Va qualificato come appello il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 29520.

La massima estrapolata:

Va qualificato come appello il ricorso del pubblico ministero contro la sentenza del G.u.p. di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., in quanto l’art. 1, comma 38, legge 23 giugno 2017, n. 103, ha modificato l’art. 428, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva la ricorribilità in cassazione contro tale sentenza, prevedendone l’appellabilità.

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 29520

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE d’APPELLO di CAMPOBASSO;
nei confronti di:
(OMISSIS), (OMISSIS);
avverso la sentenza del GUP del TRIBUNALE di CAMPOBASSO in data 23/11/2017;
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. CAPPELLO Gabriella;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa PICARDI Antonietta, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95, perche’ il fatto non sussiste.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore Generale presso la Corte d’appello di Campobasso, deducendo violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 115 del 2002, articolo 95.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va riqualificato in appello, alla luce della novella legislativa di cui alla L. n. 103 del 2017.
La L. cit., articolo 1, comma 38, ha sostituito, infatti, a decorrere dal 03 agosto 2017, l’articolo 428 c.p.p., comma 1, nella parte in cui prevedeva la ricorribilita’ della sentenza pronunciata a norma dell’articolo 425 c.p.p., stabilendo che la stessa e’ oggi appellabile dalle parti legittimate, tra le quali il Procuratore Generale.
2. Ne’ puo’ ritenersi proponibile, nel caso di specie, il ricorso immediato, c.d. per saltum. Alcune considerazioni sono ostative a tale opzione ermeutica. Intanto il tenore letterale della disposizione di cui al primo comma dell’articolo 569 c.p.p.: il ricorso per saltum, infatti, e’ previsto solo avverso le sentenze di primo grado e non, quindi, per ogni tipo di decisione del giudice. Sul punto, questa Corte ha gia’ affermato che – nel vigente ordinamento processuale – il ricorso per saltum e’ limitato alla sola fase della cognizione, come si desume, per l’appunto, dalla lettera del richiamato articolo 569 c.p.p., comma 1, che attribuisce tale facolta’ alla parte che ha diritto ad appellare la sentenza di primo grado (cfr. sez. 6 ord. n. 9970 del 15/02/2005, Rv. 231179).
Inoltre, lo stesso legislatore, allorche’ ha inteso estendere la facolta’ del ricorso immediato oltre i limiti di cui all’articolo 569, c.p.p., lo ha espressamente codificato (cfr., ad es., articolo 311 c.p.p., comma 2, in tema di misure cautelari).
Ulteriore conferma si trae dalla considerazione che, nel testo antecedente la modifica legislativa di cui alla L. n. 46 del 2006, l’articolo 428, prevedeva l’appellabilita’ della sentenza di non luogo a procedere e, al comma 4, anche la possibilita’, per il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l’imputato, di proporre ricorso immediato a norma dell’articolo 569 c.p.p., possibilita’, tuttavia, oggi non reintrodotta nel novellato articolo 428, nonostante il ripristino dell’appellabilita’ della sentenza di non luogo a procedere.
In conclusione, deve quindi ritenersi, alla luce della modifica legislativa sopra richiamata, che la sentenza di non luogo a procedere e’ oggi appellabile e che avverso la stessa non e’ proponibile il ricorso immediato ai sensi dell’articolo 569 c.p.p..
3. La lettura sistematica della norma in esame con quella contenuta nell’articolo 608, comma 2, impone pertanto la riqualificazione dell’impugnazione nei termini di cui sopra, trattandosi di sentenza divenuta appellabile.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Campobasso per l’ulteriore corso

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