La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17061.

La massima estrapolata:

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione; ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestivita’ del ricorso ex articolo 348-ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del c.d. termine lungo.

Ordinanza 28 giugno 2018, n. 17061

Data udienza 16 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23923/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso la sede legale dell’Inail;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n. 3241/2014, pubblicata il 29 agosto 2014;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la (OMISSIS), Cassa di Previdenza per l’Assicurazione degli Sportivi, per esserne indennizzata del danno subito in data 11/4/1986, durante l’ora di ginnastica nel cortile della Scuola Media Statale (OMISSIS), mentre si allenava per la partecipazione ai Giochi della gioventu’;
con sentenza depositata in data 29/8/2014 il tribunale rigettava la domanda, in accoglimento delle preliminari eccezioni di decadenza dalla copertura assicurativa e prescrizione del credito;
la Corte d’appello di Napoli, con ordinanza depositata il 10/3/2016, ha dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c.;
la (OMISSIS) propone quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, sulla base di tre motivi, cui resiste l’Inail, subentrata ex lege alla soppressa (OMISSIS), depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
il ricorso si espone a un preliminare rilievo di inammissibilita’ (che rende ultroneo l’esame dei singoli motivi) in quanto tardivamente proposto ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello ex articolo 348-ter c.p.c.;
che, invero, secondo pacifico indirizzo, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione; ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestivita’ del ricorso ex articolo 348-ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del c.d. termine lungo (Cass. 09/02/2016, n. 2594; v. anche e pluribus Cass. Sez. U. 15/12/2015, n. 25208; Cass. 28/09/2016, n. 19177; 22/09/2016, n. 18622; 02/07/2015, n. 13622; 15/05/2014, n. 10723);
nel caso di specie e’ evidenziato nello stesso ricorso (pag. 2) che l’ordinanza ex articolo 348-ter c.p.c., della Corte d’appello, depositata il 10/3/2016, e’ stata comunicata in pari data a mezzo p.e.c., discendendone la palese tardivita’ dell’impugnazione in quanto notificata il 10/10/2016;
la stessa va pertanto dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dell’istituto controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.

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