Cassazione e deposito copia sentenza priva della relata di notifica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 maggio 2021| n. 14360.

Cassazione e deposito copia sentenza priva della relata di notifica

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio.

Ordinanza|25 maggio 2021| n. 14360. Cassazione e deposito copia sentenza priva della relata di notifica

Data udienza 2 febbraio 2021

Integrale

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 26139/2018 proposto da:
Citta’ Metropolitana di Messina, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), tutti quali eredi di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso le sentenze n. 781/12 e n. 162/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositate rispettivamente il 19/12/2012 e il 19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Cassazione e deposito copia sentenza priva della relata di notifica

RILEVATO

CHE:
Con citazione in riassunzione (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero innanzi al Tribunale di Messina la Provincia di Messina, esponendo che con citazione del 26.1.01 il padre, (OMISSIS), successivamente deceduto, aveva proposto domanda nei confronti della Provincia suddetta per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione di un terreno con fabbricato nel quale dovevano essere realizzate opere di completamento di un Istituto tecnico che, pero’, non ebbero luogo.
Con sentenza del 2003 il Tribunale dichiaro’ il difetto di giurisdizione. La Corte d’appello di Messina, investita del gravame, con sentenza emessa il 13.5.08, dichiaro’ la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la rimessione al primo giudice. Con sentenza del 6.10.11, il Tribunale dichiaro’ 1″estinzione del giudizio, accogliendo l’eccezione della Provincia.
I (OMISSIS) proposero appello avverso tale sentenza; la Corte territoriale, con sentenza non definitiva del 19.12.12, rigettate le eccezioni preliminari, accerto’ l’intervenuta occupazione usurpativa del terreno di proprieta’ degli appellanti e il loro diritto al risarcimento dei danni; con separata ordinanza emessa in pari data, la stessa Corte di merito dispose che il c.t.u. accertasse con metodo sintetico-comparativo il valore del terreno al gennaio 2001 avuto riguardo alle possibilita’ legali di edificabilita’.
Depositata la c.t.u., con sentenza definitiva del 19.2.18, la Corte territoriale accolse l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanno’ la provincia di Messina al pagamento della somma di Euro 839.216,64 oltre interessi e rivalutazione dal 21.1.01 a titolo risarcitorio, rilevando che: il diritto riconosciuto agli appellanti per il risarcimento dei danni determinati dall’occupazione usurpativa del terreno non era prescritto, venendo in rilievo un illecito permanente il cui termine iniziale della prescrizione decorreva solo dalla cessazione dello stesso illecito che, invece, perdurava ed era dunque attuale al momento della domanda; poiche’ non si era verificata l’irreversibile trasformazione dell’area, occorreva far riferimento alla data della domanda introduttiva (gennaio 2001) con la quale gli attori richiesero il risarcimento dei danni, rinunziando al loro diritto di proprieta’; per il periodo di occupazione precedente, come accertato dalla sentenza non definitiva, competeva agli appellanti l’ulteriore somma compensativa del mancato godimento del bene dall’aprile del 1987 (data dell’inizio dell’occupazione) alla data della domanda introduttiva del giudizio, determinata nella somma di Euro 788.369,30; il c.t.u., con riferimento agli atti comparativi esaminati al gennaio 2001, anziche’ alla data dell’occupazione, aveva determinato il valore venale del terreno nella somma di Euro 839.216,64.
La Citta’ Metropolitana di Messina ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS) e quali unici eredi di (OMISSIS).

