Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5050.

Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’articolo 83 cod. proc. civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’articolo 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’articolo 1367 cod. civ. e dall’articolo 159 cod. proc. civ. che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio, la Suprema Corte, rilevata, con assoluta evidenza, la non riferibilità della procura al giudizio di legittimità, ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite III, sentenza 9 dicembre 2022, n. 36057).

Ordinanza|26 febbraio 2024| n. 5050. Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

Data udienza 17 gennaio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Inammissibilità del ricorso per cassazione – Procura nulla – Non riferibilità della procura al giudizio di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Rel.

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 13111/2019 R.G. proposto da:

Si.Yu. (C.F. Omissis) rappresentato e difeso dall’avvocato Pa.An. e già dall’avvocato Le.Fr. (C.F. Omissis), giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Mo.Ma. (C.F. Omissis) e Ni.La. (C.F. Omissis) rappresentati e difesi dall’avvocato Ve.Cr. (C.F. Omissis), giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 364/2019 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 18.02.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

La Corte osserva

1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini di cui appresso.

1.1. Il Tribunale di Prato, accertata la legittimità del recesso di Si.Yu., promissario acquirente, a cagione del grave inadempimento dei promittenti alienanti, Mo.Ma. e Ni.La., i quali non avevano proceduto alla regolarizzazione urbanistica e alla cancellazione delle ipoteche gravanti sull’immobile promesso in vendita, condannò i convenuti a pagare Euro 48.000,00, corrispondenti al doppio della caparra confirmatoria.

1.2. Mo.Ma. e Ni.La. impugnarono la sentenza di primo grado.

1.3. La Corte di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda del Si.Yu.

1.4. La diversità di opinamento consiglia riportare, sia pure in sintesi, il ragionamento del Giudice d’appello.

1.5. Il contratto preliminare del 16/12/2003 prevedeva che il definitivo avrebbe dovuto stipularsi entro il 31/12/2004 e che, nelle more, i promittenti alienanti avrebbero dovuto provvedere a regolarizzare urbanisticamente l’immobile, che presentava difformità rispetto alla concessione edilizia, impegnandosi, altresì, a cancellare le ipoteche gravanti sullo stesso “entro e non oltre la stipula del definitivo”.

Il termine fissato per il definitivo non poteva considerarsi essenziale, non potendo assegnarsi un tale significato alla nuda espressione “entro e non oltre”.

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Con raccomandata del 5/2/2005 il promissario acquirente aveva comunicato di volersi ritirare” dalla trattativa di compravendita sottoscritta con compromesso datato 16/12/2003″, soggiungendo di restare in attesa di notizie “per quanto concerne i versamenti dati in caparra d’acquisto”.

Trattavasi di manifestazione di volontà immotivata, che nessun riferimento aveva inteso fare a inadempimenti della controparte.

Solo il 18/4/2005 il Si.Yu. comunicava il proprio recesso per inottemperanza dei promittenti alienanti, avanzando la pretesa del doppio della caparra.

In definitiva, secondo la Corte locale, costui dichiarava di sciogliersi dal contratto senza prima aver preteso l’adempimento, facendo, a sua volta, offerta della corresponsione del prezzo.

Il diritto di recesso, prosegue la sentenza, trova giustificazione nel grave inadempimento colpevole, siccome la risoluzione, e, per contro, i promittenti alienanti avevano dimostrato di essersi attivati per ottenere la sanatoria degli abusi edilizi; nel mentre, per contratto, avrebbero potuto cancellare le iscrizioni ipotecarie contestualmente all’atto definitivo. Peraltro, il promissario acquirente non aveva dimostrato che il mancato ottenimento del finanziamento fosse dipeso dalla condotta dei promittenti alienanti.

2. Si.Yu. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di sei motivi.

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Gli intimati resistono con controricorso.

Con atto dell’8/1/2024 si è costituita per la ricorrente con procura speciale l’avv. Pa.An., la quale ha dichiarato che all’avv. Le.Fr. il ricorrente aveva revocato il mandato.

Il precedente difensore del ricorrente ha depositato memoria.

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3. Il ricorso deve essere definito in rito.

Risulta fondata l’eccezione di nullità della procura speciale e, quindi, d’inammissibilità del ricorso, avanzata nel controricorso.

3.1. La procura in parola, stesa su foglio spillato e priva di data, pur indicando correttamente la sentenza della Corte d’appello, risulta essere stata rilasciata “al fine di richiedere sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza della Corte d’Appello”.

3.2. L’ultimo arresto in materia è costituito dalla sentenza delle Sezioni unite n. 36057 del 9/12/2022. Con la statuizione resa in sede nomofilattica si è inteso limitare al massimo qualunque interpretazione formalistica dell’art. 83 proc. civ., onde eliminare, fin dove possibile, intralcio non ragionevolmente giustificato all’esercizio del diritto d’azione.

Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

Recita la massima (Rv. 666374) che se ne è tratta: “In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti”.

3.3. Qui, tuttavia, ricorre proprio l’ipotesi non valicabile della assoluta evidenza della non riferibilità della procura al giudizio di cassazione.

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Invero, è del tutto predicabile che all’avvocato fosse stata conferita la procura solo per richiedere la sospensione d’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. e con la stessa abbia impropriamente intrapreso anche il ricorso per cassazione.

Risulta evidente che la procura (1) venne rilasciata per una tipica attività interinale di merito, (2) reca l’indicazione, incompatibile con il giudizio di cassazione, della possibilità di ricorrere alla mediazione ed è (3) priva di data. L’unico elemento di tipizzazione, costituito dalla indicazione della sentenza, per la equivocità del suo significato (la predetta indicazione è certamente necessaria al fine di richiedere la sospensione dell’esecutività), non elide l’assoluta evidenza della non riferibilità al giudizio di cassazione.

3.4. Il principio di conservazione di cui all’art. 1367 cod. civ. opera nel caso in cui l’atto potrebbe avere un qualche effetto, invece che nessuno. Qui, non è dubbio che un effetto certo l’abbia: eleggere procuratore speciale l’avv. Le.Fr. “fine di richiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza della Corte d’Appello”. Di conseguenza, il canone ermeneutico richiamato non assume rilievo.

Per la stessa ragione il corrispondente principio processuale secondo il quale “Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo” (art. 159, u.c., cod. proc. civ.) non è utilmente evocabile nel caso in esame.

3.5. Per completezza deve soggiungersi che la recente pronuncia (Sez. 2, n. 20896, 18/7/2023) evocata dalla parte ricorrente in memoria, letta nella sua integrale motivazione, tosto che confermarne l’assunto, lo sconfessa del tutto.

La massima (Rv. 668405) che se ne è tratta imperfettamente sintetizza il significato della motivazione.

Questa la massima: “In tema di giudizio di legittimità, la nullità della procura speciale – rilasciata nella specie su atto congiunto al ricorso – è determinata dal contestuale ricorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito; mancanza della indicazione della data; mancanza della indicazione del numero e dell’anno del provvedimento impugnato; mancanza di una proposizione esplicita di conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione.”

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In effetti, come si è anticipato, leggendo la complessa e articolata motivazione, è dato cogliere che in quel caso si ebbe a trattare di una procura avente le sembianze di un mandato di assistenza e rappresentanza in un giudizio di merito. Rimasta, “in modo assolutamente evidente” la non riferibilità al giudizio di cassazione, i quattro elementi enucleati nella sentenza sezionale costituiscono, in quel caso, solo indizi, univocamente convergenti, della non riferibilità. Non risulta affermata, per contro, la necessità della loro compresenza.

In sostanza, il criterio guida resta quello delineato dalla sentenza delle Sezioni unite sopra richiamata: la procura è nulla ove emerga assoluta evidenza della non riferibilità di essa al giudizio di cassazione. Evidenza che può trarsi dalla circostanza, non contrastata da elemento contrario alcuno, dell’essere esclusivamente ed espressamente diretta ad assegnare all’avvocato il potere di richiedere l’emissione d’un atto processuale interinale di merito.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo – tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte – seguono la soccombenza.

4.1. Secondo la giurisprudenza di questa suprema Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicché le spese processuali vanno poste a carico del medesimo; ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, nel quale l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009; Sez. L., n. 11551/2015 – in un caso identico -; Sez. 3, n. 58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez. 3, n. 13055/2018).

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Cassazione ed il requisito di specificità della Procura alle liti

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’avvocato Le.Fr., in proprio, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2024.

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