Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16891.

La massima estrapolata:

La banca negoziatrice di un assegno – di traenza o circolare non trasferibile, ha l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza del nominativo dell’intestatario del titolo con quello del portatore all’incasso e, nel caso in cui dal titolo risulti che l’intestatario agisce in nome e per conto dell’effettivo beneficiario (come, ad esempio, quando l’assegno è intestato a Tizio, nella qualita’ di curatore del fallimento Alfa), deve sincerarsi che l’incasso avvenga mediante accreditamento delle somme su un conto intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, grava un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto) nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale obbligo di protezione, tuttavia, si limita a quanto risulta dal titolo e non implica la necessita’ di effettuare ulteriori verifiche su elementi extratestuali.

Ordinanza 27 giugno 2018, n. 16891

Data udienza 31 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24910/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Banca (OMISSIS) soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
Societa’ (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano depositata il 6 maggio 2014;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
letta la sentenza impugnata;
letti il ricorso, i controricorsi e le memorie depositate ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RITENUTO IN FATTO
La (OMISSIS) s.r.l., qualificatasi quale cessionaria del credito risarcitorio di Euro 1.800.000 vantato dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della Banca (OMISSIS), ha convenuto in giudizio tale banca sostenendo che la stessa aveva illegittimamente consentito a tale “curatore (OMISSIS)”, formale intestatario di taluni assegni circolari non trasferibili, di incassarli sul proprio conto personale, senza verificarne la qualita’. Ne ha chiesto quindi la condanna al risarcimento dei danni per il corrispondente importo.
La Banca (OMISSIS) si e’ costituita in giudizio, chiamando in manleva la Societa’ (OMISSIS).
Il Tribunale di Lodi, ravvisato un concorso di colpa dei funzionari della banca ex articolo 1227 c.c., ha accolto la domanda fino alla concorrenza dell’importo di Euro 900.000,00, al cui pagamento veniva condannato l’istituto di credito, con obbligo di manleva in capo alla compagnia assicurativa.
La sentenza e’ stata appellata dalla (OMISSIS) s.r.l., che chiedeva l’accoglimento integrale della propria domanda risarcitoria, nonche’ dalla Banca (OMISSIS) e dalla Societa’ (OMISSIS), che invece ne chiedevano integrale rigetto.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione appellata, ha rigettato tutte le domande proposte dalla (OMISSIS) s.r.l., con condanna della stessa alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, la corte di merito ha ritenuto la carenza di legittimazione attiva dell’ (OMISSIS) s.r.l. che, a tutto concedere, sarebbe succeduta alla (OMISSIS) s.r.l. (societa’ facente capo alla medesima persona fisica (OMISSIS)) nella titolarita’ del credito risarcitorio in ragione di un atto qualificabile come donazione, giacche’ il corrispettivo della cessione era di Euro 1.000,00, pari ad appena un milleottocentesimo del valore nominale del credito ceduto. Ma tale donazione era priva dei necessari requisiti di forma richiesti a pena di nullita’.
La corte d’appello ha rilevato che non risultava provato neppure chi fosse stato l’effettivo richiedente (il menzionato (OMISSIS) o l’ (OMISSIS) s.r.l.) degli assegni circolari che si assumono erroneamente e negligentemente pagati al (OMISSIS), talche’ non poteva ritenersi certo neppure che la dante causa della societa’ attrice fosse, a sua volta, legittimata attiva. Inoltre, ha affermato che, essendo non controverso che gli assegni circolari furono consegnati al soggetto indicato come formale prenditore (il (OMISSIS)), sarebbe dovuto essere quest’ultimo, semmai, a lamentarsi se i titoli fossero stati pagati a persona diversa.
La corte di merito ha infine escluso che vi fosse stata negligenza della banca nell’individuazione del beneficiario degli assegni (intestati, lo si ricorda, a “curatore (OMISSIS)”), poiche’ e’ pacifico che gli assegni siano stati effettivamente incassati dal (OMISSIS), mentre la circostanza che quest’ultimo avrebbe versato i corrispondenti importi sul proprio conto privato, anziche’ su quello del (non meglio precisato) soggetto del quale era curatore attiene esclusivamente ai rapporti fra il rappresentante e il rappresentato.
