Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17267.
La massima estrapolata:
La tardivita’ dell’appello pronunciata impropriamente con ordinanza ai sensi dell’articolo 348-ter cod. proc. civ. anziche’ con sentenza, ove correttamente riscontrata – nella specie, in applicazione del principio dell’apparenza per la qualificazione dell’azione come opposizione esecutiva e persistendo controversia proprio sul punto – ed in difetto di analitica, adeguata e tempestiva adduzione di specifiche lesioni al diritto di difesa dell’appellante in dipendenza dell’opzione dell’ordinanza in luogo della sentenza, comporta l’inammissibilita’, per difetto di interesse ed in mancanza di un diritto alla regolarita’ formale del processo in quanto tale, del ricorso per cassazione dispiegato avverso l’ordinanza di secondo grado, ma pure, per il definitivo accertamento della tardivita’ dell’originaria impugnazione ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, del ricorso per cassazione dispiegato avverso quest’ultima.
Ordinanza 2 luglio 2018, n. 17267
Data udienza 17 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10775/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), in difetto di elezione di domicilio in Roma per legge domiciliati ivi, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 20/02/2017, nonche’ la sentenza del TRIBUNALE di BRESCIA n. 856, depositata il 17/03/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono, con atto notificato tra il 19/04/2017 e il 24/04/2017, articolato su quattro motivi avverso la pronuncia di primo grado ed altrettanti contro quella di appello, per la cassazione tanto della sentenza n. 857 del 17/03/2016 del Tribunale di Brescia che dell’ordinanza, comunicata a mezzo p.e.c. il 20/02/2017, con cui la Corte di appello di quel capoluogo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 348-bis cod. proc. civ., l’appello proposto contro la prima, per tardivita’ del gravame a seguito della qualificazione dell’azione come opposizione a precetto;
l’intimato (OMISSIS) resiste con controricorso;
e’ formulata proposta di definizione – per manifesta infondatezza – in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1 come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
i ricorrenti fanno pervenire a mezzo posta memoria ai sensi del medesimo articolo 380-bis, comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
va preliminarmente esclusa l’ammissibilita’ della memoria pervenuta a mezzo posta, tale modalita’ essendo ammessa – ex articolo 134 disp. att. cod. proc. civ. – esclusivamente per ricorso e controricorso (Cass. ord. 10/10/2016, n. 20314; Cass. 19/04/2016, n. 7704; Cass. 31/03/2016, n. 6230; Cass. ord. 20/10/2014, n. 22201; Cass. ord. 04/01/2011, n. 182; Cass. 04/08/2006, n. 17726; dopo la novella del 2016, per la memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ.: Cass. ord. 10/08/2017, n. 19988);
sempre in via preliminare, il ricorso e’ tempestivo, per il rispetto del termine breve dalla comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, di cui agli articoli 348-bis e ss. cod. proc. civ., necessario pure quando e’ eccezionalmente concesso di impugnare direttamente detta ordinanza (Cass. ord. 06/02/2017, n. 3067);
cio’ posto, i ricorrenti formulano quattro motivi contro l’ordinanza del giudice di appello: un primo, di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla ritenuta inapplicabilita’ della sospensione feriale dei termini ed alla conseguente declaratoria di tardivita’ dell’appello (L. n. 742 del 1969, articolo 1 e 3 in relazione al Regio Decreto 20 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 in relazione all’articolo 327 c.p.c., comma 1)”; un secondo, di “nullita’ della sentenza o del procedimento con riferimento alla forma del provvedimento adottato (ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c. in luogo di sentenza) (articolo 348 bis c.p.c., comma 1 e articolo 352 c.p.c.)”; un terzo, di “nullita’ della sentenza o del procedimento ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riferimento al vizio di motivazione (motivazione apparente o errata), laddove si fa derivare dalla ritenuta tardivita’ dell’appello il giudizio prognostico negativo sull’ammissibilita’ dell’impugnazione (articolo 348 bis c.p.c., comma 1 e articolo 348 ter c.p.c., articolo 111 Cost., comma 5)”; un quarto, di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla condanna alle spese di quattro fasi del giudizio di appello, ancorche’ la pronuncia sia stata antecedente alla trattazione della causa, con preclusione delle fasi istruttoria e decisionale e conseguente assenza dei presupposti per la liquidazione dei rispettivi compensi professionali (articolo 91 c.p.c. in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, comma 5) (articolo 91 c.p.c. in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, commi 1 e 5)”;
i ricorrenti formulano altresi’ quattro motivi contro la sentenza di primo grado: il primo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’intervenuta pronuncia di improcedibilita’ dell’azione esecutiva esperita in forza dell’atto di precetto opposto”; il secondo, di “nullita’ della sentenza: omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inesistenza del titolo esecutivo e della conseguente inefficacia del precetto notificato – error in procedendo per violazione dell’articolo 112 c.p.c.” e di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 474 c.p.c.”; il terzo, di “violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento alla dedotta inammissibilita’ del motivo inerente la pretermissione dei terzi compossessori e comproprietari – articolo 615 c.p.c.”; il quarto, di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla ritenuta insussistenza del litisconsorzio necessario dei compossessori nel procedimento possessorio avente ad oggetto la modifica di una situazione di fatto – articolo 1170 c.c. e articolo 703 c.p.c. con riferimento all’articolo 102 c.p.c.”;
ora, correttamente il giudice di secondo grado ha rilevato l’inammissibilita’ dell’appello per sua tardivita’;
e’ infatti ius receptum che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, articoli 1 e 3 e del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 92 la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive (come ora ribadito anche a Sezioni Unite da Cass. Sez. U. 27/04/2018, n. 10266, punto 1.1 delle ragioni della decisione), riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all’azione proposta in giudizio (per tutte: Cass. ord. 11/01/2012, n. 171): sicche’, dinanzi all’univoca qualificazione operata in primo grado quale opposizione a precetto, i riferimenti operati dai ricorrenti alla giurisprudenza di questa Corte in tema di cessazione delle contestazioni sulla pretesa sostanziale divengono del tutto irrilevanti, atteso che proprio l’atto di appello continuava a prospettare questioni sulla non regolarita’ del precetto e perfino della configurabilita’ di un titolo esecutivo;
correttamente, quindi, l’appello andava dichiarato inammissibile per tardivita’, con manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso rivolto contro il provvedimento di secondo grado;
molto meno correttamente, pero’, la relativa declaratoria e’ stata assunta con l’ordinanza ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., prevista invece e proprio per i casi diversi da quelli in cui l’appello va dichiarato inammissibile e precisamente a quelli in cui vi e’ una prognosi di non ragionevole probabilita’ di un suo accoglimento;
e tuttavia, se e’ vero che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 02/02/2016, n. 1914) hanno ammesso la proponibilita’ di un ricorso diretto per Cassazione avverso l’ordinaria resa ai sensi dell’articolo 348-bis cod. proc. civ. fuori dei casi per essa previsti e quindi per vizi processuali suoi propri, e’ evidente che l’adozione della forma dell’ordinanza, in luogo della sentenza, per pronunciare l’effettivamente sussistente inammissibilita’ per tardivita’ non ha, se non altro nello specifico caso in esame, leso in alcun modo il diritto di difesa degli odierni ricorrenti: i quali, del resto, non ne adducono adeguatamente in ricorso alcun plausibile specifico vulnus e comunque risultano avere avuto piena ed esaustiva possibilita’ ed occasione di estrinsecarlo anche quanto alle eventualita’ di risoluzione in punto di rito, datosi atto pure nell’ordinanza che la questione della tardivita’ era stata prospettata alle parti (v. seconda facciata, righe dalla nona in poi dal termine);
al riguardo, e’ noto (da ultimo, v. Cass. Sez. U. 08/05/17, n. 11141, p. 6 delle ragioni della decisione) che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarita’ dell’attivita’ giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione: sicche’ e’ inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2015, n. 26831); pertanto, va qui ribadito il generale principio di diritto processuale (Cass. 07/03/2017, n. 5630; Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015, n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass. 22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n. 19992, Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass. 12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass. 21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678), per il quale nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se, appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concreto pregiudizio;
ed a tanto va soggiunto che, contrariamente a quanto accaduto nella fattispecie in esame, ai fini dell’ammissibilita’ del gravame per vizi processuali il pregiudizio al diritto di difesa va concretamente, univocamente ed adeguatamente prospettato fin dal ricorso, non potendo valere ad integrarlo con tali determinanti elementi alcun atto successivo (tanto meno se, come nella specie, tecnicamente inammissibile gia’ in ragione del mezzo della sua presentazione);
tanto comporta l’inammissibilita’, per difetto di interesse, dei motivi secondo e terzo rivolti contro l’ordinanza;
il motivo quarto rivolto contro l’ordinanza e’ poi manifestamente infondato: premesso che pure la pronuncia di un’ordinanza e’ preceduta dalla necessaria attivita’ di preparazione, in cui si risolve la fase istruttoria in senso tecnico di ogni controversia, nonche’ di decisione, sia pure effettivamente in forme assai agili, deve rilevarsi che rientra nella discrezionalita’ del giudice del merito diversa ed indipendente da quella in concreto estrinsecata dal giudice di primo grado e non tale quindi da influire su quella del giudice di appello – l’apprezzamento della maggiore o minore complessita’ delle questioni giuridiche trattate, tanto che non sussiste un diritto alla riduzione dell’entita’ media del compenso;
sul punto, invero, va ribadito che (Cass. ord. 31/01/2017, n. 2386), “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione” (in senso analogo: Cass. ord. 16/09/2015, n. 18167);
il rigetto del ricorso nella parte in cui e’ rivolto contro l’ordinanza non consente pero’ di esaminare i motivi dispiegati contro la sentenza: proprio l’infondatezza della confutazione della tardivita’ dell’appello, posta a fondamento del rigetto del primo motivo contro l’ordinanza, comporta la definitivita’ della sentenza di primo grado, non attinta da tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione di qualsiasi ragione a quella relativa; ed il tutto in applicazione del seguente principio di diritto: “la tardivita’ dell’appello pronunciata impropriamente con ordinanza ai sensi dell’articolo 348-ter cod. proc. civ. anziche’ con sentenza, ove correttamente riscontrata – nella specie, in applicazione del principio dell’apparenza per la qualificazione dell’azione come opposizione esecutiva e persistendo controversia proprio sul punto – ed in difetto di analitica, adeguata e tempestiva adduzione di specifiche lesioni al diritto di difesa dell’appellante in dipendenza dell’opzione dell’ordinanza in luogo della sentenza, comporta l’inammissibilita’, per difetto di interesse ed in mancanza di un diritto alla regolarita’ formale del processo in quanto tale, del ricorso per cassazione dispiegato avverso l’ordinanza di secondo grado, ma pure, per il definitivo accertamento della tardivita’ dell’originaria impugnazione ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, del ricorso per cassazione dispiegato avverso quest’ultima”;
al rigetto complessivo del ricorso (per la manifesta infondatezza del primo – e del quarto motivo formulati contro l’ordinanza di secondo grado, in uno all’inammissibilita’ del secondo e del terzo dispiegati contro la detta ordinanza e di tutti quelli aventi ad oggetto la sentenza di primo grado) segue la condanna solidale, per l’identita’ di posizione processuale, dei soccombenti ricorrenti;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalita’ al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da loro proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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