Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21658.
La massima estrapolata:
Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e’ diverso da quello della sospensione condizionale della pena – nella sentenza impugnata oggetto di argomentata reiezione – perche’, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilita’ di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilita’ di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicita’ quale particolare conseguenza negativa del reato, sicche’ non e’ contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione. Ne consegue che, stante la diversita’ dei presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, sicche’ l’omissione, sul punto, resta patologica e determina l’annullamento della sentenza che vi sia incorsa.
Sentenza 16 maggio 2018, n. 21658
Data udienza 16 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. TUDINO Alessandrin – Consigliere
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/04/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA che ha concluso per l’inammissibilita’;
Udito il difensore avv. (OMISSIS), per il ricorrente, in sostituzione dell’avv. (Ndr: testo originale non comprensibile).
Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza deliberata in data 26 aprile 2016, la Corte di appello di Salerno ha confermato quella del Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Eboli, che, all’esito del giudizio abbreviato, in data 10 marzo 2011, aveva dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS), colpevoli dei delitto di tentato furto aggravato in concorso, commesso in (OMISSIS), e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti contestate, li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del difensore Avv. (OMISSIS), il quale, attraverso un unico atto di impugnativa, ha articolato un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Deduce promiscuamente il vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 175 c.p. e L. n. 689 del 1981, articolo 53, e il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e quello della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, senza, peraltro, motivare in ordine al loro diniego, benche’ fosse stata espressamente chiesta la loro applicazione con l’atto di appello.
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e’ diverso da quello della sospensione condizionale della pena – nella sentenza impugnata oggetto di argomentata reiezione – perche’, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilita’ di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilita’ di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della pubblicita’ quale particolare conseguenza negativa del reato, sicche’ non e’ contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell’altro (Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137). Ne consegue che, stante la diversita’ dei presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, sicche’ l’omissione, sul punto, resta patologica e determina l’annullamento della sentenza che vi sia incorsa (Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Cojocaru, Rv. 269638).
3.2. La Corte territoriale ha, altresi’, omesso di valutare la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. Cosi’ facendo ha violato la L. n. 689 del 1981, articolo 53 che, al comma 1, statuisce che il giudice, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di sei mesi, “puo’ sostituirla altresi’ con la pena pecuniaria della specie corrispondente” e l’articolo 58 citata Legge che regola tale potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva imponendogli di tener conto dei criteri indicati nell’articolo 133 c.p.: criteri che sono sia di natura oggettiva sia di natura soggettiva.
Limitandosi ad affermare, nella sentenza impugnata, che la pena siccome in concreto determinata appariva conforme ai parametri direttivi sanciti dall’articolo 133 c.p., il Collegio di appello e’, pertanto, incorsa in violazione di legge; e d’altronde, anche qualora si potesse prescindere da tale violazione, rimarrebbe l’evidente omissione motivazionale denunciata. Si e’, infatti, statuito da parte di questa Corte che la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 3, n. 26710 del 05/03/2015, Natalicchio, Rv. 264022; Sez. 3, n. 37814 del 06/06/2013 Zicaro Romenelli, Rv. 256979; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853; Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006).
4. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai predetti punti, in relazione ai quali va disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti della conversione di pena e della non menzione della condanna con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame.
Motivazione semplificata.
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