La sentenza d’appello e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) s.r.l., che ne chiede la cassazione per otto motivi. Resistono con controricorso la Banca (OMISSIS) e la Societa’ (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Il pubblico ministero, invece, non ha ritenuto di depositare conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Poiche’ la decisione impugnata poggia su molteplici rationes decidendi, ciascuna delle quali capace di reggere autonomamente la decisione finale, in base al principio della “ragione piu’ liquida” (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490), conviene esaminare anzitutto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, tutti relativi al capo della sentenza d’appello che esclude che vi sia stata negligenza della banca nell’individuazione del beneficiario dell’assegno circolare. Stante la stretta connessione, i motivi possono essere esaminati congiuntamente.
Va premesso che la (OMISSIS) s.r.l. riferisce che la cedente del credito (OMISSIS) s.r.l. sarebbe stata truffata dal gia’ menzionato (OMISSIS) che, qualificandosi come curatore di un minore d’eta’, avrebbe prospettato un inesistente affare immobiliare in ragione del quale gli sarebbero stati rilasciati gli assegni circolari in questione, per il considerevole importo di Euro 1.800.000,00 e genericamente intestati a “curatore (OMISSIS)”.
In estrema sintesi, la ricorrente sostiene che la Banca (OMISSIS) non avrebbe dovuto consentire al (OMISSIS) di incassare tali assegni su un conto intestato a proprio nome, proprio perche’, essendo quest’ultimo espressamente indicato come “curatore”, avrebbe dovuto semmai riversare le somme su un conto intestato al soggetto rappresentato. In buona sostanza, la ricorrente e’ dell’idea che la Banca avesse non solo l’obbligo di identificare personalmente il prenditore risultante dal titolo (obbligo che risulta diligentemente e correttamente adempiuto), ma anche di indagare sulla qualita’ di “curatore” dello stesso risultante dall’intestazione dell’assegno e sincerarsi che le somme liquidategli fossero effettivamente destinate al rappresentato.
La questione viene risolta – in termini negativi – dalla corte d’appello sulla scorta di due argomenti: si osserva, da un lato, che la dicitura “curatore” era assolutamente generica; dall’altro, che comunque la legittimazione a dolersi dello storno delle somme spetterebbe al rappresentato e non al richiedente l’assegno circolare.
Conviene soffermarsi sulla prima delle due argomentazioni, sostanzialmente corretta e immeritevole di censure di legittimita’.
Com’e’ noto, la qualifica di curatore potrebbe riferirsi ad un minore d’eta’, ma anche ad un interdetto, a un’eredita’ giacente, ad una procedura fallimentare, ecc. A seconda dei casi, vigono regole diverse: in alcuni casi, la separazione patrimoniale fra il curatore e il rappresentato deve essere effettuata anche attraverso l’apertura di distinti conti bancari, come previsto – ad esempio – dalla L. Fall., articolo 34; in altri nulla osta a che il curatore operi, nell’interesse del rappresentato, sul proprio conto bancario.
Consegue che la generica apposizione della dicitura “curatore” accanto al nominativo del beneficiario di un assegno circolare non comporta, per la banca traente, l’obbligo di verificare, al momento dell’incasso, l’effettiva natura del rapporto di curatela, ne’ se il legittimo prenditore abbia l’obbligo di versare, in ragione di tale rapporto, le somme su uno specifico conto separato dal proprio. Non rientra, infatti, nella diligenza dell’operatore bancario l’effettuazione di indagini che vadano oltre il controllo della regolarita’ formale del titolo, l’effettiva individuazione del soggetto che lo porta all’incasso e la verifica della corrispondenza del suo nominativo con quello cui e’ intestato l’assegno.
In relazione a quest’ultimo aspetto, quando dall’intestazione dall’assegno risulta evidente che l’effettivo beneficiario e’ soggetto diverso dall’intestatario, che del primo e’ solo il rappresentante (per esempio, “Tizio, n.q. di curatore del Fallimento n. X”), il predetto obbligo di diligenza impone alla banca di impedire che l’assegno venga versato su un conto diverso rispetto a quello del rappresentato. Ma nelle restanti ipotesi, in cui dal titolo non risulti chiaramente ne’ la natura del rapporto fra intestatario ed effettivo beneficiario, ne’ se il primo possa agire o no come mandatario senza rappresentanza (quindi nell’interesse altrui, ma a nome proprio), l’articolo 1176 cod. civ. non impone all’operatore bancario l’obbligo di effettuare indagini su elementi extratestuali rispetto a quelli risultanti dal titolo.
