Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26606.
Sentenza 11 giugno 2018, n. 26606
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa nel procedimento c/:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/05/2017 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Franca Zacco, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre (OMISSIS) avverso l’ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell’articolo 410 c.p.p., nel procedimento iscritto contro (OMISSIS) per il reato di diffamazione.
Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio, in quanto all’udienza del 26 aprile 2017, svoltasi dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, era stato impedito all’avv. (OMISSIS), presente in udienza per delega “orale” del difensore officiato (avv. (OMISSIS)), di esporre le proprie ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato. La questione posta dal ricorrente attiene, evidentemente, alle modalita’ di conferimento – da parte del difensore officiato della delega prevista dall’articolo 102 c.p.p.: vale a dire, se debba essere conferita necessariamente per iscritto, ovvero se possa essere conferita oralmente. La prima soluzione e’ quella giuridicamente corretta.
1. A tale conclusione occorre pervenire, innanzitutto, per il chiaro disposto dell’articolo 96 c.p.p., e articolo 34 delle D.A.C.P.P.: la prima di dette norme – nel prevedere, per l’imputato, il diritto di nominare non piu’ di due difensori di fiducia – stabilisce, al secondo comma, che “la nomina e’ fatta con dichiarazione resa all’autorita’ procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”; la seconda – rubricata espressamente “designazione del sostituto del difensore” – stabilisce che “il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell’articolo 96, comma 2, del codice”. Chiave di lettura e’, quindi, l’articolo 96 c.p.p., comma 2, per il quale la nomina (come la designazione del sostituto, in virtu’ del rimando fatto dall’articolo 34 D.A.c.p.p.) deve essere documentata per iscritto, perche’ solo in tal modo puo’ avere effetto dinanzi all’Autorita’ giudiziaria. Infatti: a) se la nomina e’ fatta con “dichiarazione resa all’autorita’ procedente”, essa e’ necessariamente inserita in un verbale, non essendo concepibile una nomina affidata alla memoria degli operatori giudiziari; b) se “e’ consegnata all’autorita’ procedente dal difensore” vuol dire che e’ stata effettuata per iscritto e in tale forma consegnata all’Autorita’ giudiziaria; c) se “e’ trasmessa con raccomandata” all’autorita’ giudiziaria procedente vuol dire che e’ stata previamente raccolta in forma scritta. Di conseguenza, dovendo la designazione del sostituto avvenire nelle stesse forme, non e’ ammissibile la designazione orale. Essa puo’ avvenire con dichiarazione reset personalmente dal difensore all’autorita’ procedente (nel qual caso e’ inserita a verbale), ovvero consegnata o trasmessa per iscritto all’autorita’ procedente.
2. Cio’ che e’ stato stabilito per il sostituto del difensore dell’imputato vale, a maggior ragione, per il sostituto del difensore delle altre parti private (articolo 100 c.p.p.) e della persona offesa (articolo 101 c.p.p.), dal momento che l’articolo 34 D.A. c.p.p. si riferisce, indistintamente, ad ogni difensore, sia per la sua collocazione sistematica (e’ ricompreso nel capo IV del titolo I, che detta norme per ogni “difensore”), sia per il suo contenuto semantico (parla, genericamente, del “difensore”). D’altra parte, non e’ ipotizzabile, per il sostituto di detti difensori, una soluzione diversa, dal momento che gia’ per il difensore della parte civile, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria l’attribuzione del ministero deve avvenire per procura speciale, trattandosi di soggetti che agiscono nell’ambito di un rapporto civilistico, ancorche’ inserito nel processo penale, mentre, per il difensore della persona offesa, la forma scritta e’ prescritta dall’articolo 101 c.p.p. (che rimanda, ancora una volta, all’articolo 96 c.p.p., comma 2). Sotto il profilo dell’inquadramento giudico va considerato che la sostituzione processuale e’ sussumibile nello schema della rappresentanza (articolo 1387 c.c.); il che conferma che il conferimento dell’incarico deve avvenire con le forme previste per la nomina del difensore (articolo 1392 c.c., e articolo 96 c.p.p.).
3. Alla medesima conclusione occorre pervenire se si ha riguardo non alla “nomina”, ma alla documentazione della qualita’ di difensore all’autorita’ procedente. Infatti, per tutti i “difensori”, la documentazione della qualita’ (all’autorita’ procedente) puo’ avvenire solo in forma scritta (si veda l’articolo 27 D.A.c.p.p.), sicche’ – anche tralasciando quanto prevede, per la nomina, l’articolo 34 cit. – non e’ concepibile che il sostituto del difensore sia esonerato dall’obbligo di documentare, alla stessa maniera, la sua qualita’, trattandosi di soggetto che fa le veci del difensore e sottosta’, quindi, alla medesima disciplina.
4. Ne’ a conclusione diversa e’ possibile pervenire se si ha riguardo alla disciplina positiva della professione forense, contenuta nel R.Decreto Legge n. 1578 del 27 novembre 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e nella L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense). Tanto perche’ il R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, prevede espressamente che “il procuratore puo’, sotto la sua responsabilita’, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei Tribunali della circoscrizione della Corte d’appello e Sezioni distaccate. L’incarico e’ dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata”. Tale norma non e’ stata abrogata dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), dal momento che l’art 65, della legge suddetta fa salve le norme anteriori fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla stessa legge (regolamenti che non risultano – allo stato – emanati) e dal momento che non risulta esercitata la delega prevista dall’articolo 64, della medesima legge (secondo cui il Governo avrebbe potuto adottare, entro ventiquattro mesi, uno o piu’ decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense). La disposizione contenuta nella L. n. 247 del 2012, articolo 14, comma 2, richiamata dal difensore di (OMISSIS), secondo cui “gli avvocati possono farsi sostituire o coadiuvare da altro avvocato, con incarico anche verbale” va interpretata, pertanto, nel senso che la sostituzione puo’ avvenire anche oralmente, ma al di fuori del processo, nel cui ambito vige, invece, la regola specificamente dettata dagli articoli 96 c.p.p., comma 2, e articolo 34 D.A. c.p.p..
Non e’ possibile, quindi, per le ragioni anzidette, accedere all’opinione del ricorrente e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, secondo cui la legge 247/2012 avrebbe implicitamente abrogato il R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 9, ne’ a siffatta conclusione inducono motivi di ordine logico (la “vanificazione” della previsione contenuta nell’articolo 14 cit.), giacche’ l’interpretazione qui accolta non esclude l’operativita’ dell’articolo 14 cit. in ambito extra-processuale (laddove rilevano esclusivamente i rapporti tra parti private) e perche’ niente impedisce al difensore di officiare per iscritto altro avvocato, allorche’ voglia delegare la rappresentanza processuale. D’altra parte, anche se si volesse ritenere abrogato la cit. L. n. 247 del 2012, articolo 9, non per questo verrebbe meno la previsione degli articoli 96 c.p.p., comma 2, e articolo 34 D.A.c.p.p., atteso che queste norme dettano una disciplina valevole in ambito settoriale, sicche’ non sarebbero toccate da una normativa disciplinante – in via generale – la professione forense, e perche’ non puo’ dirsi che la L. n. 247 del 2012, regoli “l’intera materia gia’ regolata dalla legge anteriore” (articolo 15 preleggi), dal momento che ne resta fuori l’istituto della rappresentanza processuale.
5. E’ infondato, pertanto, l’unico motivo di ricorso, che va, di conseguenza, rigettato. Consegue anche, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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