Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14490.
Le massime estrapolate:
L’eccezione di giudicato esterno e’ rilevabile d’ufficio e il giudice e’ tenuto a pronunciarsi al riguardo qualora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione puo’ rilevare d’ufficio la questione ed accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena.
Il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non gia’ degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice di legittimita’ puo’ direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.
Laddove, poi, per i fini dell’interpretazione del giudicato, occorre considerare non soltanto quanto stabilito nel dispositivo della sentenza, ma anche nella motivazione che la sorregge, potendosi viceversa far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
L’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalita’ diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimita’, ove immune da vizi logici e giuridici.
Ordinanza 6 giugno 2018, n. 14490
Data udienza 23 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17208-2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5867/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/10/2013;
letta la requisitoria scritta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) chiedendo: in via principale, di dichiarare la simulazione assoluta e, per l’effetto, la nullita’ dell’atto di compravendita del 20.2.1985 stipulato tra (OMISSIS) e il nipote (OMISSIS), a rogito del notaio (OMISSIS) rep. n. (OMISSIS), racc. (OMISSIS), avente ad oggetto il trasferimento della proprieta’ dell’immobile sito in (OMISSIS), ordinando alla Conservatoria dei RR.II. di procedere agli adempimenti di rito; previo accertamento della sua qualita’ di erede della madre (OMISSIS), di dichiararlo proprietario iure successionis della suddetta porzione immobiliare; in via subordinata, sempre previo accertamento della simulazione assoluta e nullita’ della compravendita in oggetto, di dichiarare la sua qualita’ di erede legittimario della madre (OMISSIS) e, individuata la quota di riserva del patrimonio, di dichiararlo proprietario dell’immobile in parola per la quota corrispondente alla legittima; in via ulteriormente subordinata, nel caso si ritenesse l’atto di compravendita riconducibile allo schema della donazione, di individuare la quota disponibile del patrimonio della defunta (OMISSIS), di dichiarare la sua qualita’ di erede legittimario della madre, ridurre la donazione e dichiararlo proprietario della quota a lui spettante.
(OMISSIS) si costituiva in giudizio chiedendo: di dichiarare inammissibile, o comunque rigettare la domanda attorea, eccependo: la nullita’ della citazione per contraddittorieta’ delle domande; la carenza di legittimazione attiva della parte attrice non essendo erede della madre per non averne accettato l’eredita’ ed essendo il relativo diritto di accettazione prescritto, sul punto deducendo l’esistenza di giudicato tra le parti; l’infondatezza della domanda.
Acquisita la documentazione, espletato l’interrogatorio del convenuto ed escussi i testi, la causa era trattenuta in decisione.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande attoree; ordinava alla Conservatoria dei RR.II. di Roma 1 la cancellazione della trascrizione della domanda; compensava tra le parti le spese di lite. Il giudice di prime cure osservava, in particolare, che in data 30 marzo/11 aprile 2005 lo stesso Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata tra le medesime parti e avente ad oggetto il medesimo atto di compravendita, aveva dichiarato l’inammissibilita’ della domanda avanzata da (OMISSIS), condannandolo al rilascio dell’immobile in favore di (OMISSIS). In particolare, nel suddetto procedimento, quest’ultimo aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva di (OMISSIS), contestando la sussistenza in capo al padre della qualita’ di’ erede della di lui madre per non avere mai accettato l’eredita’ e che (OMISSIS), non avendo fornito prova della sua qualita’ di erede, non aveva provato il proprio interesse ad agire. Detta sentenza era passata in giudicato nel corso dello svolgimento del presente nuovo giudizio davanti al Tribunale di Roma.
(OMISSIS) proponeva appello; (OMISSIS) resisteva alla impugnazione e spiegava domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 5867/2013, depositata il 30 ottobre 2013, ha rigettato l’appello ed ha condannato la parte appellante alle spese del secondo grado di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, cui (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 2909 c.c. con riferimento alla ritenuta formazione del giudicato sulla carenza della qualita’ di erede in capo a (OMISSIS)””. Osserva il ricorrente che sia la sentenza di primo che quella di secondo grado hanno ritenuto il difetto della qualita’ di erede della madre (OMISSIS) in capo all’odierno ricorrente, in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 8066/2005, interpretata come pronuncia di rigetto (e quindi di merito) e non come mera declaratoria di inammissibilita’. Cosi’ statuendo, pero’, il giudice d’appello avrebbe proceduto a una riqualificazione di una sentenza sulla quale non aveva alcuna autorita’, trattandosi di pronuncia emessa in procedimento diverso e anteriore rispetto a quello che ha originato il presente giudizio. Viceversa, il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di Roma n. 8066/2005, passata in giudicato per improcedibilita’ del giudizio di appello, rappresenta una mera sentenza “processuale”, che contiene solo una declaratoria di inammissibilita’ della domanda, senza affrontare il merito del contendere, con la conseguenza che non si e’ potuto formare alcun giudicato sul merito degli elementi costitutivi della domanda. Del resto, le domande formulate dall’attore nel giudizio di primo grado (simulazione assoluta in via principale, e relativa in subordine, dell’atto di compravendita) sono diverse rispetto a quelle azionate nel precedente giudizio definito con la declaratoria di inammissibilita’ (nullita’ per falsita’ dell’atto di compravendita). Il giudice d’appello ha, dunque, errato nel ritenere che il principio di estensione del giudicato agli accertamenti che costruiscono i necessari antecedenti o presupposti logico-giuridici della decisione (difetto della qualita’ di erede di (OMISSIS) in capo a (OMISSIS)) si possa applicare anche nella specie. Inoltre, l’errore del giudice d’appello ha precluso l’esame del merito del secondo motivo di appello, ritenuto assorbito, che non potra’ essere riesaminato dal giudice del rinvio, sempre che la Corte di Cassazione non ritenga di potersi pronunciare anche nel merito, anche in virtu’ della significativa attivita’ istruttoria svolta in primo grado.
