Il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2015, e’ posto a tutela della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 13 giugno 2018, n. 27170.

La massima estrapolata:

 

Il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2015, e’ posto a tutela della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria, quale bene “strumentale” alla salvaguardia dei beni “finali” del patrimonio dei soci e dei creditori, nonche’ dei terzi interessati, la consumazione dell’illecito coincide con l’esposizione (o l’omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”.
La consumazione del reato, che radica la competenza per territorio, coincide, dunque, con l’esposizione “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”, che avviene nel momento e nel luogo in cui si riunisce l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci

Sentenza 13 giugno 2018, n. 27170

Data udienza 27 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Anton – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. RICCARDI Giusep – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/07/2017 del Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RICCARDI GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI NARDO Marina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17/07/2017, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha confermato l’ordinanza di sequestro preventivo emessa il 07/06/2017 dal Gip del medesimo Tribunale, con cui veniva contestualmente convalidato il sequestro preventivo d’urgenza disposto dal P.M. in relazione alla quota del 95% del capitale sociale, detenuta da (OMISSIS), di (OMISSIS) s.r.l., nonche’ ai rapporti finanziari e ai beni immobili (in particolare, l’immobile sede della casa di cura (OMISSIS)) e mobili registrati facenti capo alla societa’, annullando il provvedimento impugnato limitatamente al reato di truffa contestato al capo A dell’imputazione provvisoria.
In particolare, i titoli cautelari originariamente adottati riguardavano:
il reato di cui all’articolo 61 c.p., nn. 2 e 7 e articolo 640 c.p, per avere (OMISSIS), con raggiri ed artifici consistenti nel contrarre obbligazioni di acquisto del 95% del capitale della societa’ (OMISSIS) e nel simulare l’esistenza di una liquidita’ inesistente, indotto in errore i soci della societa’ (OMISSIS) sulle reali capacita’ di adempimento degli obblighi assunti. In particolare, con atto del 05/08/2014 acquistava dai soci cedenti un pacchetto azionario per il prezzo pattuito di 3.325.000,00 Euro, corrispondendo nell’immediato un anticipo di Euro 598.500,00 e la restante somma da pagarsi in rate semestrali di Euro 389.500, e rilasciava a garanzia di pagamento una polizza assicurativa della societa’ (OMISSIS) s.p.a., che risultava pero’ insolvente, in quanto dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 2015 (capo A).
– il reato di cui all’articolo 61 c.p., nn. 7 e 11, articolo 81 c.p., comma 2 e articoli 110 e 646 c.p., per avere (OMISSIS), quale socio al 50% della (OMISSIS) s.p.a., nonche’ Presidente del CDA, e quale socio unico della (OMISSIS) s.r.l., che aveva acquistato il 95% del capitale di (OMISSIS) dal (OMISSIS), in concorso con (OMISSIS) (amministratore unico della societa’ (OMISSIS)), (OMISSIS) (socio al 50% e amministratore delegato del (OMISSIS)) e (OMISSIS), usufruito degli introiti della societa’ (OMISSIS) per effettuare bonifici in favore della societa’ (OMISSIS) s.p.a., di cui il medesimo (OMISSIS) era socio al 50%, per un ammontare complessivo di Euro 1.242.010,00.
Nonostante i continui solleciti da parte di una socia di minoranza, (OMISSIS), e del collegio sindacale, tale somma non veniva mai restituita alla societa’ (OMISSIS), cagionando cosi’ un danno patrimoniale di rilevante gravita’, considerando anche le condizioni di crisi economica e finanziaria in cui gia’ versava la predetta societa’ (capo B).
– il reato di cui all’articolo 110 c.p. e articolo 2621 c.c., per avere (OMISSIS), quale socio di maggioranza e istigatore della condotta, in concorso con (OMISSIS), amministratore di (OMISSIS), esposto nel bilancio relativo all’anno 2015, approvato nell’assemblea del 18/11/2016, fatti materiali non corrispondenti al vero; in particolare, veniva iscritto il credito di Euro 1.242.010,00 nei confronti della societa’ (OMISSIS), con l’indicazione “credito verso controllante esigibile entro l’esercizio successivo”, fatto non corrispondente al vero in quanto alla fine del 2016 detto credito scaduto non veniva pagato, cagionando un danno patrimoniale alla societa’ (capo C).
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con un primo motivo denuncia l’inosservanza di norme processuali e la nullita’ dell’atto impugnato per incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria.
In ossequio all’articolo 12 c.p.p., lettera c, assume il ricorrente che il reato “piu’ grave” vada individuato nella violazione dell’articolo 2621 c.c., che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, contenente fatti non corrispondenti al vero, viene portato a conoscenza dei destinatari; tanto premesso, poiche’ il bilancio risulta essere stato esposto ai soci ed approvato all’assemblea societaria del 18/11/2016 a Frosinone, presso la sede della (OMISSIS) s.r.l., l’A.G. competente dovrebbe essere individuata nel Tribunale di Frosinone.
