Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Ordinanza 10 maggio 2018, n. 20845.
La massima estrapolata:
Il provvedimento emesso in sede di reclamo a norma dell’articolo 410 bis c.p.p., avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione e’ provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia questione di violazione del diritto al contraddittorio. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, ribadendone la conformita’ ai principi costituzionali (articolo 111 Cost.), e sovranazionali, la legittimita’ della scelta del legislatore che ha espressamente previsto, all’articolo 410 bis c.p.p., comma 3, la non impugnabilita’ dell’ordinanza con la quale il tribunale decide il reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione, con la conseguenza che, in mancanza di norme in deroga, deve escludersi che il provvedimento emesso dal Tribunale, anche in aperta violazione del diritto al contraddittorio come nel caso in esame perche’ emesso senza la fissazione di udienza camerale, sia ricorribile per Cassazione in ossequio al principio di tipicita’ dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’articolo 568 c.p.p.
Ordinanza 10 maggio 2018, n. 20845
Data udienza 26 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Presidente
Dott. GIORDANO Emilia – rel. Consigliere
Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
parte offesa nel procedimento contro:
(OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/02/2018 del TRIBUNALE di PISTOIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIORDANO EMILIA ANNA.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore, avvocato (OMISSIS), impugna nell’interesse di (OMISSIS), persona offesa dal reato nel procedimento per calunnia a carico di (OMISSIS), il decreto adottato de plano con il quale il Tribunale di Pistoia ne ha respinto il reclamo avverso il decreto di archiviazione del 25 ottobre 2017 del giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale. Il ricorrente denuncia:
1.1. vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 127 c.p.p., comma 5, e articolo 410 bis c.p.p., comma 2, sul rilievo che al giudice del reclamo e’ preclusa l’adozione di un provvedimento de plano dovendo il giudice procedere alla trattazione del reclamo in camera di consiglio; 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di irrilevanza dell’atto di indagine suppletivo indicato – l’esame della persona offesa – viceversa rilevante per la individuazione dell’autore della denuncia ( (OMISSIS)) in quanto mero prestanome del padre ( (OMISSIS)) stante le opposte versioni risultanti, a proposito del coinvolgimento nei fatti di (OMISSIS), rese dalla denunciante in sede di denuncia prima e di sommarie informazioni testimoniali poi.
2. Il ricorso e’ inammissibile poiche’ il provvedimento emesso in sede di reclamo a norma dell’articolo 410 bis c.p.p., avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione e’ provvedimento non impugnabile, anche quando si faccia questione di violazione del diritto al contraddittorio. Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, ribadendone la conformita’ ai principi costituzionali (articolo 111 Cost.), e sovranazionali, la legittimita’ della scelta del legislatore che ha espressamente previsto, all’articolo 410 bis c.p.p., comma 3, la non impugnabilita’ dell’ordinanza con la quale il tribunale decide il reclamo avverso il decreto o l’ordinanza di archiviazione, con la conseguenza che, in mancanza di norme in deroga, deve escludersi che il provvedimento emesso dal Tribunale, anche in aperta violazione del diritto al contraddittorio come nel caso in esame perche’ emesso senza la fissazione di udienza camerale, sia ricorribile per Cassazione in ossequio al principio di tipicita’ dei mezzi di impugnazione e della legittimazione ad impugnare, direttamente desumibile dall’articolo 568 c.p.p., (Sez. 6, Ord. n. 17535 del 23/4/2018).
3. Cionondimeno questa Corte, con il richiamato provvedimento, ha, altresi’, precisato che la violazione del diritto al contraddittorio dell’istante, assicurato dall’articolo 410 bis c.p.p., attraverso la previsione della fissazione dell’udienza per decidere sul reclamo in vista della quale le parti, pur non essendo prevista la facolta’ di intervenire, possono presentare memorie fino a cinque giorni prima della data fissata, non costituisce violazione irrilevante e che l’istante che abbia azionato il reclamo ai sensi dell’articolo 410 bis c.p.p., non sia privo di tutela, essendo esperibile a suo favore il rimedio della richiesta di revoca del provvedimento adottato dal giudice del reclamo, in difetto di contraddittorio. Si tratta di rimedio che, pur privo del carattere dell’impugnazione – come detto esclusa – appare azionabile a fronte di una decisione, come quella in materia di archiviazione, che non costituisce decisione irrevocabile.
4. Constatata la genetica inammissibilita’ del ricorso, e’ precluso l’esame del secondo motivo con la conseguenza che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali escludendosi, invece, la condanna al pagamento della somma a favore della cassa delle ammende stante la novita’ della questione sollevata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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