2. – Il motivo non e’ fondato.
2.1. – Nella impugnata sentenza d’appello, la Corte distrettuale (confermata la correttezza della affermazione del Tribunale in ordine all’incontestato passaggio in giudicato, nel corso del primo grado del presente giudizio, della precedente sentenza n. 8066 del 2005 del medesimo Tribunale, pronunciata tra le stesse parti) ha innanzitutto richiamato la motivazione dalla sentenza di primo grado, che sottolineava come – divenuta preliminare, in questo giudizio, la questione dell’esistenza di un giudicato tra le parti in ordine alla mancata sussistenza della qualita’ di erede in capo a (OMISSIS) – in quel precedente giudizio, (OMISSIS) avesse immediatamente eccepito la carenza di legittimazione attiva del padre, per insussistenza della qualita’ di erede della di lui madre, per non averne mai accettato l’eredita’; laddove (OMISSIS), non avendo fornito la prova della sua qualita’ di erede, non aveva provato il proprio interesse ad agire. E dunque (come ancora riportato nella sentenza impugnata), secondo il Tribunale, emergeva che “nella sentenza in questione e’ stato espresso oggetto di accertamento la qualita’ di erede di (OMISSIS), accertamento concluso con esito negativo per mancanza di prova. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla parte attrice, detta sentenza non ha contenuto meramente procedurale e l’accertamento negativo ivi contenuto della qualita’ di erede in capo a (OMISSIS) ha piena efficacia di giudicato tra le parti, facendo stato ad ogni effetto tra esse (ex articolo 2909 c.c.). Pertanto, la domanda attorea va rigettata” (sentenza impugnata, pag. 3).
2.2. – Nella stessa impugnata sentenza di appello, la Corte distrettuale ha anche trascritto le motivazioni della sentenza passata in giudicato, con la quale si affermava che “la domanda dell’attore e’ inammissibile e tale va dichiarata, per difetto della condizione dell’interesse ad agire”. Osservava allora il Tribunale, nella sentenza passata in giudicato, che – avendo l’attore richiesto di dichiararsi la nullita’ del contratto di compravendita tra (OMISSIS) e il nipote (OMISSIS), stipulato quidici anni prima dalla propria madre e dal proprio figlio, per difetto di consenso della madre venditrice – “non essendo la
legittimazione all’azione di nullita’ (…) prevista per un “fine generale di attuazione della legge”, colui che la propone non e’ esentato dal “dimostrare la sussistenza di un concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all’articolo 100 c.p.c.””; e che tale interesse era stato dichiarato dall’attore nell’atto introduttivo, sull’assunto che egli fosse l’unico legittimo proprietario dell’immobile in causa, per essere l’unico erede della madre (OMISSIS). Tuttavia (rilevava ancora il Tribunale), nonostante il convenuto avesse immediatamente e reiteratamente contestato la sussistenza in capo al padre della qualita’ di erede della di lui madre, per non avere mai accettato l’eredita’, l’attore – su cui gravava (a fronte della contestazione di una delle condizioni dell’azione proposta) l’onere di dimostrare la propria qualita’ di erede e, con questa, l’interesse ad agire – nulla aveva dedotto e nulla aveva offerto di provare e provato al riguardo. Per cui (concludeva il Tribunale) “non avendo provato il (OMISSIS) la propria qualita’ di erede, fondante l’interesse ad agire per ottenere la dichiarazione di nullita’ del contratto (…), andra’ dichiarata l’inammissibilita’ della domanda” (sentenza impugnata, pagg. 4-5).
