In materia di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43280.

La massime estrapolata:

In materia di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato.

Sentenza 1 ottobre 2018, n. 43280

Data udienza 3 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. TRONCI Andrea – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 969/2016 del 22 marzo 2016 della Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore della parte civile Comune di Suzzara, avv. (OMISSIS) quale sostituto dell’avv. (OMISSIS), il quale ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale;
udito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS) anche quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del 28 maggio 2013, con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Mantova ha condannato (OMISSIS) alla pena di legge in ordine ai reati di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, articoli 314, 490, 477 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9). In particolare, la ricorrente e’ imputata di essersi, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, appropriata di marche da bollo da Euro 14.62 apposte su atti emanati dal Comune di Suzzara, ovvero applicate sulle richieste presentate allo stesso ente, nonche’ di avere soppresso, distrutto o occultato atti cartacei del Comune di Suzzara sostituendoli con fotocopie, dopo aver esportato dagli originali le marche da bollo apposte su di esse a fini amministrativi; con l’aggravante di aver commesso i fatti con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.
2. (OMISSIS) ricorre avverso il provvedimento con atto a firma del difensore e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1 inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilita’, per avere la Corte territoriale, pur dichiarando l’illegittimita’ e l’inutilizzabilita’ di alcuni atti di indagine svolti senza autorizzazione dal Comandante della Polizia locale del Comune di Suzzara e confluiti nel fascicolo processuale, confermato la decisione del Gup che aveva rigettato l’omologa eccezione di inutilizzabilita’, cosi’ implicitamente riconoscendo l’utilizzabilita’ degli atti medesimi;
2.2 contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione per vizio risultante dal testo della sentenza, per avere la Corte territoriale confermato la decisione di primo grado sulla base di una sorta di “responsabilita’ per esclusione”, in violazione del principio codificato all’articolo 533 cod. proc. pen., secondo il quale non e’ possibile affermare la responsabilita’ penale se vi sia il dubbio di una qualunque ipotesi ricostruttiva alternativa a quella oggetto di contestazione;
2.3 erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 323-bis c.p., per avere la Corte distrettuale concesso la sospensione condizionale della pena ed il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale e, del tutto contraddittoriamente, denegato il riconoscimento dei suddetti elementi circostanziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. Tutti i motivi dedotti dalla ricorrente si connotano, per un verso, per una generica riedizione di doglianze gia’ sottoposte al vaglio del giudice del gravame senza alcun confronto con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale al riguardo; per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimita’ limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilita’ di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
3. Ad ogni buon conto, quanto al primo motivo, va evidenziato come, anche a voler prescindere dalla totale aspecificita’ dei rilievi (non essendo stati indicati gli specifici atti in ipotesi inutilizzabili sui quali si fonderebbe la conferma della condanna), la Corte territoriale abbia disatteso la dedotta inutilizzabilita’ delle emergenze processuali, condivisibilmente rilevando come il primo giudice non abbia fondato la propria decisione sulle prove ritenute inutilizzabili e come pertanto il giudizio di penale responsabilita’ mantenga validita’ anche all’esito della c.d. prova di resistenza (id est espungendo dal compendio probatorio gli atti minati da inutilizzabilita’).
4. Quanto al secondo motivo, oltre a doversi ribadire l’estrema genericita’ delle deduzioni (la’ dove si ipotizza l’esistenza di una spiegazione alternativa ai fatti senza neanche delinearla), la censura coglie palesemente fuori segno dal momento che il Collegio del gravame ha attentamente ripercorso ogni elemento a carico dimostrativo delle condotte appropriative e di falso per soppressione ascritte dell’imputata, si e’ soffermato a spiegare quale fosse l’organizzazione del lavoro dell’ufficio ed ha, quindi, attentamente motivato come, alla luce delle prove dichiarative assunte, sia implausibile qualunque ricostruzione alternativa dei fatti (v. pagine 11 e seguenti della sentenza in verifica).
5. All’evidenza destituite di fondamento sono le doglianze oggetto dell’ultimo motivo in punto di denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’attenuante speciale di cui all’articolo 323-bis cod. pen..
5.1. Ed invero, nell’escludere i presupposti per il riconoscimento dell’articolo 62-bis cod. pen., la Corte ha evidenziato l’estrema gravita’ delle condotte ascritte e l’assenza di un qualunque segno di resipiscenza da parte dell’imputata, congruamente escludendo la dimostrazione degli elementi di segno positivo che devono supportare l’elemento circostanziale in parola (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).
5.2. Dall’altro lato, il Collegio di merito ha rimarcato come, nonostante l’esistenza di un danno patrimoniale di particolare tenuita’, la condotta complessivamente valutata – giusta, in particolare, la continuita’ del meccanismo messo in opera dall’imputata – renda il fatto di non particolare tenuita’ e dunque non meritevole dell’invocata attenuante. Con cio’ conformandosi all’insegnamento di questa Corte alla stregua del quale, in materia di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuita’ ricorre quando il reato, valutato nella sua globalita’, presenti una gravita’ contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entita’ del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato (Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501).
6. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.
Condanna altresi’ la ricorrente a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Suzzara che liquida, ritenuta congrua la richiesta, in 3000 Euro, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre l’imputata a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Suzzara, che liquida in complessivi Euro 3000, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai sensi dell’articolo 154-ter disp. att. c.p.

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