In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta iure proprio dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell’art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 10 luglio 2018, n. 18069.

La massima estrapolata

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta iure proprio dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell’art. 2059 c.c., questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero

Sentenza 10 luglio 2018, n. 18069

Data udienza 3 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13954-2016 proposto
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e qual esercenti la potesta’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ il primo anche quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dottoressa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 986/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto dal 4 motivo all’8, accoglimento p.q.r. dei motivi 1, 2, 3;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega orale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso L. 21 febbraio 2006, n. 102, ex articolo 3, ed ex articoli 409 c.p.c. e segg., (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali esercenti la potesta’ genitoriale sui minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e il primo altresi’ quale erede di (OMISSIS), citavano in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) (ora (OMISSIS) S.p.A., compagnia assicuratrice, e (OMISSIS) S.p.A., gerente della lite) per sentir accertare l’esclusiva responsabilita’ della sig.ra (OMISSIS) nel sinistro stradale occorso il (OMISSIS) nel comune di (OMISSIS) a cagione del quale (OMISSIS) riceveva lesioni mortali. Nel giudizio si costituiva (OMISSIS) S.p.A. (succeduta a (OMISSIS) assicurazioni). Il Tribunale di Forli’, dopo aver esperito istruttoria per testi limitatamente da alcuni capitoli di prova, accertava la responsabilita’ della convenuta per il sinistro e condannava i convenuti in solido a pagare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in misura ridotta rispetto a quella richiesta; alla nuora (OMISSIS) veniva negato il diritto al risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto sull’assunto che non fosse stato provato il particolare vincolo affettivo sussistente con la suocera, e cio’ in ragione dell’ assenza di una situazione di stretta convivenza tra le parti e del fatto che i figli minori erano di consueto affidati alla nonna materna, e non alla nonna paterna che era perlopiu’ impegnata ad accudire il marito invalido. Avverso la pronuncia del tribunale di Forli’ emessa il 12 marzo 2012 gli attori svolgevano appello per quanto riguarda sia la quantificazione dei danni, che le spese di giudizio. Nel giudizio di appello si costituiva la sola compagnia di assicurazioni la quale proponeva appello incidentale riguardo all’accertamento della piena responsabilita’ della danneggiante e all’errato riconoscimento del danno non patrimoniale iure proprio a favore dei nipoti della vittima. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 986 del 2015, pubblicata il 28 maggio 2015, accoglieva in parte l’appello principale condannando i responsabili in via solidale al pagamento della ulteriore somma di Euro 2.750,00 a titolo di danno patrimoniale e per il resto confermava tutte le altre statuizioni; respingeva quindi l’appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice e compensava interamente le spese dell’appello.
2. Con atto notificato a mezzo di servizio postale il 25 maggio 2016, avverso la decisione della corte d’appello di Bologna n 986 del 2015, pubblicata il 28 maggio 2015 e non notificata, hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), in proprio e quale erede del padre (OMISSIS) (deceduto in corso di causa) e (OMISSIS) in proprio; entrambi i coniugi agiscono anche per conto dei figli minori. I ricorrenti hanno dedotto otto motivi di ricorso. Parte resistente (OMISSIS) sp.a. ha notificato controricorso. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) depositavano memorie ex articolo 378 c.p.c.. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.

RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi tre motivi di ricorso (OMISSIS) deduce la violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, deducendo l’errata valutazione delle risultanze processuali sul legame affettivo esistente tra la medesima e la suocera, l’omessa valutazione di ulteriori risultanze processuali, evincibili dalla deposizione della teste (OMISSIS) e la sussistenza di una motivazione apparente sul punto.
1.1. La Corte d’appello, in merito al rapporto tra nuora e suocera, ha ritenuto che non sussistesse un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, trattandosi di un’affine non convivente che non ha dimostrato la sussistenza di un particolare legame affettivo tra suocera e nuora, al di la’ della normalita’ di simili rapporti. La nuora abitava in una abitazione diversa con la propria famiglia e affidava la cura dei figli soprattutto alla propria madre. L’affidamento saltuario o periodico dei nipoti alla nonna paterna non e’ stato ritenuto tale da rendere il legame tra suocera e nuora di tipo parentale, si’ da legittimare il riconoscimento del risarcimento del danno morale previsto solo per i parenti stretti, mentre e’ stato ritenuto idoneo a riconoscere il danno morale ai nipoti non conviventi. La Corte di merito ha poi rilevato che le prove per testi hanno fatto emergere che la vittima si occupava principalmente del marito invalido, con l’aiuto del figlio e della nuora che preparavano loro i pasti.
1.2. Alla luce di tali motivazioni, i giudici di merito hanno dimostrato di avere tenuto conto delle risultanze istruttorie e le hanno valutate secondo parametri di logica congruenza. Pertanto non risultano violati i parametri normativi riguardanti la valutazione probatoria, ne’ risultano omesse risultanze processuali, ne’ tantomeno sono riscontrabili affermazioni apodittiche, le censure tendendo piuttosto a spingere la corte di legittimita’ a svolgere una rivalutazione nel merito delle prove raccolte del tutto inammissibile. I motivi sono pertanto inammissibili in quanto non si confrontano con la ratio della decisione, ex articolo 366 c.p.c., n. 4.
2. Uguale rilievo vale con riguardo ai profili di nullita’ dedotti nel quarto, quinto, settimo e ottavo motivo ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per l’assunta motivazione contraddittoria e illogica in relazione ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e precisamente per l’errore in procedendo in relazione all’errata o mancata valutazione delle risultanze processuali sulla intensita’ del legame affettivo tra la vittima il figlio, nonche’ tra la vittima e nipoti, e per la motivazione contraddittoria e illogica in relazione al danno patrimoniale e non patrimoniale subito da (OMISSIS), marito della vittima. Sotto questi profili di nullita’, si rileva principalmente la inammissibilita’ dei motivi ove non si rinvenga, come nel caso de quo, alcun riferimento a norme processuali violate, limitandosi le censure a chiedere alla Corte di legittimita’ di rivalutare la misura del danno morale riconosciuto dalla Corte sulla base delle “tabelle milanesi”, e a svolgere un confronto fra le tabelle del 2006, applicabili al caso specifico, e quelle successive alle note pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite n. 26972 del 2008 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Tali motivi sono inammissibili in quanto tendono a indurre a una nuova analisi di argomenti fattuali che riguardano il merito della valutazione equitativa del giudice in relazione alla misura del risarcimento del danno biologico o morale ritenuto come provato in base alle tabelle utilizzate quale parametro di liquidazione del danno, e non attengono a violazioni di norme sostanziali o processuali, posto che la Corte di merito ha tenuto conto di tutte le circostanze rilevate in sede istruttoria, dandone conto in motivazione.
2.1. In merito ai criteri di valutazione equitativa del danno alla persona, vale la considerazione generale gia’ espressa da questa Corte (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 913 del 17/01/2018) secondo cui l’esigenza dell’uniformita’ di trattamento, nella liquidazione del danno non patrimoniale, mentre puo’ ritenersi certamente garantita dal diretto riferimento al criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, essendo esso ampiamente diffuso sul territorio nazionale (e al quale la Suprema Corte, in applicazione dell’articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c.), non puo’ ritenersi comunque pregiudicata dalla circostanza che il giudice reputi sussistente, in ipotesi, il ricorso di elementi di valutazione idonei a giustificarne anche l’abbandono o lo scostamento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011). Pertanto, pur quando si volesse ritenere non formalmente rispettati i parametri della tabella di Milano vigente al tempo della liquidazione (ovvero della sentenza), la Corte territoriale, nel ritenere congrua la somma concretamente liquidata in favore dei ricorrenti, deve ritenersi aver giudicato in conformita’ al dettato dell’articolo 1226 c.c., avendo in ogni caso reputato congruo il riconoscimento di un importo risarcitorio comunque coerente a parametri equitativi normalmente in uso nel territorio nazionale in relazione al medesimo danno considerato al tempo del sinistro, dovendosi escludere il concretarsi di alcuna discriminazione. I motivi sono pertanto infondati.