2.3. – Tutto cio’ premesso, la Corte distrettuale (in risposta al primo motivo d’appello, con cui l’odierno ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse errato nel ritenere pacifico il passaggio in giudicato della sentenza n. 8066 del 2005, viceversa inconfigurabile dal momento che detta decisione aveva contenuto meramente processuale), osserva innanzitutto che, come gia’ correttamente ritenuto dal Tribunale, nel primo grado del presente giudizio, “la carenza di interesse ad agire, risolvendosi, in sostanza, in difetto di legittimazione, comporta una pronuncia di rigetto e non gia’ di inammissibilita’ della domanda” (Cass. n. 2416 del 1995); e che, comunque, dall’esame della sentenza passata in giudicato, non vi sia motivo di dubitare che il Tribunale “abbia (…) in realta’ inteso respingere la domanda con una pronuncia di natura non gia’ processuale, bensi’ di merito, ritenendo che l’attore non avesse provato la sua qualita’ di erede di (OMISSIS), il che, all’esito del processo civile, equivale a dire che l’uno non fosse erede dell’altra”.
Concludendo, dunque, la Corte d’appello osserva che “poiche’ l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costitiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presuppposti logico-giuridici della decisone (…), non v’e’ dubbio che il rigetto della domanda volta a far dichiarare la falsita’ dell’atto di compravendita (pur presentato sotto forma di dichiarazione di inammissibilita’) dispieghi autorita’ di cosa giudicata sostanziale anche sul difetto di qualita’ di erede di (OMISSIS) in capo a (OMISSIS), quale indispensabile presupposto logico-giuridico della statuizione assunta” (sentenza impugnata pagg. 5-6).
3. – Orbene, la Corte distrettuale ha fornito una interpretazione della portata e del contenuto del giudicato, e della estensione della sua efficacia nel presente giudizio, del tutto coerente con la giurisprudenza di questa Corte.
Innanzitutto, va rilevato che l’eccezione di giudicato esterno e’ rilevabile d’ufficio e il giudice e’ tenuto a pronunciarsi al riguardo qualora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito; pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione puo’ rilevare d’ufficio la questione ed accertare l’esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena (Cass. sez. un. n. 9050 del 2001; Cass. sez. un. n. 14750 del 2002; Cass. n. 11142 del 2003; Cass. n. 11731 del 2003).
Inoltre, e’ consolidato il principio secondo cui, posto che il giudicato va assimilato agli “elementi normativi”, la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non gia’ degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, il giudice di legittimita’ puo’ direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. sez. un. n. 24664 del 2007). Laddove, poi, per i fini dell’interpretazione del giudicato, occorre considerare non soltanto quanto stabilito nel dispositivo della sentenza, ma anche nella motivazione che la sorregge, potendosi viceversa far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. n. 24749 del 2014; Cass. n. 24952 del 2015; Cass. n. 24162 del 2017).
3.1. – La Corte d’appello ha pronunciato in stretta coerenza con siffatti principi, pervenendo alla argomentata e congrua conclusione che, nel caso di specie, la declaratoria di “inammissibilita’” della domanda, contenuta nella parte dispositiva della sentenza n. 8066 del 2005, passata in giudicato, si fonda sull’accertamento della mancanza della qualita’ di erede della propria genitrice in capo all’odierno ricorrente, sicche’ (come detto) non puo’ configurarsi quale sentenza meramente processuale, ma come decisione avente portata sostanziale.
Inoltre, altrettanto correttamente ed in conformita’ con la giurisprudenza di legittimita’, la stessa Corte d’appello ha ritenuto che il giudicato si estenda anche ai presupposti della decisione, giacche’ il giudicato sostanziale (articolo 2909 cod. civ.) – che, in quanto riflesso di quello formale (articolo 324 cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto cio’ che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorita’ non solo nell’ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, cosi’ da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l’accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalita’ diverse da quelle del primo ed a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell’azione (soggetti, causa petendi e petitum), secondo l’interpretazione della decisione affidata al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimita’, ove immune da vizi logici e giuridici (Cass. sez. un. n. 6689 del 1995; Cass. n. 9685 del 2003; Cass. n. 18791 del 2009).
4. – Prima ancora che assorbite, appaiono inammissibili (ovvero neppure qualificabili come motivi di ricorso in cassazione) le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente in ordine alla accettazione dell’eredita’ materna da parte del ricorrente ed alla simulazione, assoluta o relativa, dell’atto di compravendita del 20.2.1985, costituenti oggetto del secondo motivo di appello. Su tale motivo la Corte d’appello non ha affatto statuito, ritenendolo correttamente assorbito dalla pronuncia pregiudiziale di rigetto del primo motivo d’appello.
4.1. – Dette argomentazioni (per espressa affermazione del medesimo ricorrente: pag. 11) sono la trascrizione nel ricorso in cassazione delle ragioni del secondo motivo di appello, “al fine del suo eventuale scrutinio da parte della Corte, contenendo tutti gli elementi per consentire effettivamente una pronunzia di merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2”.
E’ del tutto evidente che – a prescindere dal disvelato improponibile fine – tale formulazione non rispetta i canoni di legge.
Il giudizio di cassazione e’, infatti, un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativita’ e della specificita’ ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’articolo 360 cod. proc. civ., sicche’ e’ inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata (come nella specie) con un unico motivo sotto una molteplicita’ di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. n. 19959 del 2014; Cass. n. 18202 del 2008).
5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresi’ la dichiarazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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