Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12662.
La massima estrapolata:
In base alla disciplina contenuta nel Codice delle Assicurazioni, il pagamento del premio effettuato al subagente si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore.
Ordinanza 23 maggio 2018, n. 12662
Data udienza 28 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11344/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 347/2016 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 01/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010 (OMISSIS) convenne dinanzi al Giudice di pace di Andria la societa’ (OMISSIS) s.p.a., esponendo:
– di avere stipulato con la societa’ convenuta un contratto di assicurazione sulla vita;
– di avere esercitato il diritto di riscatto (ovvero il recesso ante tempus dalla polizza);
– che, ricevuta la liquidazione del capitale assicurato, si avvide che il capitale riscattato non corrispondeva al capitale versato.
Chiese pertanto la condanna della (OMISSIS) al pagamento della differenza.
2. La (OMISSIS) si difese sostenendo che la frazione di capitale in contestazione non era dovuta, perche’ il relativo premio non le era mai pervenuto.
In subordine, chiese di essere garantita dal proprio agente, (OMISSIS), al quale ascriveva di avere ricevuto il premio pagato dalla contraente, senza versarlo alla societa’.
Anche (OMISSIS) si costitui’, e oltre a chiedere il rigetto della domanda contro di lui proposta, chiamo’ in causa il proprio subagente, (OMISSIS), al quale chiese di essere garantito in caso di accoglimento della domanda della (OMISSIS).
3. Con sentenza n. 723 del 2014 il Giudice di pace di Andria accolse la domanda principale e quella proposta dalla (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS); rigetto’ invece la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti di (OMISSIS).
4. Il gravame della (OMISSIS) avverso la suddetta sentenza venne rigettato dal Tribunale di Trani con sentenza 1.3.2016 n. 347.
Il Tribunale a fondamento della propria decisione osservo’ che:
-) il premio era stato regolarmente pagato ad un subagente;
-) se il subagente che aveva materialmente incassato il premio non l’aveva versato all’assicuratore, quest’ultimo era comunque tenuto a risponderne verso l’assicurato, in virtu’ del principio dell’apparenza.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.
Ha resistito (OMISSIS) con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1745, 1903 e 2049 c.c.; articolo 119 cod. ass..
Deduce che il Tribunale ha accertato in punto di fatto che il mancato versamento all’assicuratore dei premi versati dalla contraente era ascrivibile all’operato del subagente (OMISSIS), legato da un rapporto di subagenzia all’agente (OMISSIS), ma non legato da alcun rapporto alla (OMISSIS). Pertanto, non essendo il subagente legato da alcun rapporto con l’assicuratore, ma solo con l’agente, l’assicuratore non poteva essere tenuto a rispondere, ex articolo 2049 c.c., dell’operato del subagente.
1.2. Il motivo e’ infondato, sebbene la motivazione adottata dal Tribunale debba essere corretta.
Non e’ in contestazione che il versamento, da parte del contraente, del premio che si assume mai pervenuto all’assicuratore oggetto del contendere avvenne nel 2008 (cfr. il ricorso, p. 3).
Nel 2008 era gia’ in vigore l’articolo 118 cod. ass. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), il quale stabilisce che “il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione”.
E poiche’ non v’e’ dubbio che il subagente rientri tra i collaboratori dell’agente (articolo 109, comma 2, lettera (e), cod. ass.), il pagamento a questi effettuato si presume juris et de jure compiuto nelle mani dell’assicuratore.
La decisione del Tribunale fu dunque, su questo punto, confotine a diritto, sebbene debba esserne corretta la motivazione: nel caso di specie infatti era superfluo il richiamo all’articolo 2049 c.c., e superfluo l’accertamento dei presupposti per l’applicabilita’ di tale norma, giacche’ non si poneva un problema di responsabilita’ (dell’assicuratore per il fatto altrui), ma un problema di imputabilita’ del pagamento: problema, come s’e’ detto, direttamente risolto dalla legge con la previsione di cui all’articolo 118 cod. ass.. Il che rende, altresi’, non pertinenti rispetto al caso di specie le ulteriori deduzioni svolte dalla societa’ ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., circa l’autonomia del rapporto di subagenzia rispetto al rapporto di intermediazione assicurativa.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli arti. 1745 e 1903 c.c.; articolo 119 cod. ass..
Deduce, al riguardo, che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto sussistere, nel caso di specie, una ipotesi di “apparenza del diritto”, idonea ad ingenerare nella contraente (OMISSIS) un legittimo ed incolpevole affidamento circa la sussistenza in capo al (OMISSIS) del potere di rappresentare la (OMISSIS).
2.2. Il motivo resta assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso: vi fosse o non vi fosse, infatti, una situazione di apparenza del diritto, in ogni caso il premio pagato al collaboratore dell’intermediario si reputa ope legis versato all’assicuratore, per quanto gia’ detto.
Resta solo da aggiungere come non appaia pertinente il precedente invocato dalla ricorrente a p. 15 del proprio ricorso (Cass. 23448/14, secondo cui “e’ proprio l’intrinseca ed istituzionale autonomia dei due rapporti tra assicuratrice ed agente e tra quest’ultima ed il sub – agente ad escludere una diretta riferibilita’ dell’attivita’ dell’ultimo alla prima e pedino alla fornitrice dei prodotti assicurativi finali, salvi casi particolari”).
Quel precedente infatti – quale che ne sia la condivisibilita’ – non viene in rilievo nel presente giudizio, in quanto:
-) nel nostro caso, la responsabilita’ dell'(OMISSIS) per il fatto del subagente e’ stata affermata per avere creato una situazione di apparenza ed essersi avvalsa de facto dell’opera del subagente, mentre nel caso deciso da Cass. 23448/14 venne esclusa proprio la “diretta riferibilita’” all’assicuratore dell’operato del subagente;
-) i fatti decisi da 23448/14 erano anteriori al codice delle assicurazioni (la sentenza di primo grado in quel giudizio venne pronunciata nel 2005), quando non vi era alcuna norma analoga all’attuale articolo 118 cod. ass.;
-) in ogni caso l’agente risponde pacificamente del fatto del subagente (articolo 119 cod. ass.), e l’assicurazione risponde del fatto dell’agente. Sicche’ nel nostro caso la indiscussa responsabilita’ dell’agente faceva sorgere ipso facto quella dell’assicuratore, a nulla rilevando che l’agente fosse responsabile per il fatto proprio o per il fatto del subagente di cui si era avvalso.
3. Le spese.
3.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.p.a. alla rifusione in favore di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 1.118, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma i quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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