RITENUTO

CHE:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 353 c.p.c., commi 1 e 2, (nel testo vigente ratione temporis), articolo 125bis disp. att. c.p.c. e articolo 50 c.p.c., in quanto il giudizio innanzi alla Corte d’appello era stato riassunto tardivamente, con atto notificato il 13.5.09 oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza d’appello (12.5.08), come peraltro accertato dal Tribunale con la sentenza emessa nel 2011, richiamando varia giurisprudenza sul tema.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 112 c.p.c., articolo 2697 c.c., per l’omessa pronuncia sulla questione della carenza di legittimazione attiva e dell’interesse ad agire della controparte, nonche’ omesso esame di un fatto decisivo relativo parimenti alla legittimazione ed all’interesse ad agire.
Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia rilevato che l’attore originario, (OMISSIS), e i suoi eredi non avessero dimostrato di essere proprietari del terreno occupato – come peraltro emerso anche in appello, avendo il subentrato difensore degli appellanti formulato una prova testimoniale sulla legittimazione attiva degli eredi – omettendo la pronuncia su tale questione.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2947 e 2948 c.c., in relazione alla maturata, parziale, prescrizione del diritto all’indennita’ compensativa del mancato godimento del terreno, nonche’ dell’articolo 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia e l’omesso esame della suddetta questione. Al riguardo, la ricorrente espone che il Tribunale non aveva esaminato l’eccezione di prescrizione quinquennale per tutte le domande della parte attrice, mentre la Corte d’appello, pur rilevando che in ordine all’occupazione senza titolo la prescrizione non fosse decorsa, stante la natura di illecito permanente, ha omesso di pronunciarsi sulla prescrizione del diritto all’indennita’ compensativa per il mancato godimento del bene in relazione al periodo dal 1987 al 1996, poiche’ il relativo periodo decorreva dalle singole annualita’.
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione d’improcedibilita’ ex articolo 369 c.p.c. sollevata dai controricorrenti, i quali deducono l’inosservanza dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, sul deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, che ha comportato l’improcedibilita’ del ricorso, a nulla rilevando che tale relata sia stata inserita nel fascicolo d’appello dopo il ricorso con l’istanza al Presidente della Corte d’appello. Al riguardo, va rilevato che i ricorrenti hanno prodotto l’istanza al Presidente della Corte d’appello di Messina, depositata dopo il deposito del controricorso, avente ad oggetto l’inserimento della relata di notificazione della sentenza impugnata nel fascicolo d’appello e la trasmissione di quest’ultimo alla Corte di cassazione; l’istanza e’ stata accolta, avendo il Presidente della Corte territoriale autorizzato quanto richiesto.
A seguito dell’eccezione d’improcedibilita’, parte ricorrente ha replicato, nella memoria, che la relata di notificazione della sentenza impugnata sarebbe stata inserita tardivamente nel fascicolo d’ufficio dal Presidente della Corte d’appello di Messina, per cui tale documento sarebbe nella disponibilita’ giuridica e materiale di questa Corte, sicche’ non si configurerebbe l’improcedibilita’.
L’eccezione e’ fondata. Non e’ contestato che la relata di notificazione della sentenza impugnata non sia stata depositata con il deposito del ricorso, in violazione dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2; la stessa relata e’ stata pacificamente inserita nel fascicolo del giudizio d’appello a seguito dell’autorizzazione del Presidente della Corte messinese.
Ora, premesso che parte ricorrente, unitamente al ricorso, aveva depositato una precedente istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del secondo grado, va osservato che e’ irrilevante l’inserimento della relata nel fascicolo di secondo grado in quanto pacificamente tardivo, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilita’ come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilita’. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1 e che, dall’altro, non e’ previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attivita’ che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass., n. 21386/17; n. 13751/18).
In tal senso, occorre rilevare che ancorche’ Cass. S.U. n. 10648/2017 abbia in motivazione affermato che, come peraltro sostenuto anche dalla di poco precedente Cass. S.U. n. 25513/16, l’improcedibilita’ non potrebbe essere dichiarata se la copia autentica della sentenza con relata di notifica, oltre che essere stata prodotta dalla controparte, sia gia’ in possesso dell’ufficio perche’ presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello, la portata di tale affermazione deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per ricorrere in cassazione sia ricollegata dalla legge alla comunicazione del provvedimento (come appunto nel caso di cui all’ordinanza ex articolo 348 ter c.p.c., della quale ha avuto modo di occuparsi proprio Cass. S.U. n. 25513/2016), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge preveda che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza e che tale notificazione sia idonea a far decorrere il termine di cui all’articolo 325 c.p.c..
Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge stessa ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attivita’ doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero eccezionalmente di notificazione, ovvero negli altri casi in cui la cancelleria debba, in virtu’ di una precisa disposizione di legge, allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata della sentenza impugnata, e’ previsto che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria ovvero della notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicche’ ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’articolo 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente.
Al di fuori di queste ipotesi, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non e’ previsto che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attivita’ che non avviene su iniziativa dell’ufficio, e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore.
Ne consegue che, ove per avventura risultasse anche inserita nel fascicolo d’ufficio del precedente grado di giudizio copia della relata di notifica ad opera della parte, la medesima non potrebbe sanare la negligenza del ricorrente (Cass., n. 21386/17).
Cio’ implica altresi’ che la decisione della causa da parte della Corte non e’ impedita dall’eventuale deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ex articolo 369 c.p.c., u.c., cui non abbia fatto seguito l’effettivo invio del fascicolo d’ufficio del grado precedente, in quanto, al di fuori delle sopra segnalate ipotesi nelle quali la cancelleria sia tenuta ad allegare al fascicolo la prova dell’avvenuta notificazione (o comunicazione, nei casi in cui il termine per la presentazione del ricorso sia ricollegato dalla legge a tale adempimento) del provvedimento impugnato, il differimento della decisione per consentire la trasmissione del fascicolo non potrebbe in tal modo premiare un eventuale inserimento nel fascicolo d’ufficio di un atto non previsto tra quelli destinati a farne parte, cosi’ che, ove anche la copia notificata venisse rinvenuta, cio’ non potrebbe valere ad escludere la sanzione di improcedibilita’ posta dall’articolo 369 c.p.c. per l’omesso deposito nel termine di cui al comma 1.
Nel caso concreto, pertanto, non ricorrono i presupposti per escludere la sanzione dell’improcedibilita’ in quanto l’inserimento della relata di notifica nel fascicolo d’ufficio e’ avvenuto comunque oltre il termine perentorio di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 1, dopo la definizione del giudizio d’appello, a seguito di un’ulteriore istanza di trasmissione rispetto alla prima, depositata unitamente al ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 15.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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