Corte di Cassazione, Sezione sesta tributaria, Ordinanza 6 luglio 2018, n. 17788.
La massima estrapolata:
Non è deducibile il costo relativo a un’operazione soggettivamente inesistente semplicemente adducendone il pagamento della fattura. Quest’ultimo, infatti, rappresenta solamente la movimentazione finanziaria sottostante al documento cartolare. Di conseguenza, il costo per l’acquisizione del bene o servizio, sebbene documentato da fattura per operazioni soggettivamente inesistenti e purché non utilizzato per commettere reati, è deducibile se il contribuente dimostra la certezza del componente negativo e l’inerenza con l’esercizio dell’attività d’impresa.
Ordinanza 6 luglio 2018, n. 17788
Data udienza 7 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10060-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5369/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 17/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON e disposta la motivazione semplificata.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Con sentenza in data 11 gennaio 2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla (OMISSIS) srl avverso la sentenza n. 87/7/15 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006. La CTR osservava in particolare che la comprovata inesistenza soggettiva della fattura oggetto dell’atto impositivo impugnato fondava, di per se’, la sola ripresa inerente l’IVA, ma non quelle relative alle II.DD., poiche’ la societa’ contribuente aveva asseverato l’avvenuto pagamento dell’importo fatturato al soggetto emittente della fattura medesima e quindi l’effettivita’ del costo dedotto quale componente negativo ai fini di tali imposte. Conseguentemente, in riforma parziale della sentenza appellata, la CTR accoglieva il ricorso introduttivo della lite appunto limitatamente alle imposte dirette.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata societa’ contribuente (ora (OMISSIS) srl) non si e’ difesa.
Considerato che:
Invertendo l’ordine delle censure dato dalla ricorrente agenzia fiscale per ragione di pregiudizialita’ logico-giuridica, con il secondo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – si denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto (motivazione apparente) in violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, articolo 132 c.p.c., n. 4.
La censura e’ infondata.
Va ribadito che:
– “La motivazione e’ solo apparente, e la sentenza e’ nulla perche’ affetta da “error in procedendo”, quando, benche’ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le piu’ varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01),
– “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La sentenza impugnata non merita affatto cassazione per il dedotto vizio motivazionale, posto che, sia pure in forma alquanto sintetica, comunque espone la ragione essenziale per la quale ha parzialmente accolto il gravame della contribuente, individuandola nel pagamento effettivo della fattura oggetto delle riprese fiscali de quibus ed affermandone il decisivo rilievo al fine dell’infondatezza delle riprese afferenti le II.DD.
Si puo’ dunque affermare che la motivazione della sentenza medesima superi la soglia del c.d. “minimo costituzionale”.
Con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’articolo 109, TUIR, Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 5 e 25, articolo 2697 c.c., poiche’ la CTR ha affermato, in diritto, che il comprovato pagamento della fattura in oggetto e’ sufficiente a fondarne la deducibilita’ quale componente negativa della base imponibile IRES ed IRAP.
La censura e’ fondata.
Va ribadito che “In tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 14, comma 4 bis, (nella formulazione introdotta con il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 8, comma 1, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44), che opera, in ragione del precedente comma 3, quale “jus superveniens” con efficacia retroattiva “in bonam partem”, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una “frode carosello”), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell’ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi in contrasto con i principi di effettivita’, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilita’ oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. (Nella specie la S.C. ha stabilito che, in relazione ai costi sostenuti per l’acquisto di molluschi, utilizzati non per commettere reati, bensi’ per essere commercializzati, doveva accertarsi in sede di merito se fossero stati effettivi e correttamente imputati al conto economico dell’esercizio di competenza, ai fini della loro deducibilita’, a prescindere dall’eventuale falsita’ ideologica delle relative fatture)” (Sez. 5, Sentenza n. 26461 del 17/12/2014, Rv. 633708 – 01). Evidente e’ il contrasto della sentenza impugnata con il principio di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale.
La CTR Lombardia infatti ha completamente omesso l’accertamento sia della “certezza” del costo rappresentato dalla fattura oggetto della lite sia della sua inerenza all’attivita’ dell’impresa contribuente, essendo tali imprescindibili elementi del componente negativo di reddito imposti dalle disposizioni legislative evocate, rispettivamente del TUIR e del decreto IRAP, secondo onere probatorio pacificamente spettante alla contribuente medesima in virtu’ del principio generale codicistico altresi’ richiamato nella censura.
In tal senso non puo’ affatto ritenersi che l’avvenuto pagamento della fattura sia una prova adeguata se non del relativo esborso finanziario, ma sicuramente non dell’inerenza dello stesso all’attivita’ d’impresa e che quindi possano considerarsi integrate le condizioni di legge per la sua deducibilita’.
In conclusione, rigettato il secondo motivo, la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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