Cassazione e reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2022| n. 21583.

Cassazione e reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo

In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo stesso (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro il decreto col quale la corte d’appello ne aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorietà di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia insorta con la società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11803; Cassazione, sezione civile I, sentenza 14 maggio 2014, n. 10450; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 ottobre 2011, n. 21894).

Ordinanza|7 luglio 2022| n. 21583. Cassazione e reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Arbitrato – Pronuncia – Lodo – Provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorietà del lodo – Ricorso per cassazione – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2856-2021 proposto da:
(OMISSIS), nella sua qualita’ di amministratore pro tempore, della (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1/2021 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il 04/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
(OMISSIS), agendo quale amministratore della Comunione dei coutenti dell’ascensore esterno del caseggiato sito in (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro il decreto col quale la corte d’appello di Genova ne ha respinto il reclamo avverso il provvedimento di esecutorieta’ di un lodo arbitrale reso a definizione di una controversia contro la (OMISSIS) s.r.l.;
l’intimata ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:
come questa Corte ha piu’ volte affermato, e’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di esecutorieta’ del lodo; difatti, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorieta’ sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorieta’, che e’ propria della sentenza arbitrale, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilita’ di mettere in esecuzione il lodo stesso (v. Cass. n. 21894-11, Cass. n. 10450-14, nonche’, piu’ di recente e in relazione alla situazione opposta della negazione dell’esecutorieta’ del lodo, Cass. n. 11803-22);
le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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