Non sussiste, dunque, la violazione del Regio Decreto n. 176 del 1933, articolo 43, (terzo motivo). Infatti, se da un lato e’ vero che la banca, avendo un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati, e’ responsabile nel caso in cui abbia consentito l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo (Sez. U, Sentenza n. 14712 del 26/06/2007, Rv. 597395); dall’altro e’ pure vero che tale obbligo di protezione e’ adempiuto dalla semplice verifica della corrispondenza del beneficiario del titolo con il portatore, essendo preclusa qualsiasi ulteriore indagine relativa al rapporto sottostante.
Deve quindi essere affermato il seguente principio:
“La banca negoziatrice di un assegno – di traenza o circolare non trasferibile, ha l’obbligo di verificare l’esatta corrispondenza del nominativo dell’intestatario del titolo con quello del portatore all’incasso e, nel caso in cui dal titolo risulti che l’intestatario agisce in nome e per conto dell’effettivo beneficiario (come, ad esempio, quando l’assegno e’ intestato a Tizio, nella qualita’ di curatore del fallimento Alfa), deve sincerarsi che l’incasso avvenga mediante accreditamento delle somme su un conto intestato al beneficiario. Sulla banca, infatti, grava un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto) nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione. Tale obbligo di protezione, tuttavia, si limita a quanto risulta dal titolo e non implica la necessita’ di effettuare ulteriori verifiche su elementi extratestuali”.
Nella specie, facendo applicazione di tale principio, deve escludersi che, risultando apposta sul titolo la generica qualita’ di “curatore” senza alcuna altra specificazione, la banca fosse tenuta a indagare sulla natura del rapporto di curatela e sulla conseguente possibilita’ o meno, da parte dell’intestatario, di incassare le somme su un conto intestato a se stesso anziche’ ad un generico “beneficiario effettivo” non altrimenti identificato o identificabile.
Per tali ragioni e’ infondato pure il quarto motivo, che sottintende che avesse rilevanza, al momento della negoziazione del titolo, l’effettiva titolarita’ o meno, da parte del (OMISSIS) di un incarico giudiziale di curatela.
Va dichiarato infondato anche il quinto motivo, almeno nella parte in cui si discute della genericita’ della qualifica di curatore.
Infine, e’ infondato pure il sesto motivo, col quale la ricorrente si duole dell’omesso esame di documenti che – per le ragioni anzidette – sono sprovvisti del carattere della decisivita’.
Conclusivamente, la ratio decidendi secondo cui non sarebbe rinvenibile, nella specie, la violazione da parte della banca di alcun obbligo di diligenza o di protezione, si sottrae alle censure che le sono state mosse. Poiche’ tale ratio e’ idonea a sorreggere, da sola, la decisione impugnata, l’infondatezza delle censure finora esaminate determina l’assorbimento di quelle relative alla legittimazione attiva, cui si riferiscono i primi due motivi e, in parte, anche il quinto.
Il settimo motivo e’ inammissibile, in quanto con lo stesso si deduce la violazione dell’articolo 348 bis c.p.c., per non avere, la corte d’appello, ritenuto inammissibile l’appello proposto dalla Societa’ (OMISSIS), in quanto sprovvisto della ragionevole probabilita’ di essere accolto. In realta’, ex post l’appello si e’ rivelato addirittura fondato e, pertanto, la doglianza – in se’ inammissibile anche solo in astratto, in quanto relativa ad un provvedimento negativo, ossia all’omessa adozione di un provvedimento di definizione anticipata risulta anche manifestamente infondata anche in concreto.
L’ottavo motivo concerne l’asserita eccessivita’ delle spese processuali ed e’ inammissibile per difetto di specificita’, non essendo stati indicati quali parametri di liquidazione sarebbero stati violati.
Infatti, in tema di spese processuali, e’ inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione delle tariffe professionali, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate (Sez. 6 – 2, Sentenza n. 18190 del 16/09/2015, Rv. 636873; Sez. 1, Sentenza n. 20808 del 02/10/2014, Rv. 632497).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *