Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 aprile 2023| n. 10689
Cassazione ed il deposito telematico obbligatorio degli atti
In base all’art. 196 quater, comma 1, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione a decorrere dall’1 gennaio 2023, il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dall’art. 196 quater, comma 4, disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile il ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, sia depositato con modalità non telematiche.
Ordinanza|| n. 10689. Cassazione ed il deposito telematico obbligatorio degli atti
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Tag/parola chiave: Processo – Ricorso in Cassazione – Riforma Cartabia – Deposito – Modalità telematica ex art. 35, c. II, DLgs n. 149 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto – Consigliere
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1236-2023 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di CAGLIARI n. 6187-2019 depositato il 30/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.
Cassazione ed il deposito telematico obbligatorio degli atti
Fatti di causa
E’ proposto ricorso per cassazione contro il decreto in epigrafe, che ha respinto la domanda di protezione internazionale.
Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. – Il ricorso e’ stato depositato in modalita’ non telematica.
Cio’ costituisce violazione dell’articolo 369 c.p.c., la cui novita’ discende direttamente dall’estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico.
II. – Ai sensi del Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35, comma 2, negli uffici gia’ informatizzati, e segnatamente nei tribunali, nelle corti d’appello e dinanzi alla corte di cassazione, opera a far data dal 1 gennaio 2023 la disciplina concernente il deposito degli atti in forma telematica, come chiaramente si ricava dalla previsione che riferisce la disciplina intertemporale, tra l’altro, al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito:
– “le disposizioni di cui agli articoli 127, comma 3, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche’ l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione”.
III. – Di riflesso a tale previsione e’ divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1 gennaio 2023, la disposizione dell’articolo 196-quater disp. att. c.p.c. in ordine alla “obbligatorieta’ del deposito telematico di atti e di provvedimenti”:
– “il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorita’ giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche. Con le stesse modalita’ le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice puo’ ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalita’ telematiche. Il deposito con modalita’ telematiche e’ effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalita’ non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicita’ provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema”.
IV. – La norma ha la funzione – evidenziata pure dalla relazione illustrativa – di “saldare” la normativa emergenziale in tema di obbligo di deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta, avente scadenza al 31 dicembre 2022, con la nuova disciplina costi’ introdotta, onde procedere di pari passo con la progressiva informatizzazione degli uffici allo stato esentati dall’applicazione delle norme sul processo telematico.
V. – Nella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, essa assume portata cogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del deposito telematico in funzione dell’articolo 369 c.p.c..
Non altrimenti puo’ giustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia.
VI. – Ne segue che, a far data dal 1 gennaio 2023, tutti i ricorsi per cassazione debbono essere depositati in modalita’ telematica sotto pena di improcedibilita’, poiche’ questa e’ adesso la modalita’ di legge alla quale allude l’articolo 369 c.p.c., salve le eccezioni appositamente specificate.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.
p.q.m.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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