Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 1 giugno 2018, n. 24775.
La massima estrapolata:
Luogo aperto al pubblico è il pianerottolo antistante l’abitazione di chi conduce illegalmente un’arma.
Sentenza 1 giugno 2018, n. 24775
Data udienza 23 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. PRESTIPINO Antonio – rel. Consigliere
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 793/2017 del Tribunale del riesame di Venezia, del 19.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Picardi Antonietta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da (OMISSIS), confermando l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 26.06.2017 dal GIP del Tribunale di Belluno propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla violazione dell’articolo 350 c.p.p., comma 7 ed alla carenza e contraddittorieta’ della motivazione sul punto. Il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dal coindagato (OMISSIS) il 15.05.2017: tali dichiarazioni infatti non possono dirsi spontanee perche’ non sono state rese nell’imminenza dei fatti e neanche sul luogo della rapina
b) violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione alla carenza e contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Le spiegazioni fornite dallo (OMISSIS) sono credibili e forniscono un riscontro preciso all’assenza di indizi di colpevolezza.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
La doglianza attinente alle dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, dal (OMISSIS) alla polizia giudiziaria e’ manifestamente priva di fondamento, poiche’ secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte dichiarazioni siffatte sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini (cfr. Sezioni unite 25/9/08, Correnti, rv.241.884); e cio’ anche se non sottoscritte dai dichiaranti, purche’ siano annotate dalla polizia giudiziaria e riportate nell’informativa di reato (cfr. a questo proposito Sez. 1, 22/1/09, Perrotta e altri, rv.243.734). Cio’ premesso, va detto che la spontaneita’ delle dichiarazioni,che e’ stata fatta oggetto, nei motivi di gravame solo di critiche di puro merito, e’ stata ampiamente verificata dal giudice del riesame con adeguato apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in questa sede.
Il Tribunale, alla pag.13, ha ritenuto pienamente utilizzabili nella precipua fase procedimentale, le dichiarazioni spontanee rese alla P.G., perche’ dalla lettura delle dichiarazioni, cosi’ come verbalizzate, non emergeva alcun elemento di indebita induzione e perche’ la difesa, fatta eccezione per il parametro della non immediatezza delle dichiarazioni sul luogo, non ha fornito elementi a sostegno della assenza di spontaneita’. Per altro verso il Tribunale ha ritenuto compatibile con uno stato di contrizione, manifestato apertamente dal coimputato (OMISSIS), una volta vistosi scoperto dall’esito della perquisizione, che aveva portato a rinvenire buona parte del bottino della rapina, la decisione di fare chiarezza circa l’attivita’ illecita posta in essere e di fornire indicazione sulla attivita’ svolta in concorso con i complici.
Manifestamente infondato e’ il motivo di ricorso che lamenta l’assenza di gravita’ indiziaria in ragione delle dichiarazioni rese dallo (OMISSIS). Il Tribunale ha dato atto che, in occasione del nuovo interrogatorio di garanzia del 29 giugno 2017, l’indagato ha mutato versione negando di aver seguito il furgone con la propria auto ma ha anche stigmatizzato tale repentino mutamento di strategia, non avendo lo (OMISSIS) fornito alcuna motivazione che giustifichi tale brusco mutamento di strategia difensiva giunto a notevole distanza di tempo dal suo primo interrogatorio di garanzia (1.6.2017). Secondo la valutazione del Tribunale la chiamata in correita’ di (OMISSIS) ha trovato un importante riscontro nelle dichiarazioni ammissive dello stesso indagato, li dove questi ha dichiarato di aver effettivamente accompagnato i connazionali (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) mentre viaggiavano sul furgone Opel nel viaggio dalla provincia di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS) e cio’ con la propria auto. Per quanto attiene alla affermazione secondo la quale (OMISSIS) avrebbe ignorato il vero scopo della trasferta, il Tribunale, al di la’ della inverosimiglianza di una tale giustificazione, ha richiamato, facendovi espresso rinvio, l’esaustiva motivazione del GIP di Belluno.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in Euro 2.000,00.
Si proceda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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