Casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3810.

Casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza.

In tema di provvedimenti del giudice, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’articolo 161, comma 2, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge (articolo 363 cod. proc. civ.) (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale il tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal ricorrente contro la pronuncia abnorme, resa dal giudice di pace, che aveva convertito il procedimento per consulenza tecnica preventiva ex articolo 696-bis cod. proc. civ. in giudizio di cognizione ordinario emettendone all’esito una sentenza nel merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 dicembre 2009, n. 27428; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 novembre 2005, n. 26040; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 luglio 2004, n. 13171; Cassazione, sezione civile I, sentenza 29 settembre 1999, n. 10784).

Ordinanza|7 febbraio 2022| n. 3810. Casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza

Data udienza 20 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Sentenza – Provvedimento abnorme – Provvedimento irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo – Difetto del minimo di elementi o di presupposti tipizzanti – Vizio di inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile – Censura con gli ordinari mezzi di impugnazione – Tempi e nei modi previsti dall’ordinamento – Ricorrenza di un interesse della parte ad una espressa rimozione del provvedimento processuale viziato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 32136/2020 proposto da:
(OMISSIS) rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza del Tribunale di Catania, depositata il 29.9.2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.1.2022, dal Presidente Dott. Orilia Lorenzo;

Casi di cosiddetta inesistenza giuridica della sentenza

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Il Tribunale di Catania con sentenza 29.9.2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da (OMISSIS) contro la sentenza n. 419/2017 del Giudice di Pace di Acireale che, all’esito di un procedimento di istruzione preventiva ex articolo 696 bis c.p.c., aveva accertato l’inesistenza di una servitu’ di panorama a favore del fondo del ricorrente (OMISSIS) e a carico del fondo della (OMISSIS) srl e lo aveva condannato al pagamento delle spese del giudizio.
Secondo il Tribunale, il provvedimento impugnato era abnorme perche’ il Giudice di Pace, investito di un ricorso ex articolo 696 bis c.p.c., non poteva emettere un provvedimento di natura decisoria e idoneo al giudicato.
Ad avviso del Tribunale, detto provvedimento abnorme non era pero’ impugnabile con l’appello.
Il Tribunale si e’ anche pronunciato nel merito della vicenda rilevando che tra le righe del ricorso ex articolo 696 bis c.p.c. fosse latente una domanda di riconoscimento di servitu’ di paesaggio, infondata perche’ sfornita di prova.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione il (OMISSIS) con tre motivi, mentre la societa’ (OMISSIS) srl e’ rimasta intimata;
Il relatore ha proposto l’accoglimento del primo motivo, l’inammissibilita’ del secondo e l’assorbimento del terzo.
Il ricorso e’ stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione.
2.1 Col primo motivo si denunzia la violazione dell’articolo 339 c.p.c., comma 1 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione abnorme del Giudice di Pace che aveva convertito il procedimento per consulenza tecnica preventiva in giudizio di cognizione ordinario emettendo una sentenza nel merito.
Il motivo e’ manifestamente fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27428 del 2009) la cd. inesistenza giuridica o la nullita’ radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, puo’ essere, infatti, fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo. Tuttavia, cio’ non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente l’inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale efficace (in questo senso Cass. 29.9.1999 n. 10784; v. anche Cass. 16.7.2004 n. 13171; Cass. 29.11.2005 n. 26040). La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’articolo 161 c.p.c., comma 2, (mancanza della sottoscrizione del giudice), e’ possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perche’ privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo piu’ qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullita’ radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono, pero’, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una. espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge (articolo 363 c.p.c.).
Nel caso in esame, e’ evidente che il Giudice di Pace, adito con un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione di una lite, avrebbe dovuto limitarsi a nominare l’ausiliare per l’espletamento dell’incarico e il tentativo di conciliazione prima del deposito della relazione finale che, una volta fallita la conciliazione, avrebbe dovuto, su richiesta di parte, essere acquisita agli atti di un successivo giudizio di merito (cfr. articolo 696 bis c.p.c.).
Nessun’altra attivita’ avrebbe dovuto compiere il giudice adito in sede di istruzione preventiva, se non quella di liquidare le spese all’ausiliare.
Era dunque certamente abnorme una pronuncia nel merito e una condanna alle spese del giudizio in base alla regola della soccombenza.
Il Tribunale a sua volta, a fronte di una censura di abnormita’ del provvedimento impugnato, avrebbe dovuto pronunciarsi in applicazione del citato principio di diritto, anziche’ emettere una secca pronuncia di inammissibilita’ del gravame.
Del resto, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27199 del 2017), ed e’ chiaro che una decisione di merito deve essere il frutto anche dei rimedi impugnatori approntati dall’ordinamento (non a caso il citato principio e’ stato richiamato dalle sezioni unite proprio in tema di ammissibilita’ dell’impugnazione).
La sentenza va quindi cassata.
2.2 Col secondo motivo si denunzia la violazione degli articoli 696 bis e 163 c.p.c. rimproverandosi al Tribunale di avere inspiegabilmente preso posizione nel merito affermando l’inesistenza della servitu’.
Il motivo e’ inammissibile.
Qualora infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi in ordine al merito della questione, abbia ugualmente proceduto all’esame della stessa, le relative argomentazioni devono considerarsi svolte ad abundantiam, in quanto prive di concreta incidenza sulla decisione adottata, con la conseguenza che la parte soccombente non ha alcun interesse ad impugnarle (cfr. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 2155 del 2021 in motivazione; Sez. 1 -, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020 Rv. 657952; Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. III, 19/ 12/2017, n. 30393; Cass., Sez. H, 4/01/2017, n. 101).
Nel caso in esame, essendosi il Tribunale ormai spogliato della potestas iudicandi una volta dichiarato inammissibile l’appello, il Grassi non ha piu’ interesse a dolersi delle affermazioni aggiuntive.
2.3 La cassazione della sentenza per effetto dell’accoglimento del primo motivo determina il logico assorbimento del terzo motivo, sulla condanna alle spese emessa dal Tribunale.
Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, riesaminera’ il gravame attenendosi ai citati principi e all’esito pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per lese del presente giudizio, al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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