersezione la carreggiata della strada provinciale; sopraggiungeva su quest’ultima arteria l’autovettura condotta da (OMISSIS), a bordo della quale viaggiava altresi’ (OMISSIS); a causa della parziale invasione della carreggiata da parte del furgone del (OMISSIS), il (OMISSIS) era costretto a una manovra di spostamento a sinistra e a una brusca frenata. Cio’ determinava il tamponamento dell’auto del (OMISSIS) ad opera di altra autovettura sopraggiunta da dietro nel medesimo senso di marcia, condotta da (OMISSIS).
Nell’occorso, il (OMISSIS) riportava un trauma distrattivo cervicale, mentre la (OMISSIS) riportava la frattura di una vertebra. Il (OMISSIS), subito dopo il sinistro, non si fermava per verificare l’accaduto e prestare eventuali soccorsi, ma si allontanava dal luogo, pur essendo il sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento alla guida e a fronte del fatto che, a cagione di tale incidente, vi erano state conseguenze dannose a carico di persone coinvolte. Egli veniva successivamente identificato mediante annotazione del numero di targa del furgone.
La Corte di merito ha disatteso tutte le doglianze articolate dal (OMISSIS), sia in punto di ricostruzione dei fatti, sia in riferimento al nesso causale tra la sua condotta e il sinistro, sia ancora con riguardo all’elemento soggettivo del dolo richiesto per ambedue i reati a lui contestati, sia infine in relazione all’invocata causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, che la Corte ha ritenuto di non riconoscere in relazione alla gravita’ del fatto e all’entita’ delle conseguenze che ne derivarono.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), con atto corredato da un’ampia premessa e articolato in otto motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo l’esponente lamenta violazione di legge (in specie degli articoli 40 e 41 c.p.), e vizio di motivazione in relazione al nesso di causalita’ fra la sua condotta e il sinistro: pur non contestando la (parziale) invasione della corsia di marcia dei veicoli del (OMISSIS) e del (OMISSIS), il ricorrente deduce in primo luogo che, come riferito anche dagli stessi testi (OMISSIS) e (OMISSIS), durante la manovra d’immissione egli era fermo, ed il suo furgone era quindi agevolmente visibile: il tamponamento, pertanto, non fu provocato da lui, ma dall’eccessiva velocita’ del (OMISSIS) e dalla distanza eccessivamente breve tra la vettura condotta da quest’ultimo e quella del (OMISSIS). Quanto meno, tali elementi concretano secondo l’esponente una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, tale quindi da interrompere il nesso causale tra la condotta ascritta al (OMISSIS) e il sinistro, ai sensi dell’articolo 41 c.p..
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ancora in riferimento al nesso di causalita’; oltre a riproporre alcuni argomenti posti a base del primo motivo (a proposito, in particolare, del fatto che il furgone era fermo ed era stato avvistato da entrambi i conducenti), il deducente rileva che non vi e’ prova della brusca frenata alla quale sarebbe stato costretto il (OMISSIS).
2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge (in specie dell’articolo 47 c.p.), e vizio di motivazione in riferimento all’elemento psicologico del dolo: quest’ultimo sarebbe stato escluso, secondo l’esponente, a causa dell’errore sul fatto previsto dalla norma extrapenale, consistito nella erronea percezione della liceita’ della sua condotta alla guida: in sostanza il (OMISSIS) non ritenne di avere cagionato l’incidente e, quando decise di allontanarsi, lo fece perche’ riteneva che il sinistro avesse cagionato solo danni a cose, anche perche’ i due conducenti delle auto coinvolte scesero subito dai rispettivi veicoli per constatare i danni, e nessuno invoco’ soccorsi, e cio’ lo legittimava a ritenere che non vi fossero state conseguenze lesive per le persone. Inoltre egli sapeva che il suo furgone era facilmente identificabile (recando la scritta di una nota ditta di trasporti) e quindi deve escludersi che egli volesse sottrarsi all’identificazione. L’esponente evidenzia inoltre che il suo convincimento di non essere responsabile del sinistro derivava anche da fatto che egli fu costretto a impegnare parte della carreggiata della strada provinciale perche’, nella manovra d’immissione, la visuale era ostacolata dalla presenza di una statua raffigurante una madonnetta votiva sul suo lato sinistro.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ancora in relazione all’elemento soggettivo, avendo egli ritenuto che la responsabilita’ dell’accaduto non fosse sua, ma dell’eccessiva velocita’ tenuta dal (OMISSIS) e dall’insufficiente distanza di sicurezza tra il veicolo condotto da quest’ultimo e quello condotto dal (OMISSIS).