3. Con il sesto motivo si deduce infine la violazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2, 29, 30 e 31 Cost., in combinato disposto con gli articoli 1226, 2043 e 2059 c.c., sull’assunto che dallo stato di famiglia della vittima risulta che il marito, il figlio, la nuora e i nipoti vivessero in un unica entita’ familiare, quando invece l’assenza di convivenza stretta tra le parti ha costituito uno degli elementi per valutare la sussistenza o la misura del risarcimento del danno. La Corte di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto di escludere la situazione di convivenza, deducibile invece dalle testimonianze di amici e conoscenti e da uno stato di famiglia allegato, e non avrebbe considerato i vincoli intensamente affettivi, di solidarieta’ reciproca spontaneamente prestata che sarebbero stati spezzati dall’evento occorso. In breve, non sarebbe stato tenuto conto il bene dell’integrita’ familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari che abitavano in un piano sottostante, e il bene della solidarieta’ familiare, soprattutto in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi. La presenza di un nucleo unitario di persone che vivono stabilmente sotto lo stesso tetto, mangiano solitamente insieme e fanno ogni giorno affidamento l’uno sugli altri, sarebbero tutti elementi idonei ad attestare stretti vincoli affettivi sia per la nuora che per i nipoti.
3.1. In proposito si deve considerare che per i nipoti, il marito e il figlio il danno morale correlato allo stretto vincolo parentale e’ stato valutato dalla Corte di merito come sussistente entro un determinato ammontare, equitativamente valutato, mentre per la nuora e’ valso il criterio della carenza di prova di un particolare legame affettivo per escludere ogni danno. In proposito vale il principio per cui in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta ” iure proprio” dai congiunti della vittima di un illecito ai sensi dell’articolo 2059 c.c., questi ultimi devono provare I’ effettivita’ e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero; infatti, non essendo condivisibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non puo’ essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilita’ per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarieta’ con il familiare defunto (v. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944-01). La situazione di stretta convivenza in tal caso e’ stata si’ esclusa, ma nel caso specifico si e’ dato peso all’intensita’ del legame affettivo, e non tanto a criteri presuntivi legati alla situazione di convivenza. La presenza di un dato esteriore certo, di fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilita’ della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso, come quello tra nonno e nipote in tenera eta’, si sostituisce, cosi’, al dato legalmente rilevante della parentela stretta o della convivenza all’interno della famiglia nucleare e, parificato a quest’ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensita’ degli affetti, che la giurisprudenza di legittimita’ ammette per i parenti stretti (v. anche Cass., sentenza n. 1052713 maggio 2011). Pertanto risulta del tutto coerente che un intenso legame affettivo e’ stato ritenuto sussistente con riguardo a chi, come i nipoti, nonostante la carenza di uno stretto vincolo parentale o di una situazione di convivenza, in tenera eta’ siano stati privati dell’affetto della nonna, tenendo conto del legame che si e’ certamente instaurato nei periodi di loro periodico affidamento alla nonna; mentre, allo stesso modo, il motivo si dimostra infondato con riguardo al legame affettivo instauratosi tra due adulti non legati da stretto vincolo di parentela, come suocera e nuora, posto che le valutazioni sulla mancata prova di una particolare intensita’ del legame affettivo appartengono a una sfera di insindacabilita’ della valutazione del giudice del merito che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha dimostrato di avere applicato criteri di giudizio sulla base delle risultanze istruttorie e secondo valutazioni costituzionalmente orientate che tengono esclusivamente conto dell’intensita’ del legame affettivo instauratosi, e non solo della carenza di una situazione di convivenza. Il motivo e’ pertanto infondato.
4. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate come di seguito a favore della controricorrente che ha resistito al ricorso.

P.Q.M.

1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 5800,00, oltre Euro 200,00, spese forfettarie e oneri di legge;
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,in via tra loro solidale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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