Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12914.
La massima estrapolata:
L’indennizzo dovuto in base ad una polizza infortuni dev’essere parametrato esclusivamente ai valori monetari contrattualmente previsti, senza possibilita’ di applicare la disciplina concernente la diversa ipotesi del risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, e cio’ anche nel caso in cui l’infortunio coperto dalla polizza sia avvenuto in un contesto di circolazione stradale.
Ordinanza 24 maggio 2018, n. 12914
Data udienza 5 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13041-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) COOP. A.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che unitamente la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 155/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2018 dal Presidente relatore Dott. DANILO SESTINI;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) coop. a r.l. per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo previsto da una polizza infortuni; il Tribunale accerto’ un’invalidita’ permanente del 3,5% e, applicata la franchigia del 3%, liquido’ l’indennizzo rapportandolo al residuo 0,5% di invalidita’; la Corte di Appello ha riformato la sentenza, ritenendo non applicabile la franchigia e liquidando il residuo dovuto in base alla tabella di cui al Decreto Ministeriale 19 luglio 2016;
la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi; ha resistito la societa’ intimata a mezzo di controricorso illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo (che deduce “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al Decreto Ministeriale 19 luglio 2016, in punto di quantificazione del risarcimento del danno permanente dovuto all’appellante”), la ricorrente lamenta che la Corte abbia applicato la normativa prevista per il risarcimento del danno biologico nell’ambito della r.c.a. ad un ipotesi di sinistro che era disciplinato esclusivamente dalla polizza infortuni di cui l’attrice era beneficiaria (che prevedeva un massimale di 400.000,00 Euro per invalidita’ permanente e, pertanto, un valore di 4.000,00 Euro per ogni punto di invalidita’);
il motivo – che prospetta un vizio di sussunzione della vicenda entro la disciplina regolante la r.c.a. e’ fondato, giacche’ l’indennizzo dovuto in base ad una polizza infortuni dev’essere parametrato esclusivamente ai valori monetari contrattualmente previsti, senza possibilita’ di applicare la disciplina concernente la diversa ipotesi del risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, e cio’ anche nel caso in cui l’infortunio coperto dalla polizza sia avvenuto in un contesto di circolazione stradale;
il secondo motivo (che deduce la nullita’ della sentenza, ex articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda volta a conseguire il rimborso delle spese di c.t.u.) e’ infondato, giacche’ la Corte ha affrontato la questione (a pag. 3, ultimo periodo, con seguito a pag. 4), affermando di non condividere la censura mossa nei confronti della statuizione di primo grado e ribadendo le considerazioni svolte dal Tribunale, in tal modo pronunciandosi nel senso del rigetto della censura (e cio’ sia nel corpo della motivazione che nel dispositivo, atteso che le espressioni “disattesa ogni diversa istanza” e “in accoglimento dell’appello nei limiti precisati in motivazione” sono tali da poter essere riferite anche al rigetto della censura sul carico definitivo delle spese di c.t.u.);
rigettato pertanto il secondo motivo, deve cassarsi la sentenza in relazione al primo, con rinvio alla Corte di merito, anche per le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il secondo motivo, accoglie il primo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
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