2.5. Con il quinto motivo, sempre teso a denunciare violazione di legge (in specie dell’articolo 42 c.p.), e vizio di motivazione, l’esponente evidenzia di non avere avuto consapevolezza delle conseguenze lesive a carico di persone, conseguenze emerse solo successivamente e che quindi egli non poteva rappresentarsi, con conseguente carenza di dolo anche sotto questo profilo. Anche sotto il profilo della gravita’ dei danni riportati dai veicoli coinvolti, essa non era in realta’ tale da far pensare a conseguenze lesive per le persone.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge (sia in riferimento all’articolo 189 C.d.S., comma 7, sia in riferimento all’articolo 42 c.p.), e mancanza di motivazione in riferimento all’assenza di persone che chiamassero soccorso e alla conseguente impossibilita’, da parte sua, di rendersi conto che vi erano persone che avevano riportato conseguenze lesive.
2.7. Con il settimo motivo l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla carente ricostruzione dell’accaduto, all’elemento oggettivo e all’elemento soggettivo del reato, riproponendo in sostanza argomenti gia’ articolati nei motivi precedenti, da intendersi percio’ qui riproposti.
2.8. Con l’ottavo e ultimo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, per la quale in realta’ ricorrevano, a suo avviso, tutte le condizioni di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In base alla stessa prospettazione dell’esponente, i motivi di ricorso possono suddividersi in tre gruppi.
1.1. Un primo gruppo (comprensivo del primo e del secondo motivo di ricorso) attiene a questioni inerenti alla condotta del ricorrente ma, in particolare, al nesso di causalita’ fra quest’ultima e l’incidente: nesso di causalita’ che il ricorrente contesta.
1.2. Un secondo gruppo (che comprende i motivi dal terzo ai settimo) riguarda invece l’elemento psicologico dei reati contestati: in definitiva, tanto con riferimento al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 6, quanto con riferimento al reato di cui all’articolo 189 C.d.S., comma 7, l’esponente contesta di avere agito con dolo e assume, al piu’, di avere commesso un errore scusabile sulla sua responsabilita’ circa l’accaduto.
1.3. Un terzo gruppo, corrispondente all’ottavo motivo di ricorso, riguarda infine l’invocata causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., di cui il ricorrente contesta il mancato riconoscimento.
2. Si premette fin d’ora che la risposta alle lagnanze del deducente puo’ essere articolata con riferimento ai suddetti tre gruppi, atteso che in molti dei motivi (ci si riferisce in particolare a quelli compresi nel primo e, soprattutto, nel secondo gruppo) vengono ribaditi profili in buona parte comuni e fra loro sovrapponibili, si’ da potersi congiuntamente trattare.
3. Iniziando dal primo gruppo, i primi due motivi di ricorso sono infondati.
Sotto il profilo dell’indagine causale, la descrizione dell’evento fornita dalla Corte di merito alle pagine 10 e 11 della sentenza impugnata risulta completa, logica ed esente da contraddizioni, e cosi’ anche la descrizione della rilevanza causale del comportamento alla guida del (OMISSIS). Vengono illustrate le ragioni per le quali non vi era alcuna necessita’ che l’odierno ricorrente si sporgesse di circa un metro con il suo furgone, ostruendo cosi’ parte della carreggiata (esattamente circa un terzo della corsia di marcia dei (OMISSIS) e del (OMISSIS), tale da comportare oggettivi problemi di transito, essendo residuato uno spazio di poco piu’ di due metri di larghezza); vi fu necessariamente una frenata brusca da parte dell’auto del (OMISSIS), come afferma la sentenza impugnata, atteso che il tamponamento di quest’ultima vettura ad opera dell’auto de (OMISSIS), al di la’ delle contrarie allegazioni del ricorrente, viene descritto come violento e tale da provocare danni rilevanti ai due veicoli, sulla base del verbale redatto dagli agenti accertatori (vds. pag. 12 sentenza).
Al riguardo giova ricordare che sono sottratti ai sindacato di legittimita’, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia (valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilita’, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente) (Sez. 4, n. 37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv. 245294).
Nella specie, quindi, la Corte di merito ha affermato la rilevanza causale del comportamento alla guida del (OMISSIS) sulla base di precisi elementi fattuali; e del resto, verificando tale assunto logico sulla base di un semplice procedimento di eliminazione mentale della condotta inosservante dell’odierno ricorrente (ossia ipotizzando che non vi fosse stata la parziale invasione della carreggiata da parte sua, vietata quanto meno dall’articolo 145 C.d.S.), e’ di tutta evidenza che l’auto del (OMISSIS) non avrebbe avuto alcuna necessita’ ne’ di sterzare verso sinistra, ne’ soprattutto di frenare bruscamente qualora il (OMISSIS) non si fosse immesso parzialmente sulla corsia di marcia dello stesso (OMISSIS).
Oltre a cio’, non va dimenticato che, in terna di circolazione stradale, il reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, e’ configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l'”incidente”, che e’ comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (vds. la recente Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017 – dep. 17/11/2017, Spernanzoni, Rv. 271260): non e’, quindi, necessario, che il soggetto attivo abbia dato causa esclusiva e diretta al sinistro, essendo sufficiente che quest’ultimo sia – appunto – comunque ricollegabile al suo comportamento, ovvero che tale comportamento abbia comunque influito anche indirettamente sul corso degli eventi.
Ne’ puo’ in alcun modo sostenersi che le condotte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) costituiscano cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale tra la condotta del (OMISSIS) e il sinistro: invero, non puo’ ritenersi interruttiva del nesso di causalita’ una successiva condotta parimenti colposa posta in essere da altro soggetto, che risulti non eccezionale ne’ imprevedibile, ed e’ sicuramente da escludersi che possa dirsi tale la circostanza che alcuno dei veicoli in transito sull’arteria principale (nella quale si stava immettendo il furgone condotto dall’imputato) procedesse a velocita’ eccessivamente elevata e/o non rispettando la distanza di sicurezza (cfr. in linea di principio Sez. 4, Sentenza n. 10676 del 11/02/2010, Esposito, Rv. 246422).
4. Parimenti infondati risultano i motivi dal terzo al settimo, che possono qui congiuntamente trattarsi.
Non puo’ in alcun modo, in primo luogo, parlarsi di errore scusabile da parte del (OMISSIS).
Si premette che dev’essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per “legge diversa dalla legge penale”, ai sensi dell’articolo 47 c.p., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implicitamente (Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808). In riferimento al caso di specie, quindi, va ribadito che non puo’ dirsi scusabile l’errore sul precetto, che nel caso in esame riguardava sia l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi dell’imputato in corrispondenza dell’intersezione, prima di immettersi nella strada con diritto di precedenza (atteso che tale obbligo era finalizzato a impedire il verificarsi di incidenti del tipo di quello occorso nella specie, e che non vi erano ostacoli alla visibilita’ in corrispondenza dell’incrocio, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, atteso quanto rilevato dalla Corte di merito circa l’ininfluenza della “madonnetta” votiva sulla visuale: vds. pag. 11 sentenza); sia – ed a maggior motivo – laddove esso riguardava l’inottemperanza del (OMISSIS) all’obbligo di fermarsi e a quello di prestare assistenza dopo l’incidente: quest’ultimo costituiva, infatti, evidente errore proprio sul precetto penale che si assume violato (ossia quello contenuto nell’articolo 189 C.d.S., comma 1, e sanzionato in caso di violazione dai successivi commi 6 e 7).
Sul piano fattuale, la sentenza impugnata fa buon governo dei principi vigenti in subiecta materia. Infatti, allo scopo di dimostrare che il (OMISSIS) doveva percepire che si trattava di un sinistro con probabili danni alle persone (tale quindi da imporgli di intervenire per sincerarsi dell’accaduto, mettersi a disposizione delle autorita’ e prestare soccorso alle persone eventualmente ferite), la Corte di merito ha sottolineato ia gravita’ del sinistro e dei danni riportati dai due veicoli – tale da doversi necessariamente riferire a un urto particolarmente violento fra le vetture del (OMISSIS) e dei (OMISSIS) – ed ha inoltre evidenziato che il (OMISSIS) non era legittimato a ritenere che non vi fossero conseguenze alle persone sol perche’ i due conducenti sarebbero scesi subito dalle rispettive vetture, atteso che a bordo dell’auto del (OMISSIS) vi era un’altra persona ( (OMISSIS), donna di eta’ avanzata) la quale in effetti subi’ la frattura di una vertebra.
E’, in particolare, dirimente la circostanza che il furgone condotto dal (OMISSIS), contrariamente a quanto dallo stesso allegato in un primo tempo, si allontano’ immediatamente dal luogo del sinistro, senza nemmeno soffermarsi a verificare cosa fosse successo (sia il (OMISSIS) che il (OMISSIS), come da loro dichiarazioni riportate a pagina 12 della sentenza impugnata, riferirono che il furgone dopo l’urto si allontanava). Tale elemento fattuale priva di rilevanza sia le allegazioni del ricorrente in riferimento al fatto che nessuno richiedeva soccorsi (circostanza che ovviamente non poteva essere nota a colui il quale aveva ritenuto di allontanarsi immediatamente dal sito), sia quanto dallo stesso sostenuto in ordine alla sua agevole identificabilita’ per il solo fatto di condurre un furgone di una nota ditta di trasporti.
Non e’, del resto, esatto affermare che l’interesse giuridico presidiato dalla norma incriminatrice de qua sia costituito unicamente dall’esigenza di evitare che l’automobilista coinvolto in un sinistro con danno alle persone si sottragga all’identificazione: sul punto e’ dirimente quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 29 maggio 1996, n. 305, nella quale, dichiarando non fondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 189 C.d.S., comma 6, ha fra l’altro precisato che la “”ratio” complessiva della pluralita’ di previsioni penali contenute nell’articolo 189, deve, sostanzialmente, ravvisarsi nel giudizio di disvalore nei confronti di comportamenti contrari a quel minimo sentimento di solidarieta’ umana, che impone di non abbandonare le vittime di incidenti stradali”.
In coerenza con tale principio, la giurisprudenza di legittimita’ ha per quanto d’interesse nel caso specifico affermato che, in caso di incidente, l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale e’ dunque tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorita’ gia’ allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso (Sez. 4, n. 8626 del 07/02/2008, Di Vece e altri, Rv. 238973). Coerentemente con tale orientamento la Corte ha altresi’ affermato che risponde del reato previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea (Sez. 4, n. 9128 del 02/02/2012, Boffa, Rv. 252734); si e’ anche affermato che il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talche’ il reato e’ configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al piu’ vicino posto di polizia (Sez. 4, n. 11195 del 12/02/2015, Dandaro, Rv. 262709).
Ne discende che, in base ai suddetti criteri, alcun rilievo scriminante puo’ rivestire il fatto che il (OMISSIS) (peraltro immediatamente allontanatosi alla guida del furgone) non avrebbe visto o udito alcuno chiedere soccorso, o che due degli occupanti fossero scesi per verificare i danni, o che il furgone condotto dall’imputato ne consentisse l’agevole identificazione.
E’ d’altronde evidente, in relazione ad ambedue i reati contestati, la sussistenza, quanto meno, del dolo eventuale, nei termini correttamente affermati dalla Corte distrettuale (vds. pag. 13 sentenza).
Al riguardo e’ noto che, nel delitto di fuga previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, l’elemento soggettivo puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (cfr. per tutte Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv, 252374).
Quanto all’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente (articolo 189 C.d.S., comma 7), esso analogamente puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilita’, o anche solo la possibilita’, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (vds. la recente Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046: in motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso il rischio).
5. Infine, e’ manifestamente infondato l’ottavo e ultimo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto.
La Corte di merito ha evidenziato le peculiarita’ caratterizzanti il caso di specie e ostative al riconoscimento della non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p., ponendo l’accento sulla gravita’ dell’offesa e, in specie, sulla gravita’ dell’incidente, dei danni riportati dai veicoli e delle conseguenze lesive riportate dalla (OMISSIS); nonche’ sulla particolare riprovevolezza della condotta del (OMISSIS), specie in relazione al suo immediato allontanamento e al fatto che egli non si presento’ spontaneamente, ma fu rintracciato dai Carabinieri cinque ore dopo il sinistro. Tale percorso argomentativo, del tutto adeguato e conducente, si uniforma pienamente all’indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Tushaj, laddove si afferma che il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

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