Carabinieri ed indennità di missione internazionale

Consiglio di Stato, Sentenza|13 giugno 2022| n. 4809.

Carabinieri ed indennità di missione internazionale

Il R.D. 3 giugno 1926, n. 941 ascrive chiaramente all’indennità in parola un carattere omnicomprensivo: non diversa esegesi, invero, può conseguire all’unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata (“compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario.

Sentenza|13 giugno 2022| n. 4809. Carabinieri ed indennità di missione internazionale

Data udienza 17 maggio 2022

Integrale

Tag- parola chiave Carabinieri – Trattamento economico – Indennità di missione internazionale – R.D. 3 giugno 1926, n. 941 – Natura onnicomprensiva – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2018, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…),
contro
il signor Al. Pe., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ca. e Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ca. in Roma, viale (…),
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma – Sezione I bis, n. 12155 del 7 dicembre 2017, resa inter partes, concernente l’indennità di missione internazionale con detrazione della somma corrispondente alla daily allowance (per diem) corrisposta al personale militare internazionale direttamente dall’Unione Europea.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Al. Pe.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il consigliere Giovanni Sabbato, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Carabinieri ed indennità di missione internazionale

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 1592/2016, proposto innanzi al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, il signor Al. Pe. aveva chiesto quanto segue:
– l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 3 giugno 1926 senza la detrazione di una somma corrispondente all’indennità corrisposta dalla U.E. illegittimamente recuperata;
– la condanna alla corresponsione delle somme illegittimamente detratte.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto la diversa funzione dell’indennità U.E. rispetto all’indennità di missione.
3. Costituitosi il Ministero della difesa in resistenza, il Tribunale amministrativo adì to Sezione I bis ha così deciso il gravame al suo esame:
– lo ha accolto e, per l’effetto, ha condannato il Ministero della difesa a corrispondere le somme illegittimamente detratte;
– ha condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite (Euro 2000).
4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:
– “l’indennità corrisposta dall’Unione Europea ha una finalità diversa da quella erogata in ossequio al R.D. 941/1926 che non riguarda le spese vive di mantenimento durante la missione estera per il vitto e l’alloggio”;
– “La diversità delle funzioni delle due identità comporta l’illegittimità della riduzione di quella erogata ex R.D. 941/1926 che il D.L. 8/2208 rende possibile solamente se vi sia un medesimo titolo legittimante l’erogazione”.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto appello, notificato il 16 marzo 2018 e depositato il 6 aprile 2018, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 3-8), quanto di seguito sintetizzato:
– avrebbe errato il Tribunale per non avere rilevato che sarebbe identico lo scopo dell'”indennità di missione” e quello della “daily allowance” in quanto aventi analoga ratio così da non essere cumulabili;
– il T.a.r. non avrebbe considerato che il militare, nel corso della permanenza in Afghanistan, si è potuto avvalere di vitto e alloggio gratuiti così da non dover affrontare ulteriori spese a tale scopo;
– il T.a.r. avrebbe erroneamente riportato, in narrativa, che parte ricorrente avrebbe denunciato la disparità di trattamento rispetto al “personale italiano delle altre forze di polizia operanti nella stessa missione”, censura in realtà mai articolata.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 21 dicembre 2018 il signor Al. Pe. si è costituito in giudizio.
8. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.
9. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 17 maggio 2022, è stata trattenuta in decisione.

Carabinieri ed indennità di missione internazionale

10. L’appello è fondato.
10.1 Con la sentenza appellata (n. 12155 del 7 dicembre 2017) è stato accolto il ricorso, n. 1592/2016, proposto da un militare dell’Arma dei Carabinieri che ha partecipato, in diversi periodi di tempo, alla missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Police Mission in Afghanistan (EUPOL) nella sede di Kabul.
Infatti con la sentenza appellata è stato accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di missione per il periodo di servizio effettivamente prestato nell’ambito della missione internazionale di Polizia civile dell’Unione Europea denominata European Police Mission in Afghanistan (EUPOL) senza decurtazione delle somme percepite a titolo di daily allowance dall’Unione Europea, indennità poi maggiorata degli interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alla circostanza che l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto e che tale distinta funzione fa sì che entrambe possano concorrere in costanza di una missione. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che “l’esame della normativa appena indicata dimostra che l’indennità corrisposta dall’Unione Europea ha una finalità diversa da quella erogata in ossequio al R.D. 941/1926 che non riguarda le spese vive di mantenimento durante la missione estera per il vitto e l’alloggio”.
10.2 L’amministrazione appellante, precisato che si tratta in realtà della missione EUPOL anziché EULEX di cui erroneamente si discorre in motivazione, richiama il disposto dell’art. 3, 1° comma della L. 3 agosto 2009, n. 108, secondo il quale: “con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge è corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al R.D. 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali”.
L’appellante richiama altresì l’art. 39 del d.l. n. 273 del 2005, secondo cui “l’articolo 1 del R.D. 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della L. 8 luglio 1961, n. 642, e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della L. 27 dicembre 1973, n. 838, si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”.
Osserva pertanto che gli emolumenti a tal uopo erogati, in ogni caso, non possono essere cumulati con quelli eventualmente corrisposti “allo stesso titolo” ovvero per la medesima finalità dall’organismo internazionale.
Ritiene che, siccome nel caso di specie è indiscusso che l’appellato, nel corso della sua permanenza in Afghanistan (dal 28 ottobre 2011 al 29 aprile 2012), si sia potuto avvalere di vitto e alloggio gratuiti, non si comprende quali costi avrebbe dovuto compensare la “daily allowance” (per diem), la cui corresponsione è prevista principalmente per affrontare le spese vive di vitto e alloggio.
10.3 Venendo al merito del ricorso se ne deve rilevare la fondatezza. Il collegio si richiama ai principi già espressi dalla Sezione con recente pronuncia (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 7 gennaio 2022, n. 139).
Il R.D. 3 giugno 1926, n. 941 ascrive chiaramente all’indennità in parola un carattere omnicomprensivo: non diversa esegesi, invero, può conseguire all’unitaria considerazione di una serie di difficoltà, di disagi e oneri ivi enucleata (“compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario”), che la percezione del trattamento indennitario è volta a compensare per equivalente monetario (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 5368; Sez. IV, 28 novembre 2018, n. 6734; Sez. IV, 13 novembre 2018, n. 6387).
Siffatto carattere ex lege omnicomprensivo osta alla contestuale percezione di un’altra voce indennitaria, da cui deriverebbe una sostanziale locupletazione dell’interessato, che verrebbe ad essere indennizzato due volte per la medesima tipologia di disagi (quelli che si incontrano nella prestazione dell’attività lavorativa all’estero).
Non può dunque essere condiviso quanto affermato nel ricorso di prime cure, nel senso che le due indennità avrebbero presupposti diversi: – il “per diem” riconosciuto dall’Unione Europea, infatti, avrebbe natura di ristoro e/o rimborso forfettario di peculiari spese vive di natura personale per la permanenza nel teatro operativo (vitto e alloggio) forfettizzate; – l’indennità di missione (nazionale) avrebbe invece valenza indennitaria del disagio sopportato per lo svolgimento della prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede ordinaria di servizio.
Né il riconoscimento di un’unica indennità comporta violazione del diritto europeo o violazione del principio di uguaglianza, perché l’indennità di missione non può essere inferiore alla “daily allowance” riconosciuta in ambito europeo, ove ne sussistano i presupposti.
Ogni altra deduzione di parte appellante deve ritenersi assorbita.
11. Per le esposte ragioni, pertanto, l’appello deve essere accolto: in riforma della sentenza impugnata, dunque, va disposto l’integrale rigetto del ricorso di primo grado.
12. La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue la soccombenza, con liquidazione equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n. r.g. 2778/2018), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado n. 1592/2016.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella misura di Euro 2.000/00 (duemila/00) oltre spese generali, accessori di legge e contributo unificato in quanto dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Giovanni Sabbato – Consigliere, Estensore
Antonella Manzione – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere
Fabrizio D’Alessandri – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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