Capacità giuridica di essere parte di un contratto di lavoro subordinato

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8228.

La massima estrapolata:

La necessità, in capo all’interessato, della capacità giuridica di essere parte di un contratto di lavoro subordinato è implicita nel tenore e nelle finalità stesse della disposizione: l’accredito di contribuzione figurativa “ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” in relazione a periodi “scoperti da contribuzione” a causa di persecuzione razziale può, infatti, logicamente e giuridicamente aversi solo se l’istante era, all’epoca dell’atto persecutorio, giuridicamente capace di essere parte di un contratto di lavoro e, conseguentemente, di essere titolare di una posizione previdenziale. (…) Non può, di contro, sostenersi che il beneficio spetti anche a coloro che abbiano maturato solo in seguito siffatto requisito: la contribuzione previdenziale, invero, costituisce il riflesso assicurativo dell’attuale svolgimento di attività lavorativa e la contribuzione figurativa è una mera species del generale fenomeno contributivo, da cui si differenzia solo per il fatto che si riferisce a periodi in cui l’interessato non ha svolto attività lavorativa (pur essendone giuridicamente capace) e per la circostanza che il relativo onere economico grava sullo Stato.

Sentenza 2 dicembre 2019, n. 8228

Data udienza 19 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1792 del 2014, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliati ex lege in Roma, via (…).
contro
La signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Ra. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…).
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del diniego di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge per i perseguitati antifascisti e razziali.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2019 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato An. Li. (su delega dell’avvocato Ra. Pe.) e l’avvocato dello Stato Fa. Fe.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha agito per l’annullamento, in parte qua, del diniego emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla sua istanza volta al conseguimento dei benefici previsti per i perseguitati politici antifascisti e razziali, ex art. 5, legge n. 96/55, come modificato dall’art. 2, legge n. 932/80.
1.1. La spettanza dei benefici è stata riconosciuta dalla Presidenza, soltanto a far data dal -OMISSIS-(ovverossia dal momento in cui l’interessata ha compiuto il quattordicesimo anno di età, coincidente con la maturazione del requisito dell’età lavorativa), e fino alla data del 25 aprile 1945.
1.2. L’Amministrazione ha ritenuto, invece, di non riconoscere i benefici per il periodo precedente, in considerazione del fatto che l’interessata avrebbe potuto iniziare un rapporto lavorativo -secondo la legislazione all’epoca vigente- soltanto al compimento del 14° anno di età .
2. Il Tar per il Lazio, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese di lite.
2.1. L’accoglimento della domanda si è basato, essenzialmente, sulla natura del beneficio (ritenuta essere, dal primo giudice, propriamente “riparatoria” e non meramente “compensativa”), e sulla valorizzazione della astratta possibilità di far valere una “posizione assicurativa”, anche a prescindere dall’esistenza di specifici “periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione”.
3. Le Amministrazioni statali hanno appellato la pronuncia, ritenendola erronea nella parte in cui non avrebbe considerato che, prima del compimento del quattordicesimo anno di età, la richiedente non avrebbe potuto in alcun modo maturare il diritto al versamento dei contributi previdenziali obbligatori, non essendo possibile nemmeno astrattamente, prima di tale data, configurare una posizione contributiva.
4. L’appellata si è costituita per resistere al gravame.
5. All’udienza pubblica del 19 settembre 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
6. L’appello è fondato e va, pertanto, accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, con il rigetto del ricorso di primo grado.
7. Il Collegio ritiene opportuno premettere che, su analoga questione, la Sezione si è già espressa con la sentenza n. 4309/2018, da valere anche quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del cod. proc. amm.
8. Il Collegio condivide l’impostazione esegetica ivi seguita, sulla base delle seguenti considerazioni.
a) In primo luogo, la chiarezza del dettato normativo, che non dà adito a particolari dubbi interpretativi. L’art. 2 della legge n. 932/80 (che ha modificato l’art. 5, comma 1, della legge n. 96/55) stabilisce che “Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio subito nelle circostanze di cui all’art. 1 della presente legge e fino al 25 aprile 1945, dai cittadini italiani che possano far valere una posizione assicurativa nell’assicurazione predetta, o periodi di lavoro assoggettabili a contribuzione dell’assicurazione stessa, ai sensi delle vigenti norme di legge”. “E’ a carico dello Stato l’importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell’assicurazione generate obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima della commissione di cui all’articolo 8”.
b) In secondo luogo, la ratio legis sottesa alla previsione. La normativa in questione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non esprime una generale (e generica) finalità “riparatoria”, ma anzi una funzione specificamente “compensativa” delle conseguenze giuridiche negative subite dall’assicurato per effetto della persecuzione razziale, in una dimensione che è esclusivamente previdenziale. L’art. 2 cit., infatti, stabilisce espressamente che “ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto persecutorio”.
c) Nel nostro ordinamento, la capacità giuridica di essere parte di un contratto di lavoro subordinato si matura (e si maturava, anche all’epoca dei fatti) al compimento dell’età minima di quattordici anni.
d) Deve, dunque, condividersi la conclusione -cui è pervenuta la Sezione nel precedente richiamato- secondo cui “La necessità, in capo all’interessato, della capacità giuridica di essere parte di un contratto di lavoro subordinato è implicita nel tenore e nelle finalità stesse della disposizione: l’accredito di contribuzione figurativa “ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti” in relazione a periodi “scoperti da contribuzione” a causa di persecuzione razziale può, infatti, logicamente e giuridicamente aversi solo se l’istante era, all’epoca dell’atto persecutorio, giuridicamente capace di essere parte di un contratto di lavoro e, conseguentemente, di essere titolare di una posizione previdenziale. (…) Non può, di contro, sostenersi che il beneficio spetti anche a coloro che abbiano maturato solo in seguito siffatto requisito: la contribuzione previdenziale, invero, costituisce il riflesso assicurativo dell’attuale svolgimento di attività lavorativa e la contribuzione figurativa è una mera species del generale fenomeno contributivo, da cui si differenzia solo per il fatto che si riferisce a periodi in cui l’interessato non ha svolto attività lavorativa (pur essendone giuridicamente capace) e per la circostanza che il relativo onere economico grava sullo Stato”.
9. Per le esposte ragioni, pertanto, l’appello va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
10. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della delicatezza delle questioni trattate e del recente pronunciamento reso dalla Sezione sull’argomento, in senso chiarificatore della corretta esegesi da attribuire alla normativa di interesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 1792/2014, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata, originaria ricorrente.
Così deciso in Roma, nel palazzo di piazza Capo di Ferro, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere, Estensore
Alessandro Verrico – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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