Corte di Cassazione sezione sesta civile, Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10615

Le massime estrapolate

Nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, ma il controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Tanto si verifica nel caso, in cui non si deduce una violazione di legge relativa all’obbligo, previsto dall’articolo 7 C.d.S., comma 8, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensi’ che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.
Ma per poter ingerirsi in questa valutazione di spettanza dell’autorita’ ammnistrativa sarebbe stato indispensabile dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso.

Ordinanza 4 maggio 2018, n. 10615

Data udienza 12 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22774/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2074/2014 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 28/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) (OMISSIS) proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace di Catania avverso il verbale n. (OMISSIS) di sanzione amministrativa di Euro 36,50, adottato dal Corpo di Polizia municipale del Comune di Catania, per avere irregolarmente lasciato il proprio veicolo in sosta nello spazio regolamentato ad orario e a pagamento, senza esporre il biglietto orario attestante il versamento della somma dovuta, in violazione dell’articolo 7 C.d.S..
Sosteneva che erano rimaste inosservate le prescrizioni del citato articolo 7, comma 8, che disponeva la riserva di adeguate aree da destinare a parcheggio libero nelle immediate vicinanze delle zone in cui era stata disposta l’installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, poiche’ gli stalli di libera sosta non superavano le dieci unita’.
2) Il Giudice di Pace, con sentenza n. 3534/2010, depositata il 4.06.2010, rigettava l’opposizione. Riteneva che la doglianza in ordine all’inadeguatezza degli stalli a sosta libera, a fronte delle aree di sosta a pagamento, avrebbe dovuto essere sollevata dai residenti della zona al momento dell’istituzione delle soste a pagamento.
Su appello di (OMISSIS), il Tribunale di Catania, con sentenza n. 2074/2014, depositata il 28.05.2014, rigettava il gravame.
Riteneva che, in esito al riconoscimento dell’esistenza di aree di sosta libera, l’onere della prova della loro inadeguatezza sarebbe ricaduto sulla ricorrente. Tale onere, secondo il giudice non era stato assolto, sicche’ era precluso il sindacato sulla discrezionalita’ della P.A. in merito alla valutazione di adeguatezza della zona destinata a parcheggio libero.
3) Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, notificato il 22.9.2014, articolato su tre motivi.
Il Comune di Catania si e’ difeso con controricorso.
La causa e’ stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di rigetto.
5) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto erroneamente che l’onere della prova relativo alla inadeguatezza del numero dei parcheggi liberi, comunque esistenti, rispetto a quelli a pagamento, ricadesse sull’appellante, anziche’ sulla P.A..
6) Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 8, per avere il Tribunale rilevato che la delibera istituiva dei parcheggi a pagamentoavesse ottemperato alla prescrizione della contestuale garanzia di parcheggi liberi. Ritiene che la delibera del Comune non chiarisce le ragioni della valutazione di “particolari esigenze e condizioni di traffico”, alla base della scelta del numero dei parcheggi da riservare ad area libera.
7) Con il terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, articolo 5, all. E, per avere il Tribunale escluso che il sindacato del G.O. ai fini della disapplicazione dell’atto amministrativo potesse estendersi alla valutazione della P.A. relativa alla adeguatezza degli spazi riservati al parcheggio libero.
I motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, non meritano accoglimento.
La Va premesso che il fondamento della sanzione opposta, cioe’ la presenza del veicolo in sosta senza il previsto pagamento, non e’ contestato, cosi’ risultando la legittimita’ della pretesa che parte ricorrente vuole infirmare con la contestazione di carattere generale.
L’onere della prova relativo alla irragionevolezza della scelta concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, questione agitata dall’opponente, ricade sul ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell’onere probatorio ex articolo 2697 c.c. e della presunzione di legittimita’ del provvedimento amministrativo; spetta a chi contesta la legittimita’ dell’atto dimostrare l’esistenza del vizio (Cass. 23073/2016; 11283/2010).
Pertanto le doglianze, sia quella relativa al riparto dell’onere della prova sia quella relativa alla violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 8, sia, infine, quella concernente la violazione della L. n. 2248 del 1865, articolo 5, veicolano tutte una identica questione di merito, riservata alla P.A., riguardante la congruita’ del numero di parcheggi riservati ad area libera.
La censura, al di la’ di questa opinabile contestazione in fatto circa l’apprezzamento della autorita’ amminsitrativa, non riesce a individuare sollevare profili di illegittimita’ e non spiega perche’ la scelta del Comune sarebbe stata censurabile sotto il profilo della ragionevolezza per eccesso di potere.
Un simile sindacato, attenendo ad una valutazione di opportunita’ riservata alla Pubblica Amministrazione, e’ precluso al giudice, la cui cognizione e’ limitata ai soli vizi di legittimita’ del provvedimento.
Difatti, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di un autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il giudice ordinario ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti direttamente a fondamento della pretesa sanzionatoria, ma il controllo del giudice sulla delibera comunale istitutiva del parcheggio a pagamento resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione (cfr. Cass. SU 9.01.2007, n. 116; Cass. 22793/2014).
Tanto si verifica nel caso di specie, in cui non si deduce una violazione di legge relativa all’obbligo, previsto dall’articolo 7 C.d.S., comma 8, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento; bensi’ che le aree riservate alla sosta libera, pur esistenti, siano sproporzionate per difetto.
Ma per poter ingerirsi in questa valutazione di spettanza dell’autorita’ ammnistrativa sarebbe stato indispensabile dedurre e provare una serie di indici fattuali indubitabilmente cospiranti in tal senso.
Il ricorrente, per contro, con mero riferimento alla eccessivita’ degli stalli a pagamento e alla esiguita’ di quelli di libera sosta nella zona di (OMISSIS) e zona 18 tribunale e vie limitrofe, vuol contestare le scelte del Comune.
La censura non tiene adeguatamente conto della circostanza, di cui sembra consapevole, per cui l’obbligo per i Comuni, previsto dall’articolo 7 C.d.S., comma 8, di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento e’ derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con Delib. della Giunta Comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come “satura” una determinata strada, sicche’, in ragione della presenza di non trascurabili “attrattori di traffico”, e’ prevedibile che l’offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda (cfr. Cass. 24.11.2014, n. 24938).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso di poter estendere il suo sindacato alla valutazione discrezionale effettuata dalla P.A., disattendendo la richiesta disapplicazione del provvedimento amministrativo presupposto.
Ne discende che i motivi meritano il rigetto.
Le spese sono liquidate come da dispositivo a carico di parte ricorrente.
Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 500,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza delle condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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