In ogni caso, considerando che la diffusione del bilancio e’ avvenuta tramite invio telematico e upload sulla piattaforma digitale del sito del registro delle imprese, e non tramite deposito presso la Camera di Commercio dove aveva sede la societa’, il reato si sarebbe perfezionato solo con la diffusione del falso in bilancio, individuabile nel momento in cui la comunicazione telematica viene acquisita nella banca dati del server del Registro delle Imprese, ubicato in (OMISSIS), cosi’ divenendo disponibile al pubblico.
2.2. Con un secondo motivo denuncia violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: secondo il Tribunale, la vendita delle quote societarie di (OMISSIS), da parte di (OMISSIS) in favore di (OMISSIS), sarebbe simulata, e finalizzata ad evitare il vincolo del sequestro; le esigenze cautelari sarebbero state individuate nel pericolo di reiterazione di reati di sottrazione di beni e risorse, falsi in bilancio e omesso pagamento di imposte, che sarebbero tuttavia ascrivibili al nuovo amministratore (OMISSIS), che, pero’, non risulta indagato; la motivazione del Tribunale sarebbe dunque basata su mere congetture.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente al primo motivo.
Al riguardo, premesso che il reato di false comunicazioni sociali, in particolare dopo la riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2015, e’ posto a tutela della correttezza e trasparenza dell’informazione societaria, quale bene “strumentale” alla salvaguardia dei beni “finali” del patrimonio dei soci e dei creditori, nonche’ dei terzi interessati, la consumazione dell’illecito coincide con l’esposizione (o l’omissione) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”.
La consumazione del reato, che radica la competenza per territorio, coincide, dunque, con l’esposizione “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico”, che avviene nel momento e nel luogo in cui si riunisce l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci (in tal senso, Sez. 5, n. 2160 del 05/04/2000, Marinotta, Rv. 216884: “Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 c.c., si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l’assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci, pertanto con riferimento a tale luogo si radica la competenza per territorio, non rilevando, ai predetti fini, il momento (e il luogo) di deposito degli atti presso la Camera di Commercio”).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata erroneamente ha individuato la consumazione del reato nel momento del deposito del bilancio presso la sede sociale della societa’, ed il luogo di consumazione del reato, e di conseguenza l’A.G. competente, nella sede sociale della societa’ ove viene depositato il bilancio; nel caso in esame, invero, coincidendo il luogo in cui il bilancio e’ stato illustrato ai soci ed approvato dall’assemblea con la citta’ di (OMISSIS), va dichiarata la competenza per territorio dell’A.G. di (OMISSIS).
2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato, in quanto le doglianze proposte concernono il merito della valutazione formulata dall’ordinanza impugnata, e non si confrontano con la motivazione del Tribunale della liberta’, che, nell’evidenziare le esigenze cautelari sottese al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ha affermato, sulla base dei molteplici elementi di fatto richiamati, che la cessione di (OMISSIS) integra una vendita simulata finalizzata ad evitare il pignoramento delle quote della societa’ richiesto dall’amministratore della (OMISSIS) s.p.a., e che il reale dominus della societa’ e’ rimasto, anche in seguito alla formale compravendita, (OMISSIS).
3. Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nonche’ del provvedimento del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 7.6.2017, con trasmissione degli atti ex articolo 27 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, per l’inoltro della richiesta cautelare al competente Tribunale di Frosinone.
Al riguardo, con riferimento all’efficacia “ultrattiva” del vincolo reale imposto, va rammentato il principio secondo cui la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell’impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l’inefficacia differita, ex articolo 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (Sez. U, n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164); in tal senso, invero, va ribadito il principio, affermato anche in tema di misure cautelari personali, secondo cui la Corte di cassazione, quando rileva l’incompetenza del giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo deve annullare senza rinvio l’ordinanza del tribunale del riesame e il provvedimento genetico di applicazione della misura limitatamente alla dichiarazione di ritenuta competenza, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la ordinanza coercitiva riesaminata, affinche’ quest’ultimo rimetta gli atti all’organo requirente presso il giudice competente al fine di rinnovare la richiesta di emissione della misura cautelare (Sez. 1, n. 974 del 16/12/2014, dep. 2015, Ladogana, Rv. 262939).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonche’ il provvedimento del Gip del Tribunale di Reggio Calabria del 07/06/2017, e dispone trasmettersi gli atti ex articolo 27 c.p.p., al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Frosinone.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *